Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 13/06/1961 |
Numero: | 526 |
Sommario |
Art. unico. Gli ultimi due commi dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono sostituiti dai seguenti: |
§ 45.1.2c - Legge 13 giugno 1961, n. 526. [1]
Modifica dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635.
(G.U. 7 luglio 1961, n. 166).
Gli ultimi due commi dell'art. 8 della
"Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della
Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai".
[1] Abrogata dall'art. 24 del