§ 45.1.5B - Legge 10 novembre 1970, n. 934.
Modifica del primo comma dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:10/11/1970
Numero:934


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 362, è sostituito dal seguente:


§ 45.1.5B - Legge 10 novembre 1970, n. 934.

Modifica del primo comma dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

(G.U. 10 dicembre 1970, n. 312)

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 362, è sostituito dal seguente:

     "Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonché al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore al dieci per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso".