Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 24/06/1966 |
Numero: | 512 |
Sommario |
Art. unico. Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, può essere [...] |
§ 45.1.37 – L. 24 giugno 1966, n. 512. [1]
Norme sull'utilizzazione delle somme stanziate nel fondo per le esigenze del Territorio di Trieste, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
(G.U. 13 luglio 1966, n. 171).
Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'art. 70 della
Il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente può assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma.
[1] Abrogata dall'art. 1 del