| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 45. Finanziamenti | 
| Capitolo: | 45.1 finanziamenti | 
| Data: | 09/02/1963 | 
| Numero: | 233 | 
| Sommario | 
| Art. unico. All'art. 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma | 
§ 45.1.3a - Legge 9 febbraio 1963, n. 233.
Riduzione delle tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.
(G.U. 20 marzo 1963, n. 76).
     All'art. 6 della 
"Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge, sono ridotte del 75 per cento".