§ 45.1.3a - Legge 9 febbraio 1963, n. 233.
Riduzione delle tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla legge 18 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:09/02/1963
Numero:233


Sommario
Art. unico.      All'art. 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma


§ 45.1.3a - Legge 9 febbraio 1963, n. 233.

Riduzione delle tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.

(G.U. 20 marzo 1963, n. 76).

 

 

     Art. unico.

     All'art. 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma:

     "Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge, sono ridotte del 75 per cento".