§ 45.1.222 - Del.CIPE 26 febbraio 1998, n. 7.
Disposizioni integrative in materia di programmazione finanziaria per gli interventi cofinanziati dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:26/02/1998
Numero:7

§ 45.1.222 - Del.CIPE 26 febbraio 1998, n. 7.

Disposizioni integrative in materia di programmazione finanziaria per gli interventi cofinanziati dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

(G.U. 13 maggio 1998, n. 109)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), nonché l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

     Vista la normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di interventi strutturali;

     Considerata l'opportunità di integrare la propria deliberazione n. 189 in data 16 ottobre 1997 concernente "Indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea";

     Considerata l'opportunità di autorizzare il Fondo di rotazione ad adeguare tempestivamente le annualità del cofinanziamento nazionale a proprio carico già stabilite dal CIPE, in caso di rimodulazione degli interventi, fermo restando il limite complessivo già disposto in favore dei singoli soggetti attuatori;

     Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Delibera:

 

     1. La quota nazionale pubblica per interventi cofinanziati dall'Unione europea, posta a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, è acquisita alla disponibilità delle Amministrazioni titolari degli interventi stessi, ove sia stata anticipata con risorse proprie nell'ambito della procedura prevista dalla deliberazione CIPE n. 189/1997 richiamata in premessa. Detta quota deve essere utilizzata per azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione territoriale e settoriale, inseriti nell'ambito della programmazione negoziata, secondo quanto stabilito dalla medesima delibera n. 189.

     2. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento delle quote di cofinanziamento nazionale ai piani finanziari degli interventi di politica comunitaria, riprogrammati ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 rimodula le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo già deliberato, dandone comunicazione alla segreteria del CIPE, al Servizio per le politiche di coesione ed all'Amministrazione interessata.