§ 45.1.467 - Del.CIPE 21 dicembre 2007, n. 158.
Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. Obiettivo di cooperazione territoriale europea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:21/12/2007
Numero:158

§ 45.1.467 - Del.CIPE 21 dicembre 2007, n. 158.

Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. Obiettivo di cooperazione territoriale europea.

(G.U. 12 giugno 2008, n. 136 - S.O. n. 148)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

VISTA la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95/2007) di “Approvazione del Quadro strategico nazionale” (QSN) 2007-2013, ed in particolare il relativo punto 8: "Istituzione di organismi istituzionali per la fase di avvio del QSN";

VISTA la decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007 della Commissione europea relativa al Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;

VISTO il capitolo VI.1.1 del citato QSN, relativo alla "programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale: le innovazioni necessarie e gli impegni conseguenti" in base al quale "in coerenza con il processo di cooperazione istituzionale multilivello adottato per la definizione della strategia, tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del Quadro saranno adottati secondo le medesime procedure di approvazione del Quadro stesso";

VISTO inoltre il capitolo VI.2.8 del citato  QSN, concernente gli "Orientamenti specifici per la governance della cooperazione territoriale";

VISTO il regolamento (CE) N.1080/2006 del 5 luglio 2006, ed in particolare l’articolo 14, paragrafo 3 e 16.

VISTA la propria delibera 28 giugno 2007 n. 36 (G.U. n. 241 del 16 ottobre 2007), di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

VISTA la proposta del Ministro dello sviluppo economico trasmessa con la nota n. 20541 del 17 dicembre 2007;

ACQUISITO, su tale proposta, il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2007, trasmesso con  nota n. 6678 del 20 dicembre 2007;

 

DELIBERA

 

Amministrazione capofila per il FESR e responsabilità connesse

Nell'ambito della propria responsabilità istituzionale di coordinamento della politica di coesione e come Amministrazione capofila per il FESR, il Ministero dello sviluppo economico (MISE)-DPS è l'Autorità nazionale di riferimento per la Commissione europea e per gli altri Stati membri, in relazione all'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Con riferimento all'art. 59 del regolamento (CE) N. 1083/2006 e all'art. 14 del regolamento (CE) N.1080/2006, nonchè all'art. 24 del regolamento (CE) della Commissione europea N.1828/2006, il MISE-DPS sottoscriverà, in rappresentanza dell'Italia, gli accordi che stabiliscono le relazioni tra gli Stati membri partecipanti ai programmi e le Autorità di Gestione, Certificazione, Audit designate per i programmi di cooperazione transnazionale e interregionale e per i programmi di cooperazione transfrontaliera per i quali sono state designate Autorità non italiane. Per gli altri programmi di cooperazione transfrontaliera, compresi i programmi cofinanziati da FESR e IPA e da FESR e ENPI, per i quali sono state designate Autorità di Gestione, Certificazione e Audit italiane il MISE sottoscriverà altresì un accordo con tali Autorità, in relazione all'attuazione dei programmi operativi per i quali sono state designate.

 

Circuito finanziario e monitoraggio

Le quote di cofinanziamento nazionale a valere sulla legge 16 aprile 1987, n. 183 saranno attribuite annualmente, per ciascuno dei programmi di cooperazione, nei limiti stabiliti dalla citata delibera di questo Comitato n. 36/2007, con appositi decreti direttoriali del Ministero dell'economia a delle finanze - Ragioneria Generate dello Stato - IGRUE, sulla base di apposita richiesta presentata dal Ministero dello sviluppo economico - DPS.

 

Tale richiesta evidenzierà il piano finanziario riguardante la parte italiana dei programmi, con indicazione, per ciascuno degli anni della programmazione 2007-2013, della quota di contributo FESR e della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale. Eventuali modifiche ai piani finanziari rilevate nel corso dell'attuazione dei singoli programmi vengono comunicate dal MISE-DPS al MEF-IGRUE che provvederà ad adeguare le quote di cofinanziamento a proprio carico.

 

Non sono posti a carico del Fondo di Rotazione ex lege n.183/1987 eventuali oneri di parte nazionale riguardanti iniziative, progetti e partenariati italiani inseriti, ai sensi dell'art. 21 del regolamento CE n.1080/2006, in programmi di cooperazione territoriale europea riguardanti aree geografiche in cui non è compresa l'Italia.

 

Ai fini della rilevazione dei dati riguardanti l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti ammessi al cofinanziamento comunitario nell'ambito dei programmi relativi all'obiettivo di cooperazione territoriale, di cui al regolamento CE N. 1080/2006, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con le Regioni e Province autonome interessate, attiva apposite funzionalità tecniche nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio degli interventi di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. Allo stesso tempo saranno concordate con le Autorità di gestione dei Programmi di cooperazione territoriale la tipologia dei dati e le modalità di trasmissione ai fini dell'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio.

 

Con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità di attivazione dei flussi finanziari relativi a ciascun programma, sia con riferimento alle risorse di provenienza comunitaria che alle quote di cofinanziamento nazionale come sopra individuate.

 

Con la medesima circolare sono individuate le modalità di funzionamento del sistema di rilevazione dei dati riguardanti i programmi di cooperazione territoriale e l'organizzazione dei relativi flussi informativi tra lo Stato, le Regioni e le altre entità interessate sul territorio, tenendo conto della specificità delle diverse tipologie di programma.

 

Gruppi di controllori e Sistema nazionale di controllo

Per tutti i programmi per i quali verrà istituito un Gruppo di controllori di supporto all'Autorità di Audit, come previsto dall'art. 14 del regolamento (CE) 1080/2006 del 5 luglio 2006 e dall'art. 102 del regolamento di attuazione IPA, il componente italiano di tale gruppo sarà designato dal MEF-IGRUE. Nel caso dei programmi di cooperazione transfrontaliera che prevedono la partecipazione di due soli Stati membri e per i quali è stata designata un'Autorità di Audit italiana o estera il MEF-IGRUE, in accordo con le Regioni e Province autonome interessate, potrà delegare alla Regione o Provincia autonoma che svolge il ruolo di Autorità di Audit ovvero di regione capofila il compito di rappresentare l'Italia nel Gruppo di controllori.

 

L'organizzazione del sistema nazionale di controllo di cui all'art. 16 del regolamento (CE) 1080/2006, all'art. 108 del regolamento di attuazione IPA e all'art. 39 del regolamento di attuazione ENPI dovrà rispondere a criteri di efficacia e trasparenza e, nel rispetto delle specificità proprie delle diverse tipologie di Programmi di Cooperazione previste nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, dovrà essere incentrato sulla chiara ripartizione delle competenze tra i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi ai diversi livelli.

 

Ai fini della convalida delle spese, come previsto dall'art. 16 del regolamento CE n.1080/2006, le Regioni e Province Autonome e gli altri partner di progetto qualora intendano avvalersi di competenze esterne alla propria struttura amministrativa e/o di revisori contabili iscritti nell'apposito registro, dovranno rispettare le normative comunitarie e nazionali applicabili.

 

Il Ministero dello sviluppo economico-DPS, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze/IGRUE, fatto salvo il rispetto delle norme sopra indicate, stipula apposita convenzione con il registro dei Revisori contabili, nella quale sono definite le modalità operative per il conferimento dell'incarico di convalida delle spese, anche mediante l'individuazione di shortlist di revisori ripartite per ambito territoriale cui i soggetti indicati al capoverso precedente possono rivolgersi e le modalità per garantire il coordinamento dell'attività dei revisori.

 

In ogni caso la verifica delle spese, ai sensi del citato art. 16 del regolamento CE 1080/2006, svolta all'interno delle strutture amministrative regionali e delle Province autonome, ovvero con l'ausilio dei revisori contabili, fa riferimento, a titolo indicativo, alle linee guida sui sistemi di gestione e controllo degli interventi UE 2007-2013, emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - IGRUE, nonchè ai manuali di rendicontazione appositamente predisposti.

 

Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con le Regioni e Province autonome interessate definisce le caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale.

 

Comitati di sorveglianza

Le delegazioni italiane in seno al Comitati di sorveglianza che verranno istituiti per l'attuazione dei programmi sono composte come segue:

 

· nel caso dei Comitati di sorveglianza istituiti per ciascuno dei programmi di cooperazione transfrontaliera per le frontiere interne all'UE ai quali partecipa l'Italia e per il programma di cooperazione transfrontaliera con la Confederazione Elvetica un rappresentante del MISE-DPS e un rappresentante del MEF-IGRUE saranno membri di diritto della delegazione che rappresenta l'Italia, insieme alla rappresentanza delle regioni partecipanti al programma e alla rappresentanza degli enti locali interessati;

· nel caso del programma di cooperazione transfrontaliera IPA-CBC Adriatico un rappresentante del MISE-DPS e uno del MAE-DGIE saranno membri di diritto della delegazione che rappresenta l'Italia, insieme alla rappresentanza delle regioni partecipanti al programma;

· nel caso del programma di cooperazione transfrontaliera ENPI-CBC Italia-Tunisia un rappresentante del MISE-DPS, uno del MAE-DGIE e uno del MEF-IGRUE saranno membri di diritto della delegazione che rappresenta l'Italia, insieme alla rappresentanza della regione partecipante al programma e alla rappresentanza degli enti locali interessati;

· nel caso del programma di cooperazione transfrontaliera ENPI-CBC Bacino del Mediterraneo la delegazione che rappresenta l'Italia è costituita da un rappresentante del MAE-DGIE, che esercita le funzioni di capo delegazione e di persona di contatto nazionale, da un rappresentante del MISE-DPS e da uno o più rappresentanti regionali, in ragione dei posti complessivamente disponibili per la delegazione italiana, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a rappresentare l'insieme delle Regioni partecipanti al programma;

· nel caso dei Comitati di sorveglianza istituiti per ciascuno dei programmi di cooperazione transnazionale ai quali partecipa l'Italia la delegazione che rappresenta l'Italia è costituita da un rappresentante del MISE-DPS, che esercita le funzioni di capo delegazione e da uno o più componenti regionali, tra cui il Presidente del Comitato nazionale o suo sostituto, in ragione dei posti complessivamente disponibili per la delegazione italiana in ciascuno dei programmi operativi, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a rappresentare l'insieme delle Regioni e province autonome partecipanti al programma;

· nel caso dei programmi di cooperazione interregionale IV C e Interact la delegazione che rappresenta l'Italia è costituita da un rappresentante del MISE-DPS, che esercita le funzioni di capo delegazione e di persona di contatto nazionale, da un componente regionale designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a rappresentare tutte le Regioni e Province autonome italiane e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, eventualmente con il ruolo di osservatore qualora le disposizioni attuative del programma prevedessero un limite di due persone per delegazione;

· nel caso dei programmi di cooperazione interregionale Urbact e Espon la delegazione che rappresenta l'Italia è costituita da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, che esercita le funzioni di capo delegazione e di persona di contatto nazionale, da un rappresentante regionale designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a rappresentare tutte le Regioni e Province autonome italiane e da un rappresentante del MISE-DPS, eventualmente con il ruolo di osservatore qualora le disposizioni attuative del programma prevedessero un limite di due persone per delegazione.

 

Qualora un programma operativo per il quale viene istituito un Comitato nazionale preveda la costituzione di ulteriori gruppi di lavoro od altri organismi simili la composizione della rappresentanza italiana in seno a questi gruppi sarà decisa caso per caso dal Comitato nazionale di riferimento per il programma in questione.

 

Per i programmi per i quali viene istituito un Comitato nazionale la delegazione italiana opererà rispettando le posizioni espresse dal Comitato nazionale; spetta al capo delegazione il compito di mediare tale posizione in ragione delle circostanze, consultando gli altri componenti della delegazione.

 

Comitati nazionali

Per assicurare coordinamento e coerenza nell'attuazione dei programmi operativi che coinvolgono un numero elevato di regioni italiane, garantendo allo stesso tempo rapidità e velocità nelle decisioni che interessano i singoli programmi operativi, verrà istituito per ciascuno dei programmi operativi transnazionali e interregionali in attuazione dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, per il programma di cooperazione frontaliera IPA-CBC Adriatico e per il programma di cooperazione frontaliera ENPI-CBC Bacino del Mediterraneo, un Comitato nazionale dedicato al coordinamento della partecipazione italiana a tali programmi. I Comitati nazionali sono gli organismi deputati a:

· concorrere a definire l’indirizzo, il coordinamento, la valutazione strategica per l'attuazione nazionale dei programmi operativi, fatte salve le competenze degli organismi di gestione degli stessi, nonchè del Gruppo di Coordinamento Strategico; definire la posizione nazionale da assumere in merito all'attuazione del singolo programma, allo scopo esaminando e discutendo le documentazioni fornite dall'Autorità di gestione e quelle predisposte in occasione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza. Relativamente all’istruttoria delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento, la funzione del Comitato nazionale sarà quella di valutare la coerenza delle proposte progettuali con partenariato italiano rispetto alla strategia e alle priorità della programmazione unitaria;

· indicare le modalità di partecipazione ai lavori degli eventuali gruppi di lavoro o altri organismi simili attivati dai Comitati di sorveglianza;

· adottare, su proposta del Presidente del Comitato, il programma dettagliato delle attività di assistenza tecnica annuale e pluriennale, comprese le attività di informazione e pubblicità e quelle relative alle funzioni di monitoraggio e controllo, da effettuare a livello nazionale per l'attuazione dei diversi programmi, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per il singolo programma, predisponendo le proposte di attività di assistenza tecnica da sottoporre al vaglio delle Autorità di gestione e all'approvazione dei Comitati di sorveglianza, secondo le modalità e i limiti previsti da ciascun programma operativo.

 

I Comitati nazionali si raccorderanno sistematicamente alle attività del Gruppo di coordinamento strategico per la cooperazione territoriale, al quale forniranno regolarmente informazioni sull'andamento dei singoli programmi e dal quale recepiranno gli orientamenti e gli indirizzi strategici predisposti con riferimento all'insieme dei programmi di cooperazione territoriale.

 

La presidenza dei Comitati nazionali sarà affidata alle Regioni/Province autonome, sulla base di designazioni effettuate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: la Regione/Provincia autonoma che detiene la presidenza è supportata da una Regione/Provincia autonoma con funzioni di vicepresidenza, che inoltre la sostituisce in caso di assenza e di impedimento. Eventuali rotazioni o alternanze tra Regioni potranno avere luogo, sulla base di un accordo tra le Regioni/Province autonome partecipanti ai singoli programmi, assicurando continuità e rappresentanza costante nell'attuazione dei programmi operativi.

 

Relativamente alle attività di assistenza tecnica approvate dal Comitato di Sorveglianza e dai Comitati nazionali, le spese ad esse riferite sono imputate, nei limiti di quanto previsto dai singoli programmi operativi e dalle decisioni assunte in merito dai relativi Comitati di sorveglianza, all'Assistenza tecnica dei Programmi di riferimento, fatte salve le norme comunitarie e nazionali in materia di ammissibilità delle spese.

 

Le modalità organizzative e di funzionamento dei Comitati nazionali saranno oggetto di Regolamento interno che ogni Comitato adotterà sulla base di un modello di riferimento definito dal Gruppo di Coordinamento Strategico.

 

Sono membri di diritto di tutti i Comitati nazionali i rappresentanti delle Regioni/Province autonome partecipanti al programma e degli enti locali interessati, del MISE-DPS, del MEF-IGRUE, delle Amministrazioni centrali che hanno competenze sulle materie trattate dai programmi, in particolare in materia di infrastrutture e trasporti, ambiente, ricerca e innovazione, valorizzazione delle risorse culturali, agricoltura e sviluppo rurale. Rappresentanti del  partenariato economico-sociale sono altresì membri dei Comitati nazionali, con modalità di partecipazione che saranno disciplinate da apposito Regolamento interno di ogni Comitato nazionale. Un rappresentante del MAE-DGIE sarà membro di diritto dei Comitati nazionali istituiti per l'attuazione dei programmi IPA-CBC Adriatico e ENPI-CBC Bacino del Mediterraneo.

 

Le Regioni/Province autonome che vengono designate a svolgere funzioni di presidenza dei Comitati nazionali istituiti in attuazione dei programmi di cooperazione territoriale svolgeranno anche le funzioni di national contact point o antenna nazionale di riferimento, svolgendo le funzioni individuate nei programmi operativi in attuazione dei quali è prevista la creazione di tali organismi. I costi per la gestione dei suddetti organismi saranno imputati alle risorse disponibili per l'assistenza tecnica ove previsti dai singoli programmi, fatte salve, in ogni caso, le norme comunitarie e nazionali in materia di ammissibilità delle spese.

 

Qualora i programmi operativi per i quali è istituito un Comitato nazionale non prevedessero spese per assistenza tecnica da svolgere a livello nazionale, o qualora si verificasse che le risorse messe a disposizione dai programma operativi non fossero effettivamente sufficienti a garantire lo svolgimento dei compiti assegnati ai Comitati nazionali il MISE valuterà insieme ai Presidenti dei Comitati nazionali suddetti l'attivazione eventuale di risorse aggiuntive nazionali, secondo le regole e le modalità previste dalla programmazione del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS).

 

Informazione e pubblicità

Spetta al MISE-DPS assicurare che siano svolte le attività di informazione e pubblicità opportune a livello nazionale con riferimento all'attuazione dell'obiettivo di cooperazione territoriale nell'ambito del QSN, a tal fine attivando anche il Gruppo di coordinamento Strategico.

Per i programmi operativi per i quali viene istituito un Comitato nazionale le attività di informazione, pubblicità e animazione da realizzare sul territorio italiano eleggibile ai programmi operativi stessi, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento CE N. 1828/2006 e in attuazione di quanto previsto dai Piani di comunicazione dei singoli programmi operativi, saranno individuate dai Comitati nazionali in questione e, una volta approvate dai Comitati di sorveglianza dei singoli programmi operativi, saranno attuate dalle Regioni/Province autonome che assicurano la Presidenza dei Comitati nazionali, garantendo in ogni caso coerenza e sinergia con gli orientamenti che verranno definiti a livello nazionale per l'attuazione del QSN. Spetta inoltre alle singole Regioni/Province autonome partecipanti ai programmi e agli enti locali interessati il compito di assicurare nel proprio territorio, nell'ambito dell'attuazione a livello regionale della programmazione unitaria, anche con riferimento a quanto previsto per la diffusione delle buone pratiche e la cooperazione interregionale in attuazione dei programmi operativi per gli Obiettivi convergenza e competitività territoriale e occupazione, la più ampia informazione e comunicazione ai potenziali beneficiari dei programmi, nonchè la diffusione dei risultati dei progetti che hanno interessato il territorio regionale e la loro capitalizzazione.

 

Partenariato

Con riferimento al rispetto del principio di partenariato previsto dall'art. 11 del regolamento CE N.1083/2006 e sulla base di quanto previsto dal QSN, oltre a quanto espressamente previsto dai singoli programmi operativi e a quanto previsto per i Comitati nazionali, spetta alle Regioni e Province autonome partecipanti ai programmi e agli enti locali interessati il compito di animare e coinvolgere, attraverso le forme più opportune e in coerenza con quanto previsto dai Documenti strategici regionali, il partenariato istituzionale ed economico-sociale del proprio territorio nell'attuazione dei programmi, mentre spetta al MISE-DPS coinvolgere i rappresentanti di livello nazionale di tale partenariato, nell'ambito delle attività del Gruppo di coordinamento strategico e dei Comitati nazionali.