§ 46.1.49 - Legge 23 giugno 1990, n. 169.
Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:23/06/1990
Numero:169


Sommario
Art. 1.      1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e [...]
Art. 2.      1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, continua ad applicarsi esclusivamente agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 46.1.49 - Legge 23 giugno 1990, n. 169. [1]

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie.

(G.U. 5 luglio 1990, n. 155)

 

 

     Art. 1.

     1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e presso la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, nonchè agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali e chimica, nonchè ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'Accademia militare e le scuole predette nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalità di cui alla presente legge.

     2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi dei suddetti istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita, previe intese tra il Ministero della difesa ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

     3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione all'Accademia militare e agli altri istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nel predetto comma 1;

     b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con programmi approvati dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;

     c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.

     4. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1959, n. 397, in materia di equiparazione al biennio propedeutico di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami superati presso l'Accademia militare e le altre scuole di cui al comma 1, da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi, è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.

     5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi dell'Accademia militare tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata.

 

          Art. 2.

     1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, continua ad applicarsi esclusivamente agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.