§ 45.1.48 – L. 14 luglio 1969, n. 471.
Finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:14/07/1969
Numero:471


Sommario
Art. 1.      Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere concessi finanziamenti in lire italiane ad enti ed istituti pubblici e privati, istituzioni universitarie ed [...]
Art. 2.      I finanziamenti sono deliberati, in base alle direttive fissate dal CIPE, dal comitato di cui all'articolo seguente, il quale stabilisce anche le modalità e condizioni [...]
Art. 3.      Il comitato è presieduto dal Ministro per il tesoro o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro [...]
Art. 4.      Per gli scopi di cui al precedente art. 1, l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a cedere al Ministero del tesoro valute estere entro il limite massimo equivalente [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro, per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano - IMI il quale è autorizzato a [...]
Art. 6.      Gli strumenti ed i beni acquistati con la utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono importati anche in deroga ad eventuali divieti o limitazioni


§ 45.1.48 – L. 14 luglio 1969, n. 471.

Finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata.

(G.U. 5 agosto 1969, n. 197).

 

 

     Art. 1.

     Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere concessi finanziamenti in lire italiane ad enti ed istituti pubblici e privati, istituzioni universitarie ed imprese industriali per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata dei quali non è prevista la produzione in Italia.

 

          Art. 2.

     I finanziamenti sono deliberati, in base alle direttive fissate dal CIPE, dal comitato di cui all'articolo seguente, il quale stabilisce anche le modalità e condizioni delle operazioni ed in particolare determina la durata, la misura degli interessi e le garanzie che dovranno assistere i finanziamenti. Eventuali variazioni saranno autorizzate con la stessa procedura.

     Sono applicabili ai finanziamenti previsti dal precedente articolo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto di concessione sia previsto, tra le garanzie, il privilegio speciale a norma di detto articolo.

 

          Art. 3.

     Il comitato è presieduto dal Ministro per il tesoro o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il tesoro su proposta delle amministrazioni e degli enti interessati:

     un rappresentante del Ministero del tesoro;

     un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica;

     un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

     un rappresentante dell'Istituto mobiliare italiano.

     Alle riunioni del comitato possono essere chiamati ad assistere esperti tecnici e finanziari.

 

          Art. 4.

     Per gli scopi di cui al precedente art. 1, l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a cedere al Ministero del tesoro valute estere entro il limite massimo equivalente a 100 milioni di dollari USA.

     Al relativo pagamento si provvede mediante consegna all'Ufficio italiano dei cambi di buoni poliennali del Tesoro al portatore che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere alla pari con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, con scadenza massima al 1° aprile 1980, per un importo pari al controvalore in lire italiane della valuta ceduta.

     Ai buoni poliennali suddetti, fruttanti un interesse annuo del 3,50 per cento, pagabile in due semestralità posticipate, sono applicabili le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

     Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e ogni altra modalità relativa all'emissione e alla consegna dei titoli medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

     Alle spese derivanti dall'emissione dei buoni previsti dal presente articolo ed al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi si farà fronte con una aliquota dei proventi della emissione stessa.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro, per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano - IMI il quale è autorizzato a perfezionare, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi.

     L'Istituto mobiliare italiano provvederà altresì al prelievo presso l'Ufficio italiano dei cambi - per conto del Tesoro dello Stato - delle valute di cui al precedente articolo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie con l'Ufficio italiano dei cambi e con l'Istituto mobiliare italiano.

 

          Art. 6.

     Gli strumenti ed i beni acquistati con la utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono importati anche in deroga ad eventuali divieti o limitazioni.

     Le operazioni previste dai precedenti articoli e tutti i provvedimenti, atti, contratti, formalità relative alle operazioni stesse, le cambiali emesse a favore dell'Istituto mobiliare italiano, nonchè le altre attività contemplate nell'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, godono del trattamento tributario di cui allo stesso articolo.

     Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.