Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.1 accademie e scuole |
Data: | 22/12/1952 |
Numero: | 4414 |
Sommario |
Art. unico. Il limite massimo, di età, previsto dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio [...] |
§ 46.1.21 - Legge 22 dicembre 1952, n. 4414. [1]
Elevazione del limite massimo di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dei carabinieri.
(G.U. 28 gennaio 1953, n. 22)
Il limite massimo, di età, previsto dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con
[1] Abrogata dall'art. 2268 del