§ 46.1.8 - Legge 19 marzo 1973, n. 70.
Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:19/03/1973
Numero:70


Sommario
Art. unico.      I titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare sono stabiliti con decreto del Presidente [...]


§ 46.1.8 - Legge 19 marzo 1973, n. 70. [1]

Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare.

(G.U. 10 aprile 1973, n. 93)

 

 

     Art. unico.

     I titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

     Con determinazione ministeriale sono stabiliti i ruoli e le specialità ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più ruoli o a più specialità, è in facoltà della Amministrazione disporre a quale ruolo o a quale specialità i giovani devono essere assegnati in relazione alle necessità organiche e tenuto conto delle qualità fisiche e attitudinali degli stessi.

     Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.