Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 44. Fascismo |
Capitolo: | 44.1 fascismo |
Data: | 01/12/1947 |
Numero: | 1611 |
Sommario |
Art. 1. Il comma 2° dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dai seguenti (Omissis) |
Art. 2. Il comma 2° dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 3. Il comma 1° dell'art. 17 del citato decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 4. Il comma 1° dell'art. 29 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 5. Le operazioni di liquidazione degli enti indicati all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, dovranno essere chiuse entro tre mesi [...] |
Art. 6. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a procedere allo svincolo dei fondi di garanzia costituiti ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e [...] |
Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 44.1.42 - D.Lgs.C.P.S. 1 dicembre 1947, n. 1611 [1] .
Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.
(G.U. 30 gennaio 1947, n. 24)
Il comma 2° dell'art. 4 del
Il comma 2° dell'art. 11 del
Il comma 1° dell'art. 17 del citato
Il comma 1° dell'art. 29 del
Le operazioni di liquidazione degli enti indicati all'art. 1 del
Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Ufficio stralcio seguirà, in quanto applicabili, le norme del
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a procedere allo svincolo dei fondi di garanzia costituiti ai sensi della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Ratificato dall'art. unico della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1949 dall'art. 1 della