§ 45.1.81- L. 20 gennaio 1978, n. 26.
Proroga del contributo ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE).


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:20/01/1978
Numero:26


Sommario
Art. 1.      E’ autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni in favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE)
Art. 2.      Il contributo annuo in favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1975, n. 722, è protratto [...]
Art. 3.      L'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il [...]
Art. 4.      All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui [...]


§ 45.1.81- L. 20 gennaio 1978, n. 26.

Proroga del contributo ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE).

(G.U. 9 febbraio 1978, n. 40).

 

 

     Art. 1.

     E’ autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni in favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE).

     Detto contributo viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1978.

 

          Art. 2.

     Il contributo annuo in favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1975, n. 722, è protratto fino all'anno 1982 e fissato in lire 200 milioni a partire dall'anno finanziario 1977.

 

          Art. 3.

     L'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni, tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione

     dell'Associazione.

     Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente sarà effettuato il versamento all'AICCE della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 26 marzo 1977, n. 105, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.