§ 44.1.52 - Legge 20 marzo 1954, n. 72.
Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:20/03/1954
Numero:72


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito nonchè al personale civile assimilato della disciolta [...]
Art. 2.      Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali di cui all'art. 1, che abbiano compiuto almeno venti anni di servizio pensionabile secondo le [...]
Art. 3.      Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, il personale civile assimilato e i sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito che alla data di cessazione [...]
Art. 4.      Sono utili agli effetti degli articoli 2 e 3
Art. 5.      Per il computo degli aumenti di favore, per la riversibilità delle pensioni, per la perdita e il riacquisto del diritto a pensione, nonchè per quanto altro non [...]
Art. 6.      Al personale che presta servizio pensionabile nelle Amministrazioni dello Stato o di Enti parastatali è riconosciuto valido, ai fini del trattamento di quiescenza, il [...]
Art. 7.      Ai titolari di assegni vitalizi revocati in virtù dell'art. 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, è concesso, con decorrenza dal 1° luglio 1952, il [...]
Art. 8.      Nel caso di decesso delle persone indicate negli articoli 2, 3 e 7, avvenuto anteriormente al 1° luglio 1952, è liquidato agli aventi diritto il trattamento di [...]
Art. 9.      I graduati o militari di truppa in servizio permanente effettivo della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, cessati dal servizio per [...]
Art. 10.      Le somme eventualmente corrisposte in base all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto 27 gennaio 1944, n. 102, 4 [...]
Art. 11.      Per ottenere la liquidazione delle pensioni nonchè delle indennità previste dai precedenti articoli gli interessati debbono farne domanda, entro il termine perentorio di [...]
Art. 12.      Le domande previste dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, per ottenere la liquidazione del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 del decreto [...]
Art. 13.      Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti
Art. 14.      Sono abrogati l'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge
Art. 15.      Alla copertura della spesa di lire 3 miliardi derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori [...]


§ 44.1.52 - Legge 20 marzo 1954, n. 72. [1]

Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità.

(G.U. 8 aprile 1954, n. 81)

 

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito nonchè al personale civile assimilato della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, è concesso, qualora siano stati iscritti alla sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della predetta milizia per almeno cinque anni se ufficiali o civili assimilati e per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di pensione o l'indennità una tantum indicati negli articoli seguenti. Per i sottufficiali i quali siano stati promossi ufficiali negli anni 1940-43 e pertanto non abbiano potuto maturare il quinquennio, sarà sufficiente il triennio di iscrizione all'Opera. Il trattamento di pensione decorre dal 1° luglio 1952.

     Per gli ufficiali e i sottufficiali che, provenienti dalla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, furono incorporati nelle legioni libiche il periodo di iscrizione alla sezione assegni vitalizi prescritto dal precedente comma è ridotto della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali di cui all'art. 1, che abbiano compiuto almeno venti anni di servizio pensionabile secondo le disposizioni del successivo art. 4, hanno diritto al trattamento di pensione.

     Il trattamento di pensione è liquidato sullo stipendio o paga iniziali e sugli altri assegni pensionabili in vigore alla data del 1° luglio 1952 per il grado cui l'ufficiale, l'impiegato e il sottufficiale erano assimilati in base alle disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473, e successive modificazioni. La liquidazione si effettua con le aliquote stabilite dal decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, rispettivamente per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli delle armi dell'Esercito, per gli impiegati civili e per i sottufficiali dell'Esercito.

     Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali provenienti da altra Forza armata o da Amministrazioni civili dello Stato i quali siano titolari di una pensione normale a carico dello Stato, hanno diritto ad una nuova liquidazione della pensione medesima, con il computo dei servizi di cui all'art. 4, lettera a) della presente legge.

 

          Art. 3.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, il personale civile assimilato e i sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito che alla data di cessazione dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, non avevano raggiunta l'anzianità stabilita dal primo comma dell'art. 2, hanno diritto ad una indennità una tantum pari a una mensilità dello stipendio o della paga iniziale in vigore alla data del 1° luglio 1952, calcolata ai sensi dell'art. 2, comma secondo, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

 

          Art. 4.

     Sono utili agli effetti degli articoli 2 e 3:

     a) il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente prestati nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità fino alla data di cessazione, sempre che valutabili ai sensi delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia;

     b) il servizio militare prestato in altre Forze armate, purchè sia valutabile in pensione ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari;

     c) il servizio civile valutabile in pensione prestato presso le Amministrazioni dello Stato;

     d) il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra [2].

     Sui servizi come sopra prestati viene computato un aumento di anni cinque tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione quanto ai fini della liquidazione della pensione [3].

 

          Art. 5.

     Per il computo degli aumenti di favore, per la riversibilità delle pensioni, per la perdita e il riacquisto del diritto a pensione, nonchè per quanto altro non espressamente contemplato dalla presente legge, valgono le vigenti norme sulle pensioni militari.

     E' riconosciuto il diritto di riversibilità alla vedova ed ai figli purchè il matrimonio sia anteriore di almeno due anni alla data in cui l'ufficiale, ove fosse rimasto in servizio, avrebbe raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo in relazione al grado rivestito e purchè il matrimonio stesso sia comunque anteriore al 1° luglio 1952.

 

          Art. 6.

     Al personale che presta servizio pensionabile nelle Amministrazioni dello Stato o di Enti parastatali è riconosciuto valido, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui all'art. 4, lettera a).

 

          Art. 7.

     Ai titolari di assegni vitalizi revocati in virtù dell'art. 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, è concesso, con decorrenza dal 1° luglio 1952, il trattamento di pensione previsto dalla presente legge.

 

          Art. 8.

     Nel caso di decesso delle persone indicate negli articoli 2, 3 e 7, avvenuto anteriormente al 1° luglio 1952, è liquidato agli aventi diritto il trattamento di quiescenza indiretto. La pensione indiretta decorre dal 1° luglio 1952.

 

          Art. 9.

     I graduati o militari di truppa in servizio permanente effettivo della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, hanno diritto ad una indennità di cessazione pari ad un cinquantesimo della paga annua vigente alla data del 1° luglio 1952 calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della presente legge, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

     Qualora le persone indicate nel precedente comma siano decedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cessazione è corrisposta ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile.

 

          Art. 10.

     Le somme eventualmente corrisposte in base all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto 27 gennaio 1944, n. 102, 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, e 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, saranno integralmente recuperate sulle pensioni o sulle indennità da liquidare a norma della presente legge, nei confronti dei beneficiari o dei loro aventi causa.

     Saranno parimenti recuperate le somme delle quali gli interessati siano debitori verso l'Amministrazione dello Stato a qualsiasi titolo.

 

          Art. 11.

     Per ottenere la liquidazione delle pensioni nonchè delle indennità previste dai precedenti articoli gli interessati debbono farne domanda, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa (Esercito), che provvederà alle liquidazioni.

 

          Art. 12.

     Le domande previste dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, per ottenere la liquidazione del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, possono essere presentate fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     Le domande in precedenza respinte non potranno essere riproposte.

 

          Art. 13.

     Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

 

          Art. 14.

     Sono abrogati l'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

 

          Art. 15.

     Alla copertura della spesa di lire 3 miliardi derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

     Alla spesa di lire 400 milioni relativa all'esercizio finanziario 1953-54 si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 13 marzo 1958, n. 283.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio 1975, n. 121, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alla parte in cui non estende, anche agli effetti della liquidazione dell'indennità una tantum, l'aumento di cinque anni di servizio utile (in aggiunta ai servizi effettivamente prestati) per coloro che non raggiungano il periodo minimo necessario per acquistare il diritto a pensione.