§ 45.1.5 - L. 29 gennaio 1951, n. 37.
Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di Lire 25.000.000, fra gli enti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:29/01/1951
Numero:37


Sommario
Art. 1.      All'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è aggiunta la seguente lettera
Art. 2.      Il contributo di cui all'art. 1 decorre dal l'esercizio finanziario 1950-51
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alla iscrizione della somma suindicata ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del [...]


§ 45.1.5 - L. 29 gennaio 1951, n. 37. [1]

Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di Lire 25.000.000, fra gli enti beneficiari dei contributi concessi con l'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538.

(G.U. 9 febbraio 1951, n. 33).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il contributo di cui all'art. 1 decorre dal l'esercizio finanziario 1950-51.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alla iscrizione della somma suindicata ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio finanziario 1950-51, ed alla corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 147 del bilancio del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.