§ 45.1.82 – L. 26 gennaio 1978, n. 28.
Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO).


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:26/01/1978
Numero:28


Sommario
Art. 1.      E’ autorizzata la concessione a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO) con sede in [...]
Art. 2.      L'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di [...]
Art. 3.      All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede mediante corrispondenti [...]


§ 45.1.82 – L. 26 gennaio 1978, n. 28.

Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO).

(G.U. 10 febbraio 1978, n. 41).

 

 

     Art. 1.

     E’ autorizzata la concessione a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO) con sede in Roma, di un contributo annuo di lire 200 milioni per il triennio 1977-79.

 

          Art. 2.

     L'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvederà a trasmettere, entro trenta giorni, tali documenti al Parlamento, con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

     Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i documenti stessi.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.