§ 45.1.257 - Del.CIPE 4 agosto 2000, n. 83.
Quadro comunitario di sostegno delle regioni obiettivo 1 2000-2006 - Modalità attuative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:04/08/2000
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Coordinamento
Art. 2.  Partenariato
Art. 3.  Rete delle autorità ambientali
Art. 4.  Miglioramento dei processi di programmazione
Art. 5.  Le autorità di gestione
Art. 6.  Procedure finanziarie
Art. 7.  Monitoraggio
Art. 8.  Comunicazione
Art. 9.  Valutazione
Art. 10.  Riserva di premialità
Art. 11.  Controllo


§ 45.1.257 - Del.CIPE 4 agosto 2000, n. 83.

Quadro comunitario di sostegno delle regioni obiettivo 1 2000-2006 - Modalità attuative.

(G.U. 24 ottobre 2000, n. 249)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3, individua le competenze di questo Comitato in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, tra le quali l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative delle varie amministrazioni interessate, nonché l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo delle risorse finanziarie, sia comunitarie che nazionali;

     Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che dispone l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, e reca delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti alla ridefinizione delle competenze di questo Comitato e del Ministero come sopra unificato;

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale è stata data attuazione al disposto dell'art. 7 della legge n. 94/1997;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con il quale - come previsto all'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 430/1997 - sono state, tra l'altro, definite le attribuzioni dei Dipartimenti in cui è articolato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (MTBPE), e con il quale in particolare è stato affidato al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) il compito di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari secondo le direttive generali di questo Comitato e di curare l'inoltro delle richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di emanazione del regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che regola la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;

     Visti i regolamenti emanati dall'Unione europea relativi ai fondi strutturali: regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo; regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia; regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca; regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

     Visto altresì il regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;

     Vista la propria delibera n. 140 del 22 dicembre 1998 "Programmazione dei fondi strutturali 2000-2006" con la quale sono state approvate le linee programmatiche per l'avvio della programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006;

     Vista la propria delibera n. 71 del 14 maggio 1999 con la quale questo Comitato ha approvato i princìpi fondamentali, gli obiettivi, gli assi prioritari, i criteri e gli strumenti per la programmazione operativa, le modalità di attuazione del partenariato, gli orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno;

     Vista la propria delibera n. 139 del 6 agosto 1999 "Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006: approvazione del quadro finanziario programmatico", che determina tra l'altro le risorse comunitarie complessive e la loro ripartizione tra programmi operativi nazionali e regionali, le risorse complessive del cofinanziamento nazionale, la ripartizione delle risorse tra gli assi prioritari di intervento, i meccanismi di premialità;

     Vista la propria delibera n. 60 del 22 giugno 2000, che dispone l'anticipo del 7% delle risorse statali di cofinanziamento dei Programmi operativi del QCS 2000-2006 obiettivo 1 allo scopo di assicurare l'immediato avvio degli stessi;

     Tenuto conto che la Commissione europea in data 1° agosto 2000 ha approvato il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006;

     Considerato che il Quadro comunitario di sostegno è attuato attraverso i seguenti programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON): POR "Basilicata"; POR "Calabria"; POR "Campania"; POR "Puglia"; POR "Sardegna"; POR "Sicilia"; POR "Molise"; PON "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione"; PON "Scuola per lo sviluppo"; PON "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno"; PON "Sviluppo locale"; PON "Trasporti"; PON "Pesca"; PON "Assistenza tecnica e azioni di sistema";

     Considerata la necessità di dare attuazione con la presente delibera al Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 2000-2006;

     Tenuto conto del parere favorevole espresso nella seduta del 1° agosto 2000 dalla prima commissione di questo Comitato;

     Considerato che la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 3 agosto 2000 ha preso atto dell'informativa resa al riguardo dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Delibera:

 

     Art. 1. Coordinamento

     Ai fini del coordinamento dell'attuazione del Quadro comunitario di sostegno per le regioni obiettivo 1, e relativi programmi operativi nazionali e regionali è fissata la seguente articolazione delle responsabilità con riferimento ai diversi livelli istituzionali di funzioni previste.

     1.1 Autorità di gestione per il QCS.

     L'Autorità di gestione designata per il QCS è il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, che è responsabile del coordinamento per l'attuazione del QCS sotto il diretto coordinamento del capo dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. Il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presiede il comitato di sorveglianza del QCS.

     A tale scopo l'Autorità di gestione del QCS stabilisce con le amministrazioni capofila dei singoli fondi strutturali, di seguito richiamate, idonee modalità operative per assicurare la necessaria unitarietà dei rapporti con le Autorità di gestione dei programmi operativi. L'Autorità di gestione del QCS comunica tempestivamente e con regolarità alle amministrazioni capofila dei singoli fondi nonché alle Autorità di gestione dei programmi operativi elementi e posizioni di carattere generale a livello di QCS che hanno ripercussioni "orizzontali" sugli interventi ed incontra le amministrazioni capofila per i singoli fondi per concordare metodologie comuni e identificare soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi. Ha la facoltà di porre all'attenzione del comitato di sorveglianza del QCS tali problemi per le conseguenti decisioni, cui le amministrazioni devono conformarsi.

     L'Autorità di gestione del QCS riferisce periodicamente al comitato di sorveglianza del QCS sull'attività di coordinamento effettuata.

     Al fine di ottenere un migliore coordinamento territoriale e settoriale degli interventi predispone uno strumento di lavoro atto a verificare la regionalizzazione degli interventi nazionali e, viceversa, fornire informazioni a tutte le parti interessate, evitare sovrapposizioni fra i programmi operativi e massimizzarne le sinergie.

     1.2 Amministrazioni centrali capofila per i singoli fondi.Le amministrazioni centrali capofila per i singoli fondi, come previsto dalla delibera C.I.P.E. n. 60/2000 sono individuate, con riferimento ai singoli Fondi, come segue:

     Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR:

     Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari.

     Fondo sociale europeo - FSE:

     Ministero del lavoro, Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.

     Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - FEOGA:

     Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale politiche comunitarie e internazionali, ufficio strutture.

     Strumento finanziario operativo per la pesca - SFOP:

     Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale pesca e acquacoltura.

     Le amministrazioni suddette coordinano pertanto le attività relative al Fondo di rispettiva pertinenza, assicurando un flusso continuo di informazioni e comunicazioni sull'attuazione degli interventi di propria competenza secondo le indicazioni e le richieste dell'Autorità di gestione del QCS.

     1.3. Autorità di gestione dei programmi operativi regionali.

     L'Autorità di gestione dei programmi operativi regionali (POR) individualmente indicata in ciascun programma operativo, è responsabile del coordinamento del programma e delle attività relative all'insieme dei fondi strutturali, a questo scopo assicura il coordinamento degli uffici regionali capofila per Fondo. La stessa autorità di gestione, sentiti gli uffici regionali capofila per Fondo, indica le metodologie comuni di attuazione ed identifica le soluzioni idonee a risolvere gli eventuali problemi di integrazione operativa. Se necessario, e ogni qualvolta ritenuto opportuno, eventuali problemi specifici vengono posti all'attenzione del comitato di sorveglianza del POR, alle cui decisioni tutti gli uffici devono conformarsi.

     1.4. Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali.

     L'Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali (PON) è responsabile del coordinamento del programma e, nel caso di programmi plurifondo, delle attività relative all'insieme dei Fondi strutturali, assicurando il coordinamento degli uffici capofila per Fondo. L'Autorità di gestione del PON, sentiti gli uffici capofila per fondo, indica le metodologie comuni e identifica le soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi. Se necessario, e ogni qualvolta ritenuto opportuno, il problema specifico viene posto all'attenzione del comitato di sorveglianza del PON, alle cui decisioni tutti gli uffici devono conformarsi.

     1.5. Coordinamento tra programmi operativi regionali e Programmi operativi nazionali.

     Al fine di promuovere un efficace coordinamento istituzionale tra programmi operativi regionali e nazionali le regioni partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi operativi nazionali e le amministrazioni centrali di settore, ivi incluse quelle titolari di linee di intervento nell'ambito dei POR ai sensi del punto 32 b della delibera C.I.P.E. n. 71/99, partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi operativi regionali. Le Autorità di gestione dei programmi operativi regionali inviano periodicamente alle amministrazioni centrali di settore un documento che illustra gli interventi effettuati o programmati nei settori di loro rispettiva competenza, mentre le Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali presentano periodicamente al comitato di sorveglianza del programma un documento di regionalizzazione degli interventi da esso previsti.

     Le amministrazioni centrali che la delibera C.I.P.E. n. 71/99 individua come possibili titolari di linee di intervento nell'ambito dei POR e quelle indicate dal QCS come organi di indirizzo di singoli assi prioritari, assicurano il coordinamento delle materie di rispettiva competenza trattate nelle sedi di confronto (Comitati di sorveglianza e gruppi di lavoro previsti dal QCS), con particolare riferimento all'attuazione delle linee guida settoriali per la programmazione ed ai criteri di selezione degli interventi.

 

          Art. 2. Partenariato

     In vista dell'obbligo di coinvolgimento delle parti economiche e sociali e istituzionali stabilito dal QCS, il partenariato economico e sociale sarà attivato attraverso un sistema integrato, articolato sui seguenti tre livelli:

     il livello informativo, per il quale il MTBPE-DPS-servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari e le Autorità di gestione dei singoli programmi operativi sono tenute ad assicurare una informazione periodica, estesa al massimo livello e quindi in grado di raggiungere potenzialmente tutta la cittadinanza, in modo da garantire la massima pubblicità e trasparenza a tutte le attività promosse, attraverso la programmazione dei fondi strutturali comunitari, anche mediante l'utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica.

     A tale fine ogni comitato di sorveglianza deve essere dotato di una pagina web dedicata, nella quale pubblicare le informazioni relative agli argomenti in discussione e alle decisioni adottate;

     il livello consultivo che, per quanto riguarda il QCS, si realizza attraverso riunioni periodiche - con cadenza orientativa semestrale - alle quali sono invitati a partecipare tutti i membri del Forum nazionale delle parti sociali per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006. Tali riunioni sono finalizzate a raccogliere osservazioni e proposte dirette a rendere più efficace l'attuazione degli interventi attraverso appropriate modalità di confronto con tutte le rappresentanze delle parti economiche e sociali. Per quanto riguarda i programmi operativi, le modalità di attivazione del livello consultivo sono determinate dall'Autorità di gestione in relazione alla specificità dei programmi e dei contesti istituzionali di riferimento;

     il livello della partecipazione diretta che si realizza, per quanto riguarda il comitato di sorveglianza del QCS, assicurando a una rappresentanza delle parti economiche e sociali, pari complessivamente a otto membri designati dal CNEL, nel rispetto dei principi di pariteticità, rappresentatività e responsabilità enunciati nel QCS. Sono parimenti indicati nel QCS i criteri fondamentali a cui ancorare la scelta della rappresentanza: competenza, bilanciamento paritetico degli interessi tra imprese e lavoro dipendente, prevalenza degli interessi degli utenti interessati agli interventi programmati, osservanza dei principi di pari opportunità e sostenibilità ambientale. Il Forum del III settore assicura la partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG) designando due rappresentanti, di cui almeno uno di una ONG ambientale, nel rispetto dei medesimi summenzionati principi. La partecipazione delle parti economiche e sociali ai comitati di sorveglianza dei programmi operativi, la cui composizione riflette quella del comitato di sorveglianza del QCS, è assicurata sulla base dei medesimi princìpi.

 

          Art. 3. Rete delle autorità ambientali

     3.1. Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei Fondi strutturali.

     Al fine di assicurare l'integrazione della componente ambientale in tutti i programmi del QCS in una prospettiva di sviluppo sostenibile e il rispetto della politica e della legislazione comunitaria in materia di ambiente, la "Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei fondi strutturali" deve essere opportunamente rafforzata, in modo da renderne più efficace il funzionamento quale sede di coordinamento, di riflessione, di formazione, di confronto, di messa in comune delle esperienze e di elaborazione di proposte, di criteri e di metodologie attinenti agli aspetti ambientali delle azioni dei fondi strutturali.

     La Rete è costituita dai rappresentanti delle autorità ambientali, nazionale e regionali (sia delle regioni obiettivo 1 che delle regioni obiettivo 2), dai rappresentanti delle autorità di gestione degli interventi nazionali e regionali, dai rappresentanti delle amministrazioni nazionali capofila di ciascun Fondo, dai rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari di linee di intervento incluse nell'ambito dei programmi operativi regionali, dai rappresentanti dei servizi della Commissione europea.

     I coordinatori della Rete parteciperanno ai lavori della "Rete comunitaria delle autorità ambientali e della programmazione dei fondi strutturali". Saranno inoltre sviluppati i collegamenti funzionali con le "Reti" gemelle negli altri Paesi dell'Unione europea.

     Il MTBPE-DPS-Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari è responsabile del coordinamento della Rete di concerto con il Ministero dell'ambiente.

     Nella prima riunione del comitato di sorveglianza del QCS:

     l'Autorità di gestione del QCS, di concerto con il Ministero dell'ambiente, indicherà le misure che si intendono assumere per dare piena e tempestiva operatività alla Rete;

     il Ministero dell'ambiente indicherà il servizio demandato al ruolo di Autorità ambientale nazionale nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2000-2006;

     ogni regione indicherà l'Autorità ambientale regionale designata per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2000-2006;

     l'Autorità di gestione del QCS, di concerto con il Ministero dell'ambiente e, per gli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico, con il Ministero per i beni e le attività culturali, fornirà orientamenti ai fini della definizione, in sede di comitato di sorveglianza dei singoli PO, delle modalità e procedure attraverso le quali è assicurata la partecipazione delle autorità ambientali alle attività comuni di programmazione e attuazione degli interventi.

     Per gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesaggistico, la Rete farà riferimento alle strutture centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali.

     3.2. Compiti delle autorità ambientali.

     Le autorità ambientali, nazionale e regionali, ognuna nei propri ambiti di competenza (rispettivamente interventi a titolarità delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni regionali), hanno il compito di:

     cooperare sistematicamente con le autorità di gestione degli interventi e i responsabili degli assi prioritari e delle misure, in tutte le fasi del processo di programmazione degli interventi (definizione, selezione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni), ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente;

     assicurare la valutazione ex-ante degli aspetti di tutela ambientale e, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, la valutazione ex-ante degli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico;

     predisporre, in collaborazione con gli organismi competenti, adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai fondi;

     collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione dei programmi operativi, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un'analisi del ruolo svolto dalle autorità ambientali e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.

     Le autorità ambientali, nazionale e regionali, elaborano, entro tre mesi dalla loro attivazione e specificamente per ognuno dei programmi operativi di competenza, un piano operativo per lo svolgimento dei compiti delineati. Il piano operativo indica le modalità, i tempi e i soggetti coinvolti nelle attività delle autorità ambientali, nonché la descrizione delle misure atte a rendere più efficiente e tempestiva l'attuazione dei programmi operativi attraverso la valutazione preventiva, da parte delle autorità competenti, degli aspetti di sostenibilità ambientale. Il piano operativo è sottoposto all'approvazione del comitato di sorveglianza del programma operativo di competenza.

     3.3. Indirizzi tecnici e metodologici per la valutazione degli aspetti ambientali.

     Nell'ambito del piano di attività le autorità ambientali, nazionale e regionali, definiscono, entro sei mesi dalla loro attivazione, gli indirizzi tecnici e metodologici per la valutazione degli aspetti ambientali dei programmi operativi.

     A tal fine esse si coordinano con l'Unità di valutazione del nucleo tecnico di valutazione (UVAL) e verifica (UVER) del MTBPE-DPS e con la rete dei nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali, previsti dall'art. 1 della legge n. 144/1999.

     Le amministrazioni centrali e regionali titolari di PO assicurano, nel quadro della loro attività volta alla costituzione e attivazione dei nuclei di valutazione e verifica, con il supporto del Ministero dell'ambiente e, per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, architettonica e paesaggistica, del Ministero per i beni e le attività culturali, che in ognuno dei nuclei siano adeguatamente rappresentate le competenze necessarie per compiere valutazioni di progetti e interventi tenendo conto di criteri di qualità ambientale, di sostenibilità dello sviluppo e di compatibilità ecologica degli investimenti pubblici, così da agevolare il raccordo tecnico fra autorità di gestione e autorità ambientale di ogni programma operativo.

 

          Art. 4. Miglioramento dei processi di programmazione

     Per migliorare la qualità e l'efficacia dei processi di programmazione, monitoraggio e valutazione attuati dalle amministrazioni titolari di programmi operativi e responsabili di funzioni trasversali di indirizzo e di coordinamento il DPS del MTBPE attiva un'azione di supporto tecnico e metodologico.

     Nel corso dell'attuazione del QCS, l'Autorità di gestione del QCS individua, tenuto conto anche delle indicazioni e delle richieste delle autorità di gestione dei PO, temi specifici di interesse generale sui quali attivare l'attività di supporto tecnico e metodologico. Tale attività è svolta dal nucleo tecnico di valutazione e verifica del DPS. Il progresso e i risultati dell'attività di supporto sono oggetto di una specifica relazione tecnica per l'Autorità di gestione che la presenta al CdS del QCS.

     Al fine di rafforzare le strutture e le competenze tecniche necessarie per un'efficace attuazione del QCS, le amministrazioni titolari di PO e responsabili di funzioni trasversali attivano le procedure volte a costituire e rendere operativi entro il 31 dicembre del 2000 i rispettivi nuclei di valutazione e verifica, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 144/1999.

     Il nucleo tecnico di valutazione e verifica del DPS fornisce a tal fine un'adeguata attività di supporto e di assistenza tecnica e relaziona al CdS del QCS sull'andamento complessivo del processo di costituzione della rete dei nuclei, fornendo in particolare specifiche valutazioni:

     sulle modalità attraverso le quali viene assicurato che ogni singolo nucleo esprima - così come espressamente previsto dalla legge n. 144/1999 - "adeguati livelli di competenza tecnica e operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione";

     sull'effettivo grado di operatività della rete dei nuclei - secondo le indicazioni del progetto di protocollo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 10 febbraio 2000 - e quindi sulla condivisione di "buone pratiche" e metodologie in grado di migliorare la qualità degli investimenti pubblici e l'efficacia del QCS e dei programmi operativi;

     sulla qualità e l'efficacia dell'attività formativa volta al rafforzamento e alla qualificazione tecnica e delle competenze del personale della pubblica amministrazione impegnato nelle attività di programmazione, valutazione e monitoraggio proprie dei nuclei di valutazione e verifica;

     sul contributo che dalla rete dei nuclei viene fornito alla definizione, attuazione e miglioramento delle attività di valutazione e monitoraggio del QCS.

 

          Art. 5. Le autorità di gestione

     Le autorità di gestione dei programmi operativi, come individuate all'allegato C della delibera C.I.P.E. n. 60/2000, sono responsabili dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione con particolare riguardo a quanto disposto all'art. 34 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Sono, inoltre, responsabili dell'adeguata definizione delle competenze, attraverso una chiara definizione delle responsabilità, sulla base delle procedure legislative o amministrative vigenti, che impegna le singole strutture individuando le persone responsabili, il personale e i supporti informatici disponibili per gli aspetti legati alle varie fasi dell'attuazione, ed in particolare il coordinamento, la definizione delle procedure decisionali e di gestione, i flussi finanziari, la sorveglianza, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo.

     Il raccordo tra le autorità di gestione dei programmi operativi e l'autorità di gestione del QCS è assicurato prioritariamente dal comitato di sorveglianza del QCS, le cui modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni sono fissate con apposito regolamento interno presentato per l'approvazione in occasione della prima riunione del comitato.

     L'Autorità di gestione del QCS, al fine di assicurare un adeguato flusso di informazioni a supporto del coordinamento generale, si impegna a comunicare tempestivamente e con regolarità alle autorità di gestione dei programmi operativi eventuali elementi/posizioni di carattere generale a livello di QCS che hanno ripercussioni "orizzontali" sugli interventi.

 

          Art. 6. Procedure finanziarie

     6.1. Criteri relativi alle procedure finanziarie.

     Le procedure finanziarie per l'attuazione dei programmi operativi risponderanno ai seguenti criteri:

     massima integrazione tra tutte le risorse disponibili (comunitarie, statali e regionali) per valorizzare le sinergie tra le diverse azioni finanziate;

     necessaria flessibilità a tutto il circuito finanziario che regola la programmazione e gestione degli interventi, anche al fine di massimizzare il tiraggio dei fondi strutturali;

     determinazione dei fabbisogni annuali, in termini di competenza e di cassa, in funzione della capacità di spesa dei soggetti attuatori degli interventi, tenendo conto, a questo fine, dei vincoli di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

     modalità di rappresentazione delle poste contabili e di evidenziazione dei flussi finanziari tali da garantire la necessaria trasparenza (e la verifica dell'addizionalità delle risorse comunitarie) senza irrigidire la gestione.

     A tal fine si dovrà provvedere:

     all'attivazione di un appropriato sistema contabile a livello di Autorità di gestione dei programmi operativi, tale da rendere efficienti le relazioni tra le amministrazioni regionali e gli organismi responsabili dell'attuazione delle singole misure, anche attraverso la semplificazione delle procedure di trasferimento a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse più rapidamente disponibili per i beneficiari finali;

     alla semplificazione delle voci di bilancio da perseguire, per quanto riguarda i bilanci regionali, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. La rappresentazione della contabilità specifica sui fondi strutturali sarà resa possibile attraverso lo strumento della codificazione della stessa nell'ambito della contabilità generale;

     all'integrazione informatica del sistema di gestione del bilancio con il sistema di gestione dei progetti finanziati, in modo tale che per ogni progetto cofinanziato nell'ambito di ciascuna misura, venga registrato distintamente l'andamento dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico in un'ottica unitaria e sistemica che migliori e garantisca il sistema di sorveglianza, monitoraggio e controllo;

     all'individuazione di adeguati strumenti per la raccolta dei dati relativi alle dichiarazioni di spesa e definizione di procedure di controllo sulla coerenza tra le informazioni di carattere finanziario contenute nei rapporti annuali di cui all'art. 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e le dichiarazioni di spesa stesse, prima della loro presentazione alla Commissione europea.

     Come indicato agli articoli 9 e 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, l'Autorità di pagamento è l'autorità responsabile di elaborare, certificare e presentare le richieste di pagamento, di ricevere i pagamenti della Commissione e di provvedere affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei fondi strutturali cui hanno diritto. La funzione di Autorità di pagamento può essere attribuita ad una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali.

     Le Autorità di pagamento per i programmi operativi, designate ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/99, e richiamate all'allegato C della delibera CIPE n. 60/2000, cui si fa rinvio, sono puntualmente individuate nei programmi stessi.

     6.2. Funzioni delle Autorità di pagamento dei programmi operativi.

     Della supervisione e del coordinamento dell'organizzazione dei flussi finanziari è responsabile il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), che riferisce periodicamente e puntualmente al comitato di sorveglianza del QCS sul relativo andamento e sull'efficacia complessiva del sistema, sulla base dei dati rilevati dal Servizio informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), tenendo conto dei quattro elementi principali sopra elencati.

     Le Autorità di pagamento dei programmi operativi sono altresì puntualmente individuate nell'ambito dei programmi stessi.

     6.3. Sistemi di gestione delle risorse finanziarie: POR.

     La gestione delle risorse finanziarie attribuite ai POR rientra nella competenza di ciascuna regione interessata, che vi provvede sulla base della legislazione amministrativa e contabile nazionale e regionale.

     Il sistema di contabilità è quello del bilancio regionale che evidenzia appositi capitoli per gli interventi in esame. Una particolare codificazione deve rendere possibile la rappresentazione della contabilità specifica relativa ai programmi operativi nell'ambito della contabilità generale.

     Riguardo ai circuiti finanziari:

     al trasferimento delle risorse comunitarie e di quelle del cofinanziamento statale provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, che accredita tali risorse su appositi conti correnti infruttiferi intestati alle regioni ed alle amministrazioni interessate presso la tesoreria centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione europea;

     le regioni, nel rispetto delle procedure di contabilità, prelevano le risorse da detti conti per eseguire, mediante le rispettive autorità di pagamento, le erogazioni in favore dei beneficiari finali, in relazione alle effettive esigenze di cassa connesse con gli interventi di politica comunitaria.

     Dal punto di vista informatico le operazioni sono supportate dai sistemi attivati presso gli Uffici di ragioneria e di bilancio delle singole regioni.

     6.4. Sistemi di gestione delle risorse finanziarie: PON.

     La gestione delle risorse è di competenza di ciascuna amministrazione centrale titolare del programma operativo, che vi può provvedere sulla base delle seguenti modalità alternative:

     utilizzo delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento tramite il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. In questo caso, il supporto informativo per le relative operazioni contabili è il SIRGS;

     gestione diretta delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento tramite propri capitoli del bilancio dello Stato (cui il Fondo della legge n. 183/1987 versa le relative somme) nell'ambito delle unità previsionali di base "Intese istituzionali di programma" relative ai centri di responsabilità coinvolti nell'attuazione dei programmi, così come disciplinate dall'art. 2, comma 203 della legge n. 662/1996, e successive modifiche e integrazioni;

     gestione diretta delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento, attraverso contabilità speciali, già autorizzate per legge, su cui il Fondo della legge n. 183/1987 versa le somme.

     Nelle due ultime ipotesi sopra riportate, le operazioni contabili sono supportate dai sistemi informativi degli uffici di bilancio delle amministrazioni, nonché dalla Tesoreria statale (terza ipotesi).

     6.5. Esecuzione finanziaria degli interventi.

     Il sistema contabile a livello di programma operativo, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve essere in grado di garantire:

     la partecipazione dei fondi strutturali nei limiti fissati;

     i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;

     la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;

     la destinazione delle azioni coerente con quella indicata nel programma operativo;

     la registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

     L'Autorità di gestione del QCS collabora con la ragioneria generale dello Stato-IGRUE, nell'indirizzare le Autorità di gestione dei singoli programmi operativi ai fini del corretto funzionamento dei sistemi contabili, fermo restando che l'efficienza di tali sistemi rappresenta un requisito da considerare ai fini della valutazione della capacità di gestione del programma.

     6.6. Modalità di attivazione dei flussi.

     Come previsto dall'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione provvede al versamento di un acconto contestualmente al primo impegno che, come stabilito all'art. 31 dello stesso regolamento, interviene all'atto della decisione che approva ciascuno intervento. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei fondi al singolo intervento e, in funzione delle disponibilità del bilancio, può essere frazionato su non più di due esercizi di bilancio.

     La fase successiva del flusso finanziario prevede pagamenti intermedi a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute e certificate dall'Autorità di pagamento.

     Le autorità di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute alle amministrazioni capofila dei singoli Fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione europea e ai MTBPE-Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa a titolo informativo - anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini di disimpegno automatico - all'Autorità di gestione del QCS e all'Autorità di gestione del programma operativo di riferimento. Le autorità di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria sia la quota nazionale.

     Il MTBPE - Ragioneria generale dello Stato, IGRUE - trasferisce alle autorità di pagamento le risorse comunitarie affiliate al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

     L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato art. 32.

 

          Art. 7. Monitoraggio

     L'Autorità di gestione del QCS garantisce, per il tramite dell'IGRUE, cui fa capo la gestione del sistema centrale e delle Autorità di gestione dei programmi operativi, quali responsabili delle relative attività di monitoraggio, le azioni necessarie ad assicurare la piena operatività e il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio informatizzato a partire dal 31 dicembre del 2000 e per tutto il periodo di programmazione 2000-2006, assumendo a riferimento gli obiettivi di:

     consentire che i sistemi di sorveglianza del QCS e dei programmi operativi operino sulla base di informazioni ad un livello di approfondimento adeguato e in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) 1260/1999;

     definire, di conseguenza, un insieme di dati e indicatori finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili, funzionali ad un'efficace realizzazione dell'attività di sorveglianza dei programmi e alla possibilità di disporre delle informazioni specifiche che si rendessero necessarie per favorire e verificare la corretta e tempestiva attuazione dei programmi.

     L'Autorità di gestione del QCS indirizza e coordina a livello metodologico - sentito l'IGRUE e in stretto raccordo con le Autorità di gestione dei singoli programmi - l'impostazione del sistema di monitoraggio dei fondi strutturali e di ogni singolo programma operativo, assicurando che sia improntata a modelli e procedure omogenee e a criteri coerenti con gli obiettivi di funzionamento del sistema di sorveglianza del QCS e dei singoli programmi.

     Le autorità di gestione dei programmi operativi sono responsabili dell'attività di monitoraggio dei rispettivi programmi e ne assicurano l'organizzazione e l'attivazione in raccordo con l'Autorità di gestione del QCS e in coerenza con gli indirizzi comuni di impostazione del sistema di monitoraggio del QCS. Le autorità di gestione assicurano, in particolare, che i sistemi di monitoraggio dei singoli programmi operativi prevedano procedure coerenti di raccolta dei dati, di imputazione al sistema informativo, di verifica di qualità delle informazioni.

     I nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni titolari di Programmi operativi, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 144/1999, svolgono, dotandosi di adeguati livelli di competenza tecnica e operativa in materia di monitoraggio, attività di supporto tecnico per la gestione del sistema di monitoraggio a livello territoriale.

     Il sistema di monitoraggio dei fondi strutturali opera, di massima, a livello di progetto. I livelli successivi di aggregazione sono: misura, asse prioritario, programma operativo, QCS.

     Per ciascun programma operativo i dati, raccolti di massima a livello di progetto, vengono aggregati per misura sotto la responsabilità del responsabile di misura designato dall'Autorità di gestione del programma operativo, tenendo conto degli indirizzi tecnici comuni definiti nel QCS.

     Il responsabile di misura trasmette i dati raccolti all'Autorità di gestione del programma operativo, che provvede alla loro trasmissione al sistema centrale di monitoraggio del QCS.

     L'Autorità di gestione del QCS adotta d'intesa con l'IGRUE, anche attraverso l'impiego di una struttura tecnica centrale, le iniziative volte ad assicurare l'efficace espletamento delle operazioni di ricezione, aggregazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio ai fini della loro trasmissione alla Commissione europea, secondo le modalità e la periodicità stabilite e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo strutturale.

     Al fine di assicurare la coerenza, la sicurezza e l'affidabilità delle procedure di raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati di monitoraggio l'UVER del MTBPE-DPS attua un'azione di validazione e di controllo di qualità delle attività di monitoraggio dei singoli Programmi operativi basata su controlli casuali di campioni significativi di informazioni.

     L'UVER predispone e presenta al comitato di sorveglianza del QCS un piano operativo delle attività di controllo di qualità delle procedure di monitoraggio, comprensivo della descrizione dei criteri e delle modalità di scelta del campione, delle metodologie di controllo e delle modalità di verifica.

 

          Art. 8. Comunicazione

     Le autorità di gestione devono assicurare che l'intervento che gestiscono sia reso pubblico, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1260/1999, articoli 34 e 46.

     Le autorità di gestione devono quindi provvedere, conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, a mettere in atto le misure informative e pubblicitarie allo scopo di informare:

     i potenziali beneficiari finali, nonché le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti, le organizzazioni professionali e gli ambienti economici, le parti economiche e sociali, le organizzazioni non governative, gli operatori ed i promotori dei progetti, sulle possibilità offerte dagli interventi, in modo da garantirne la trasparenza;

     l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dall'Unione europea in collaborazione con gli Stati membri nella realizzazione degli interventi.

     A tale scopo le autorità di gestione provvedono:

     all'identificazione di un responsabile della comunicazione a livello di QCS e di programma operativo;

     all'adozione di idonei mezzi di informazione per rendere pubblico il contenuto dell'intervento, informare in maniera esauriente sull'andamento dell'intervento, ad attuare iniziative di informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei fondi;

     all'organizzazione di opportuni contatti periodici con le parti e la stampa.

     Il responsabile della comunicazione relativa ai QCS viene designato in occasione della prima riunione del comitato di sorveglianza del QCS. Le modalità di informazione relativa al QCS sono fissate dal regolamento interno del comitato di sorveglianza del QCS.

 

          Art. 9. Valutazione

     9.1. Valutazione intermedia del QCS e dei programmi operativi.

     L'Autorità di gestione del QCS è responsabile dell'organizzazione della valutazione intermedia del QCS in collaborazione con la Commissione europea.

     Le autorità di gestione dei programmi operativi sono responsabili dell'organizzazione della valutazione intermedia dei programmi, in collaborazione con l'autorità di gestione del QCS e la commissione europea.

     L'Autorità di gestione, d'intesa con la commissione europea, assicura un'impostazione dell'attività di valutazione del QCS basata sull'adozione di procedure, metodi, tecniche e contenuti coerenti con l'obiettivo di pervenire ad una attuazione efficiente ed efficace del QCS e dei singoli programmi operativi; caratterizzata da livelli qualitativi elevati; realizzata sulla base di dati aggiornati e adeguati per un'analisi completa dell'andamento dei programmi e della coerenza e dell'efficacia delle azioni realizzate.

     L'Autorità di gestione del QCS si adopera perché l'attività di valutazione del QCS e dei singoli programmi operativi sia resa pienamente operativa a partire dal 31 dicembre 2001. Entro tale data dovranno pertanto essere state completate (con la stipula del contratto) le procedure attraverso le quali le Autorità di gestione dei programmi operativi dovranno selezionare i relativi valutatori indipendenti.

     A tal fine l'Autorità di gestione del QCS predispone e rende disponibili per le autorità di gestione dei programmi operativi "Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia", con indicazioni specifiche riguardo:

     le procedure amministrative e organizzative da attivare;

     la predisposizione di modelli di riferimento di bandi di gara per la selezione dei valutatori indipendenti; [1]

     l'indicazione di metodologie e contenuti minimi comuni per le relazioni di valutazione;

     l'introduzione di principi di controllo qualità per i bandi e le relazioni.

     Per questa attività l'Autorità di gestione del QCS si avvale dell'UVAL del nucleo tecnico di valutazione e verifica del MTBPE che, di concerto con il gruppo di lavoro "Valutazione e monitoraggio", previsto nell'ambito del comitato di sorveglianza del QCS, e in coordinamento con le strutture nazionali di riferimento per la valutazione degli interventi del FSE e del FEOGA, svolge un'attività di indirizzo, di supporto tecnico e metodologico e di sorveglianza per assicurare che la valutazione intermedia del QCS e dei programmi operativi sia conforme e coerente con le indicazioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 e tenga conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito del sistema di valutazione del QCS.

     9.2. Sistema di valutazione del QCS.

     Nel quadro di questa funzione di indirizzo e di supporto tecnico-metodologico, all'UVAL, in coordinamento con le strutture nazionali di riferimento per la valutazione degli interventi del FSE e del FEOGA e di concerto con il gruppo di lavoro "Valutazione e monitoraggio", è affidato il compito di attivare, entro il 31 dicembre 2001, il sistema di valutazione del QCS.

     Il sistema di valutazione del QCS è predisposto dall'UVAL, che ne coordina e indirizza le attività quale soggetto tecnico responsabile a livello nazionale della valutazione degli investimenti pubblici, dalle strutture e dagli enti responsabili a livello istituzionale di funzioni di valutazione, nonché dalla rete dei "nuclei regionali e centrali di valutazione e verifica" (art. 1 della legge n. 144/1999).

     Il sistema di valutazione del QCS orienta, organizza e indirizza l'attività di valutazione a livello territoriale; propone e applica metodologie e procedure di valutazione condivise; diffonde le attività di valutazione a livello territoriale anche attraverso attività di formazione e informazione; costituisce il riferimento per le strutture di valutazione esterne alla pubblica amministrazione (e in particolare per i valutatori indipendenti del QCS e dei singoli programmi) al fine di elevare la qualità, l'efficacia e la confrontabilità delle attività di valutazione.

     In questo quadro, all'UVAL, in coordinamento con le strutture nazionali di riferimento per la valutazione degli interventi del FSE e del FEOGA e di concerto con il gruppo di lavoro "Valutazione e monitoraggio" previsto nell'ambito del comitato di sorveglianza del QCS, sono attribuiti, fra gli altri, i compiti e la responsabilità di:

     definire e diffondere, entro il 31 dicembre 2000, e aggiornare periodicamente "Linee guida per la valutazione intermedia" quale strumento di orientamento tecnico e di indirizzo metodologico e operativo per la realizzazione delle attività e dei rapporti di valutazione intermedia;

     definire e diffondere le metodologie e le tecniche per le valutazioni di risultato e di impatto dei programmi e delle azioni attuate nel quadro della programmazione dei fondi strutturali, assicurando che l'attività di valutazione, ai diversi livelli, sia svolta sulla base di un set di informazioni, di dati statistici e di indicatori di programma coerente, adeguato e omogeneo;

     promuovere, indirizzare e orientare sotto il profilo tecnico-metodologico l'attivazione di valutazioni in itinere di grandi progetti e di progetti integrati territoriali (o comunque di progetti significativi per programmi o settori) come strumento volto a migliorare le performance attuative dei programmi operativi e a favorire la graduale diffusione della cultura della valutazione.

     9.3. Valutazione di secondo livello.

     Nel quadro del sistema di valutazione del QCS al fine di elevare la qualità, l'efficacia e la confrontabilità delle attività di valutazione, l'UVAL, in coordinamento con le strutture nazionali di riferimento per la valutazione degli interventi del FSE e del FEOGA, è responsabile di una funzione di valutazione di secondo livello e di verifica di qualità tecnica e metodologica dei documenti di valutazione intermedia e specifica del QCS e dei singoli programmi operativi.

     Per svolgere tale funzione e per consentire il miglioramento complessivo dell'attività di valutazione del QCS, anche attraverso l'individuazione e lo scambio delle migliori esperienze, l''UVAL, nell'ambito delle "Linee guida per la valutazione intermedia" definisce e propone metodi, modalità, schemi operativi e procedure per l'analisi e la verifica di qualità tecnica e metodologica delle valutazioni intermedie.

     I risultati e i principali elementi che emergono dall'attività di valutazione di secondo livello e di verifica tecnica della qualità della valutazione intermedia sono riportati periodicamente negli aggiornamenti delle "Linee guida per la valutazione intermedia". Tali risultati sono comunque discussi nell'ambito del gruppo di lavoro "Valutazione e monitoraggio" e, ove ritenuto opportuno, portati all'attenzione del comitato di sorveglianza del QCS.

 

          Art. 10. Riserva di premialità

     L'autorità di gestione del QCS, in concertazione con la commissione europea, elabora una proposta di procedure e modalità tecniche per l'assegnazione della riserva comunitaria del 4%, da presentare alla prima riunione del comitato di sorveglianza del QCS. Essa elabora inoltre una proposta delle procedure e modalità tecniche di assegnazione della riserva nazionale del 6%, anch'essa da presentare alla prima riunione del comitato di sorveglianza.

     L'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale è subordinata alla valutazione della rispondenza dei programmi ai criteri individuati dal confronto con il partenariato e riportati dal QCS.

     La riserva comunitaria del 4% sarà assegnata ai programmi che raggiungono i livelli-soglia stabiliti per la valutazione dell'efficacia, della gestione e dell'attuazione finanziaria. La riserva nazionale del 6% sarà assegnata ai programmi che rispettano i criteri prestabiliti di avanzamento istituzionale, di integrazione e di concentrazione degli interventi, sulla base degli indicatori a tal fine selezionati.

     La valutazione per l'assegnazione della riserva comunitaria, in attuazione di quanto disposto all'art. 44 del regolamento (CE) n. 1260/1999, verrà effettuata dall'autorità di gestione del QCS in concertazione con la commissione, entro il 31 dicembre 2003. L'assegnazione delle relative risorse ai programmi operativi più efficaci ed efficienti sarà effettuata non oltre il 31 marzo 2004 ed i programmi saranno adattati in conformità a quanto previsto agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     Al fine di assicurare un'elevata qualità nella definizione del sistema di attribuzione della riserva, l'adeguatezza, la pertinenza e la certezza di misurazione degli indicatori utilizzati e il monitoraggio periodico sul raggiungimento delle soglie previste sarà costituito un gruppo tecnico, la cui composizione verrà stabilita di concerto con la commissione europea per la riserva del 4% e che per la riserva nazionale del 6% sarà composto da esperti dell'UVAL e dei nuclei centrali e regionali di valutazione e verifica.

     Il gruppo tecnico, operando secondo criteri di indipendenza e trasparenza, riferirà al comitato di sorveglianza del QCS sul grado di soddisfazione dei criteri di performance, e dovrà svolgere le seguenti attività:

     elaborare una proposta sulle procedure e le modalità tecniche per l'attribuzione delle riserve sulla base di quanto previsto nel QCS e di quanto deciso in sede di comitato di sorveglianza;

     assicurare la qualità metodologica della valutazione del livello di soddisfacimento dei singoli criteri, l'uniformità di analisi dei dati resi disponibili dalle autorità di gestione dei programmi operativi e l'omogeneità di valutazione degli stessi criteri nei diversi programmi;

     svolgere un'azione di supporto tecnico e metodologico a favore dei nuclei di valutazione e verifica regionali e centrali e delle autorità di gestione dei programmi operativi al fine di garantire una corretta raccolta delle informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione degli indicatori rilevanti per la valutazione della efficacia ed efficienza dei programmi e per rassegnazione della riserva;

     predisporre annualmente per l'Autorità di gestione del QCS e per il comitato di sorveglianza una "relazione tecnica di monitoraggio" che accerti il grado di soddisfazione dei singoli criteri in ciascun programma operativo, identificando gli elementi di criticità e suggerendo percorsi che consentano di rispettare i requisiti secondo le modalità ed entro i tempi definiti per ciascun criterio;

     predisporre per l'ultima annualità rilevante ai fini della assegnazione della riserva comunitaria del 4% e della riserva nazionale del 6% una relazione tecnica finale circa il grado di soddisfazione dei singoli criteri e circa il livello di performance di ciascun programma operativo rispetto ai target previsti dal sistema di misurazione della riserva di efficacia comunitaria e nazionale.

     Le autorità di gestione di ciascun programma operativo, avvalendosi eventualmente del proprio nucleo di valutazione e verifica, predispongono entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione, una relazione contenente tutte le informazioni utili al monitoraggio dei singoli criteri. La relazione relativa all'ultima annualità valida per la riserva del 6% è anticipata al 30 settembre 2002 e per la riserva del 4% è anticipata al 31 luglio 2003. La relazione annuale è presentata al comitato di sorveglianza del programma operativo e validata da quest'ultimo per rinvio all'autorità di gestione del QCS e al gruppo tecnico entro le suddette scadenze.

     Sulla base delle relazioni annuali dei singoli PO, il gruppo tecnico predispone entro il 30 marzo 2001 e 30 marzo 2002 le relazioni tecniche di monitoraggio per le relative annualità, nonché entro il 30 novembre 2002 la relazione tecnica finale per la riserva del 6% ed entro il 31 ottobre 2003 la relazione tecnica finale per la riserva del 4%.

     Con riferimento ai dati e alle relazioni delle ultime annualità e alle relazioni tecniche finali del gruppo tecnico, l'autorità di gestione del QCS presenta al comitato di sorveglianza del QCS, per ciascun programma, una proposta di assegnazione delle riserve.

     In attuazione di quanto previsto all'art. 44 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la valutazione per l'assegnazione della riserva comunitaria, verrà effettuata, in concertazione con la commissione, non oltre il 31 dicembre 2003. L'assegnazione delle relative risorse ai programmi operativi positivamente valutati sarà effettuata a metà percorso e comunque non oltre il 31 marzo 2004. I suddetti programmi operativi saranno adattati conformemente agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     L'attribuzione delle risorse relative alla riserva nazionale del 6% ai programmi positivamente valutati, verrà effettuata non oltre il 31 dicembre 2002. Le relative risorse verranno poi incluse nei piani finanziari dei rispettivi programmi a partire dal 2004, sulla base di una distribuzione annuale costante per ciascuno degli esercizi riferiti al triennio 2004-2006.

     Le amministrazioni centrali, regionali e locali dovranno fornire il necessario supporto, per quanto di loro specifica competenza, ai fini della rilevazione degli indicatori previsti per l'attribuzione della riserva di performance.

     Ai fini della verifica del soddisfacimento dei criteri di attribuzione delle riserve di efficacia, si prevede il coinvolgimento, in attività di definizione di linee guida, monitoraggio e certificazione di alcuni criteri, del Ministero del lavoro, del dipartimento per le pari opportunità e del dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare. Tale coinvolgimento avverrà secondo quanto previsto nel QCS e nel documento sulle procedure e modalità tecniche di attribuzione delle riserve che sarà approvato dal comitato di sorveglianza del QCS.

 

          Art. 11. Controllo

     La responsabilità primaria del controllo finanziario spetta, conformemente al disposto dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999, alle amministrazioni titolari degli interventi. Le autorità di gestione dei programmi operativi sono responsabili della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno che assicurino la sana gestione finanziaria A tale scopo le autorità di gestione garantiscono un'adeguata organizzazione degli uffici coinvolti nelle attività di gestione e di controllo.

     Al fine di distinguere le attività di gestione e di controllo contabile-finanziario sulla gestione, nel rispetto del complesso delle norme regolamentari nazionali e comunitarie vigenti, ogni programma operativo prevede la separazione di tali funzioni rimandando al complemento di programmazione la puntuale individuazione, misura per misura, degli uffici responsabili rispettivamente della gestione e del controllo contabile-finanziario. L'attività di verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo deve essere attribuita ad un ufficio funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di gestione che dall'autorità di pagamento del programma operativo: tale ufficio, individuato dal programma operativo, sarà incaricato dell'effettuazione dei controlli, da realizzare nel corso della gestione e comunque prima della liquidazione degli interventi, riguardanti il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, ai sensi della normativa comunitaria vigente e in itinere in materia finanziaria.

 


[1]  Così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 20 dicembre 2000, n. 296.