§ 46.1.16 - D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 568.
Norme per la validità degli studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:07/06/1945
Numero:568


Sommario
Art. 1.      Nei primi due anni dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica si impartiscono i seguenti insegnamenti, propri del biennio propedeutico per la laurea in [...]
Art. 2.      Gli allievi della Regia Accademia aeronautica, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, possono essere ammessi
Art. 3.      Coloro che, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, abbiano frequentato presso la Regia Accademia aeronautica, precedentemente all'anno accademico [...]
Art. 4.      Le disposizioni del precedente art. 2 sono applicabili con deliberazione delle autorità accademiche agli allievi che hanno iniziato i corsi regolari presso la Regia [...]
Art. 5.      E' abrogato il R. decreto 26 febbraio 1942, n. 350
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 46.1.16 - D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 568. [1]

Norme per la validità degli studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

(G.U. 25 settembre 1945, n. 115)

 

 

     Art. 1.

     Nei primi due anni dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica si impartiscono i seguenti insegnamenti, propri del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria, oltre quelli riguardanti la preparazione militare e professionale degli allievi:

     1) analisi matematica, algebrica ed infinitesimale (biennale);

     2) geometria analitica con elementi di proiettiva descrittiva con disegno (biennale);

     3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

     4) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale);

     5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

     6) disegno (biennale);

     7) mineralogia e geologia.

 

          Art. 2.

     Gli allievi della Regia Accademia aeronautica, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, possono essere ammessi:

     a) al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria se abbiano superato gli esami delle materie del biennio propedeutico della laurea in ingegneria contemplate nel programma di insegnamento del primo anno dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica;

     b) al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria se abbiano superato, alla fine del secondo anno dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica o presso l'Accademia stessa, gli esami in tutti gli insegnamenti elencati nel precedente art. 1, nonché una prova, pure da sostenersi presso la Regia Accademia aeronautica, attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne scelte dagli allievi stessi fra quelle insegnate presso l'Accademia.

 

          Art. 3.

     Coloro che, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, abbiano frequentato presso la Regia Accademia aeronautica, precedentemente all'anno accademico 1944-45, corsi regolari svolti in base ai programmi comprendenti soltanto alcuni degli insegnamenti elencati nel precedente art. 1, potranno ottenere la dispensa dalla frequenza e dall'esame per le materie corrispondenti a quelle del biennio propedeutico nelle quali abbiano superato gli esami di profitto.

     Nel caso che abbiano eseguito presso la Regia Accademia aeronautica uno o due anni di corso, potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria, con l'obbligo di sostenere gli esami del biennio propedeutico non ancora superati.

     Nel caso che abbiano seguito presso l'Accademia predetta i primi tre anni di corso, potranno essere ammessi al primo anno di applicazione per la laurea in ingegneria, con l'obbligo, prima di essere ammessi, a sostenere esami propri del triennio medesimo, di adempiere a tutti gli obblighi di frequenza e di esame propri del biennio propedeutico, per i quali siano eventualmente in difetto.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni del precedente art. 2 sono applicabili con deliberazione delle autorità accademiche agli allievi che hanno iniziato i corsi regolari presso la Regia Accademia aeronautica nell'anno accademico 1941-1942 o negli anni successivi.

 

          Art. 5.

     E' abrogato il R. decreto 26 febbraio 1942, n. 350.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.