Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 29/01/1951 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è aggiunta la seguente lettera |
Art. 2. Il contributo di cui all'art. 1 decorre dal l'esercizio finanziario 1950-51 |
Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alla iscrizione della somma suindicata ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del [...] |
§ 45.1.5 - L. 29 gennaio 1951, n. 37. [1]
Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di Lire 25.000.000, fra gli enti beneficiari dei contributi concessi con l'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538.
(G.U. 9 febbraio 1951, n. 33).
All'art. 6 del regio
(Omissis).
Il contributo di cui all'art. 1 decorre dal l'esercizio finanziario 1950-51.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alla iscrizione della somma suindicata ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio finanziario 1950-51, ed alla corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 147 del bilancio del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del