Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.1 accademie e scuole |
Data: | 23/06/1990 |
Numero: | 169 |
Sommario |
Art. 1. 1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e [...] |
Art. 2. 1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, continua ad applicarsi esclusivamente agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 46.1.49 - Legge 23 giugno 1990, n. 169. [1]
Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie.
(G.U. 5 luglio 1990, n. 155)
1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e presso la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, nonchè agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali e chimica, nonchè ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'Accademia militare e le scuole predette nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalità di cui alla presente legge.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi dei suddetti istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita, previe intese tra il Ministero della difesa ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.
3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione all'Accademia militare e agli altri istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nel predetto comma 1;
b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'art. 105 del
c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.
4. Fermo restando quanto previsto dalla
5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi dell'Accademia militare tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata.
1. La
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del