§ 45.1.30- L. 10 febbraio 1962, n. 65.
Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:10/02/1962
Numero:65


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 1.750.000.000 annui, [...]
Art. 2.      Sono abrogate le leggi 5 gennaio 1953, n. 31, e 17 aprile 1957, numero 247. L'abrogazione ha effetto dal giorno primo del mese successivo alla data di entrata in vigore [...]
Art. 3.      Alla spesa di lire 1.750.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge verrà fatto fronte per l'esercizio 1961-62, per lire 750 milioni con le economie derivanti dalla [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 45.1.30- L. 10 febbraio 1962, n. 65.

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698.

(G.U. 7 marzo 1962, n. 61).

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 1.750.000.000 annui, per il conseguimento degli scopi indicati dall'art. 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 2.

     Sono abrogate le leggi 5 gennaio 1953, n. 31, e 17 aprile 1957, numero 247. L'abrogazione ha effetto dal giorno primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Alla spesa di lire 1.750.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge verrà fatto fronte per l'esercizio 1961-62, per lire 750 milioni con le economie derivanti dalla abrogazione della legge 17 aprile 1957, n. 247, ed al maggior onere di lire 1.000.000.000 si provvede con le nuove entrate di cui alla legge: "Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1948, n. 8".

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 18 marzo 1968, n. 388.