Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 26/02/1998 |
Numero: | 7 |
§ 45.1.222 - Del.CIPE 26 febbraio 1998, n. 7.
Disposizioni integrative in materia di programmazione finanziaria per gli interventi cofinanziati dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.
(G.U. 13 maggio 1998, n. 109)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la
Visto il
Visti gli articoli 74 e 75 della
Visto il
Vista la normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di interventi strutturali;
Considerata l'opportunità di integrare la propria deliberazione n. 189 in data 16 ottobre 1997 concernente "Indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea";
Considerata l'opportunità di autorizzare il Fondo di rotazione ad adeguare tempestivamente le annualità del cofinanziamento nazionale a proprio carico già stabilite dal CIPE, in caso di rimodulazione degli interventi, fermo restando il limite complessivo già disposto in favore dei singoli soggetti attuatori;
Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Delibera:
1. La quota nazionale pubblica per interventi cofinanziati dall'Unione europea, posta a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, è acquisita alla disponibilità delle Amministrazioni titolari degli interventi stessi, ove sia stata anticipata con risorse proprie nell'ambito della procedura prevista dalla
2. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento delle quote di cofinanziamento nazionale ai piani finanziari degli interventi di politica comunitaria, riprogrammati ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione di cui alla