| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 45. Finanziamenti | 
| Capitolo: | 45.1 finanziamenti | 
| Data: | 23/12/1970 | 
| Numero: | 1084 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati e ne cessa immediatamente l'applicazione a tutti gli effetti. | 
| Art. 2. Le disposizioni contenute nei titoli III e IV della legge 10 febbraio 1953, n. 62 hanno valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole regioni. | 
| Art. 3. L'ultimo comma dell'art. 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | 
§ 45.1.5D - Legge 23 dicembre 1970, n. 1084.
Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, nonchè alla legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.
(G.U. 8 gennaio 1971, n. 5)
     Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della 
     Il secondo comma dell'art. 6 della 
"Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale".
     Le disposizioni contenute nei titoli III e IV della 
     L'ultimo comma dell'art. 16 della 
"L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all'art. 7 ha inizio dal 1° gennaio 1971".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.