Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.2 aeronautica militare |
Data: | 22/12/2003 |
Numero: | 365 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validita' che abbiano contratto, in connessione alla frequenza [...] |
Art. 2. 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, gia' titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a [...] |
§ 46.2.21 - L. 22 dicembre 2003, n. 365. [1]
Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo.
(G.U. 7 gennaio 2004, n. 4)
1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validita' che abbiano contratto, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del
2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta e' corrisposto un premio nei seguenti importi:
a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per meta' all'atto di assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi;
b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;
e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.
1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, gia' titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, le ferme volontarie di cui all'articolo 1 entro il quarantacinquesimo anno di eta', con corresponsione dei relativi premi.
2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del
3. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del
Art. 3.
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, e' prevista la spesa di 903.591 euro a decorrere dall'anno 2005.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, e' prevista la spesa di 622.196 euro per l'anno 2003, di 628.611 euro per l'anno 2004 e di 749.201 euro a decorrere dall'anno 2005.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, e' prevista la spesa di 102.629 euro a decorrere dall'anno 2005.
4. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, e' prevista la spesa di 80.821 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 622.196 euro per l'anno 2003, in 628.611 euro per l'anno 2004 e in 1.836.242 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del