§ 46.1.59 - D.M. 11 settembre 2000, n. 330.
Regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:11/09/2000
Numero:330


Sommario
Art. 1.  Scopo delle scuole
Art. 2.  Compiti di istituto
Art. 3.  Struttura ordinativa
Art. 4.  Comando
Art. 5.  Organizzazione interna
Art. 6.  Istruzione
Art. 7.  Personale militare e civile
Art. 8.  Tipologia dei corsi
Art. 9.  Materie di insegnamento
Art. 10.  Esami
Art. 11.  Attitudine professionale
Art. 12.  Organi collegiali
Art. 13.  Graduatorie
Art. 14.  Equipollenza dei titoli di studio
Art. 15.  Disposizioni attuative
Art. 16.  Disposizioni finali


§ 46.1.59 - D.M. 11 settembre 2000, n. 330. [1]

Regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena

(G.U. 16 novembre 2000, n. 268)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Scopo delle scuole

     1. Le scuole sottufficiali della Marina militare con sede a Taranto e La Maddalena provvedono alla formazione dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve della Forza armata.

     2. Esse concorrono anche alla formazione dei marinai di leva, del personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, del personale civile del Ministero della difesa o di altre pubbliche amministrazioni e del personale militare di Forze armate estere.

 

          Art. 2. Compiti di istituto

     1. L'attività formativa della scuola assolve la funzione relativa all'educazione, intesa a sviluppare le qualità etiche e militari, a far acquisire conoscenze marinaresche e a migliorare le attitudini fisiche, e la funzione relativa all'istruzione, intesa a completare le conoscenze specialistiche, l'educazione civica e la cultura del personale frequentatore.

     2. Le scuole hanno i seguenti compiti:

     a) formare gli allievi marescialli ed il personale del ruolo dei marescialli in relazione agli impieghi previsti all'atto del passaggio in servizio permanente e nei vari gradi del ruolo; a tal fine possono essere tenuti insegnamenti di livello universitario;

     b) formare il personale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente ed il personale del ruolo dei sergenti in relazione agli impieghi previsti nei vari gradi del ruolo;

     c) formare il personale volontario di truppa in ferma breve in relazione al servizio da prestare nel periodo previsto;

     d) formare il personale del ruolo dei musicisti;

     e) completare la formazione del personale in servizio permanente e di leva, preparandolo a ricoprire incarichi e ad assumere le responsabilità previste per i diversi gradi nei diversi ruoli;

     f) tenere corsi di aggiornamento, di istruzione, qualificazione, riqualificazione, abilitazione e specializzazione professionale;

     g) tenere corsi, secondo le direttive dello stato maggiore della Marina, per il personale delle altre Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale civile del Ministero della difesa o di altre pubbliche amministrazioni e per il personale militare delle Forze armate estere.

 

          Art. 3. Struttura ordinativa

     1. Le scuole sottufficiali sono enti non dipartimentali e dipendono dall'ispettore delle scuole della Marina.

     2. L'ordinamento delle scuole e le dotazioni organiche del personale sono stabiliti dal Capo di stato maggiore della Marina.

     3. La disciplina generale e le modalità di funzionamento delle scuole sono stabilite dal Capo di stato maggiore della Marina mediante l'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.

 

          Art. 4. Comando

     1. I comandi delle scuole sono retti da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo di stato maggiore.

     2. Il comandante sovrintende alla formazione del personale frequentatore ed esercita l'alta direzione di tutte le attività della scuola [2].

 

Capo II

Struttura organizzativa

 

          Art. 5. Organizzazione interna

     1. Per l'assolvimento dei propri compiti il comandante ha alle dipendenze tre ufficiali superiori di grado non inferiore a capitano di fregata ai quali vengono conferiti gli incarichi di vice comandante, direttore degli studi e direttore del servizio di commissariato.

     2. Il vice comandante dirige l'attività relativa all'inquadramento, all'educazione ed al supporto logistico. Sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle dipendenze gli ufficiali superiori che hanno il compito di dirigere il settore relativo all'educazione, e i capi dei servizi generali e logistici [3].

     3. Il direttore degli studi dirige l'attività relativa all'istruzione, mantenendo la dipendenza funzionale dal vice comandante per gli aspetti gestionali. Sostituisce il vice comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle dipendenze il corpo insegnante militare e civile, suddiviso in dipartimenti di insegnamento, che riuniscono i docenti e gli istruttori che insegnano materie affini [4].

     4. Il direttore del servizio di commissariato dirige l'attività relativa alla gestione del denaro e dei materiali [5].

     5. L'organizzazione dei vari settori ed i compiti del personale addetto sono stabiliti dallo stato maggiore della Marina mediante l'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.

 

          Art. 6. Istruzione

     1. L'istruzione del personale frequentatore è affidata ad insegnanti e istruttori civili e militari organizzati nei dipartimenti di insegnamento della direzione studi.

     2. Gli insegnanti ed istruttori civili vengono scelti secondo la normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di insegnamento presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado o di livello universitario.

     3. Gli insegnanti ed istruttori militari assegnati in organico sono scelti fra gli ufficiali ed i marescialli in possesso dei titoli previsti dallo Stato maggiore della Marina.

     4. Per esigenze specifiche di istruzione, che non possano essere soddisfatte con i docenti in organico, i comandi delle scuole possono conferire incarichi di docenza ad insegnanti civili e militari esterni, secondo la normativa vigente in materia di incarichi di insegnamento, a livello di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o a livello universitario, presso gli istituti e le scuole militari.

     5. A capo dei dipartimenti di insegnamento, nei quali rientrano le diverse materie secondo la loro affinità, possono essere preposti insegnanti militari e civili, designati sulla base di quanto previsto dalla tabella organica.

     6. Incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad ufficiali e marescialli, destinati presso i servizi della scuola o presso altri enti, che, per specializzazione o incarico, possiedano i requisiti idonei per insegnamenti specialistici.

 

          Art. 7. Personale militare e civile

     1. Presso le scuole sono destinati:

     a) personale militare secondo quanto stabilito dallo Stato maggiore della Marina con la tabella organica;

     b) personale civile dell'amministrazione della Difesa.

 

Capo III

Corsi

 

          Art. 8. Tipologia dei corsi

     1. Lo Stato maggiore della Marina stabilisce i corsi che devono essere svolti presso le scuole; nell'ambito dei predetti corsi possono essere previsti, quale parte integrante degli stessi, periodi di imbarco su unità navali ed aeree.

 

          Art. 9. Materie di insegnamento

     1. Le materie di insegnamento per il personale frequentatore sono stabilite dalle monografie dei corsi, approvate dall'ispettore delle scuole della Marina.

     2. Oltre alle materie obbligatorie previste dalle monografie dei corsi, possono essere impartiti anche insegnamenti relativi a materie facoltative con o senza esame, secondo quanto disposto dallo stato maggiore della Marina; tali insegnamenti possono svolgersi sia durante il periodo di istruzione a terra sia durante gli eventuali periodi di imbarco.

 

          Art. 10. Esami

     1. I corsi svolti terminano con gli scrutini delle prove effettuate durante i corsi, con esami scritti ed orali, secondo quanto disposto dallo stato maggiore della Marina e dalle rispettive monografie.

     2. Il personale frequentatore è valutato da apposite commissioni nominate con le modalità previste dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.

 

          Art. 11. Attitudine professionale

     1. Gli allievi marescialli sono valutati, oltre che in base al profitto negli studi, anche sotto il profilo dell'attitudine professionale, per il complesso degli elementi di cui alle seguenti voci:

     a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;

     b) attitudini intellettive;

     c) qualità d'animo e di carattere.

     2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 possono essere estesi anche ad altro personale frequentatore, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina e dalle monografie dei corsi.

 

          Art. 12. Organi collegiali

     1. L'analisi del profitto degli studi e la valutazione dell'attitudine professionale del personale frequentatore sono affidate ai seguenti organi collegiali e permanenti delle scuole:

     a) consiglio degli istruttori, che esprime un giudizio sull'attitudine fisica;

     b) consiglio degli studi, che esprime un giudizio sull'attitudine intellettiva;

     c) consiglio di disciplina, che esprime un giudizio sulle qualità di animo e di carattere.

     2. Nei confronti del personale frequentatore, il consiglio di disciplina esprime anche il giudizio sulla idoneità complessiva al superamento del corso, compila le graduatorie di fine corso, propone la non idoneità per l'eventuale proscioglimento, si esprime nei casi di gravi mancanze disciplinari.

     3. La composizione e le modalità di funzionamento degli organi collegiali di cui al comma 1, sono stabilite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.

 

          Art. 13. Graduatorie

     1. La graduatoria di merito, approvata dai comandi delle scuole, viene compilata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun allievo maresciallo e risultanti dalla media ponderata dei punteggi relativi all'attitudine professionale ed al profitto riportati negli esami intermedi e finali. Le modalità per la formazione delle medie ponderate sono stabilite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.

     2. Nella graduatoria, a parità di punto di media, è data la precedenza all'allievo maresciallo che ha il più alto voto di attitudine professionale. A parità anche di questo, è data precedenza all'ordine della preesistente graduatoria.

     3. I nominativi degli allievi marescialli che vengono proposti per il proscioglimento d'autorità per insufficienza di profitto negli studi, sono aggiunti dopo i promossi, fuori graduatoria.

     4. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3, possono essere adottati per la formazione delle graduatorie di fine corso degli altri corsi del personale frequentatore, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina e dalle monografie dei corsi.

 

          Art. 14. Equipollenza dei titoli di studio

     1. Il riconoscimento dei corsi effettuati è regolato dalla normativa in vigore sulla equipollenza dei titoli di studio.

 

Capo IV

Disposizioni attuative e finali

 

          Art. 15. Disposizioni attuative

     1. Per l'applicazione del presente regolamento, la disciplina dell'organizzazione interna e delle modalità di funzionamento delle scuole è disposta dallo Stato maggiore della Marina, mediante l'emanazione di disposizioni attuative.

 

          Art. 16. Disposizioni finali

     1. E' abrogato il regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena, adottato con il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e modificato con il decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 138.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 8 luglio 2005, n. 165.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 8 luglio 2005, n. 165.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 8 luglio 2005, n. 165.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 8 luglio 2005, n. 165.