§ 45.1.2c - Legge 13 giugno 1961, n. 526.
Modifica dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:13/06/1961
Numero:526


Sommario
Art. unico.      Gli ultimi due commi dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:


§ 45.1.2c - Legge 13 giugno 1961, n. 526. [1]

Modifica dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

(G.U. 7 luglio 1961, n. 166).

 

     Art. unico.

     Gli ultimi due commi dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:

     "Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi, nonchè quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge citata, situati in Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. In tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

     Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.