§ 44.1.13 - R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704 .
Soppressione del Partito nazionale fascista


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:02/08/1943
Numero:704


Sommario
Art. 1.  Il Partito nazionale fascista è soppresso.
Art. 2.      La dizione "Duce del Fascismo, Capo del Governo" contenuta in leggi, regi decreti ed altri provvedimenti è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 3.      La denominazione "fascista" assunta da enti, istituti ed aziende è soppressa
Art. 4.      Le attività assistenziali in genere esercitate dal Partito nazionale fascista sono deferite agli enti comunali di assistenza
Art. 5.      Passano alle dipendenze delle Amministrazioni per ciascuna indicata le seguenti organizzazioni
Art. 6.      I compiti demandati alla Gioventù italiana del littorio (G.I.L.) sono deferiti al Ministero della guerra ed a quello dell'educazione nazionale a seconda della rispettiva [...]
Art. 7.      Il personale dipendente dallo Stato e da altri enti pubblici comandato presso il Partito nazionale fascista e presso le organizzazioni indicate nel precedente art. 1 [...]
Art. 8.      Il personale assunto direttamente dal Partito nazionale fascista e dalle organizzazioni di cui all'art. 1, qualora non possa essere utilizzato presso le organizzazioni [...]
Art. 9.      Alla liquidazione delle attività e delle passività del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni di cui al precedente art. 1 provvede il Ministero delle finanze
Art. 10.      Le attività residuate dalla liquidazione del patrimonio del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni di cui all'art. 1 sono devolute allo Stato
Art. 11.      Decadono dalle rispettive cariche i rappresentanti del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni dipendenti, e i membri, dal Partito stesso e dalle dette [...]
Art. 12.      La disposizione di cui al primo comma del precedente art. 11 si applica anche ai componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali di società per azioni [...]
Art. 13.      Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 44.1.13 - R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704 [1].

Soppressione del Partito nazionale fascista

(G.U. 5 agosto 1943, n. 180)

 

 

     Art. 1. Il Partito nazionale fascista è soppresso.

     Sono altresì soppressi:

     - i Gruppi dei fasci universitari (G.U.F.);

     - i Fasci femminili con le sezioni delle massaie rurali e delle operaie e lavoratori a domicilio;

     - l'Istituto nazionale di cultura fascista;

     - l'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la rivoluzione;

     - l'Unione fascista del Senato.

 

          Art. 2.

     La dizione "Duce del Fascismo, Capo del Governo" contenuta in leggi, regi decreti ed altri provvedimenti è sostituita dalla seguente (Omissis).

     Nelle leggi, nei regi decreti e negli altri provvedimenti è soppressa l'indicazione dell'annuale fascista.

 

          Art. 3.

     La denominazione "fascista" assunta da enti, istituti ed aziende è soppressa.

 

          Art. 4.

     Le attività assistenziali in genere esercitate dal Partito nazionale fascista sono deferite agli enti comunali di assistenza.

 

          Art. 5.

     Passano alle dipendenze delle Amministrazioni per ciascuna indicata le seguenti organizzazioni:

     Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

     - Associazione nazionale famiglie caduti in guerra;

     - Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;

     - Associazione nazionale combattenti;

     - Opera nazionale orfani di guerra;

     - Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia;

     - Istituto del "Nastro Azzurro" fra combattenti decorati al valor militare;

     - Legione volontari d'Italia "Giulio Cesare";

     - Reparti arditi d'Italia;

     - Legione garibaldina;

     - Associazione nazionale del "Nastro Tricolore" fra decorati al valor civile, di marina e aeronautico;

     - Associazione nazionale del pubblico impiego;

     - Associazione nazionale della scuola;

     - Associazione nazionale dei ferrovieri dello Stato;

     - Associazione nazionale dei postelegrafonici;

     - Associazione nazionale degli addetti alle aziende industriali dello Stato;

     - Comitato olimpico nazionale italiano;

     - Opera nazionale dopolavoro.

     Al Ministero dell'interno:

     - Associazione nazionale famiglie dei caduti, mutilati e invalidi civili per bombardamenti nemici.

     Al Ministero delle finanze:

     - Legione finanzieri d'Italia.

     Al Ministero della guerra:

     - Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

     - Reparti d'arma e di specialità (associazioni d'arma) del Regio esercito.

     Al Ministero della marina:

     - Gruppi marinai d'Italia;

     - Lega navale italiana.

     Al Ministero dell'aeronautica:

     - Associazione nazionale famiglie dei caduti dell'aeronautica e mutilati del volo;

     - Gruppi aviatori d'Italia.

     Al Ministero dell'educazione nazionale:

     - Centro alpinistico italiano.

     Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

     - Comitato nazionale forestale e montano.

     Al Ministero delle corporazioni:

     - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

 

          Art. 6.

     I compiti demandati alla Gioventù italiana del littorio (G.I.L.) sono deferiti al Ministero della guerra ed a quello dell'educazione nazionale a seconda della rispettiva competenza.

 

          Art. 7.

     Il personale dipendente dallo Stato e da altri enti pubblici comandato presso il Partito nazionale fascista e presso le organizzazioni indicate nel precedente art. 1 rientra nei ruoli delle Amministrazioni di appartenenza.

     Quello comandato presso le organizzazioni di cui all'art. 5, qualora non sia trattenuto presso le organizzazioni stesse per le esigenze dei rispettivi servizi, rientra nei ruoli delle Amministrazioni di appartenenza.

 

          Art. 8.

     Il personale assunto direttamente dal Partito nazionale fascista e dalle organizzazioni di cui all'art. 1, qualora non possa essere utilizzato presso le organizzazioni di cui all'art. 5, è licenziato ed è ammesso a fruire del trattamento di liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

     Il personale non di ruolo assunto direttamente dalle organizzazioni previste dall'art. 5, che sarà ritenuto esuberante rispetto alle esigenze dei relativi servizi, sarà licenziato ed ammesso a fruire del trattamento di liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

     Nulla è innovato a quanto è stabilito nei singoli regolamenti organici in confronto del personale di ruolo delle organizzazioni di cui all'art. 5.

 

          Art. 9.

     Alla liquidazione delle attività e delle passività del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni di cui al precedente art. 1 provvede il Ministero delle finanze.

     Il Ministro per le finanze ha facoltà di nominare all'uopo liquidatori che presenteranno al Ministro medesimo i rendiconti della rispettiva gestione.

     Le modalità eventualmente occorrenti per tale liquidazione saranno stabilite con norme da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

 

          Art. 10.

     Le attività residuate dalla liquidazione del patrimonio del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni di cui all'art. 1 sono devolute allo Stato.

     Alle organizzazioni di cui al precedente art. 5 nonché ai Ministeri della guerra e dell'educazione nazionale per quanto riguarda i compiti loro demandati a norma dell'art. 6, sono trasferite le attività e le passività eventualmente comprese nella consistenza patrimoniale del soppresso Partito nazionale fascista e di pertinenza delle singole organizzazioni.

 

          Art. 11.

     Decadono dalle rispettive cariche i rappresentanti del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni dipendenti, e i membri, dal Partito stesso e dalle dette organizzazioni comunque nominati o designati, in consigli, comitati, collegi, commissioni od organi analoghi di amministrazione attiva o consultiva dello Stato e degli altri enti pubblici.

     Quando ricorrano ragioni di necessità o di opportunità, il Ministero dal quale dipendono gli organi amministrativi di cui al precedente comma od al quale spetta di esercitare la vigilanza o la tutela sugli enti di cui al comma stesso ha facoltà di sostituire i membri decaduti ovvero di promuovere lo scioglimento dei menzionati consigli, comitati, collegi, commissioni od organi analoghi, procedendo, ove occorra, alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria.

     In caso di decadenza di componenti collegi di sindaci, di revisori o di analoghi organi di controllo, il Ministero competente provvede alla sostituzione dei membri decaduti anche quando siasi proceduto alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria.

 

          Art. 12.

     La disposizione di cui al primo comma del precedente art. 11 si applica anche ai componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali di società per azioni nelle quali lo Stato o altri enti pubblici abbiano una partecipazione.

     Alla sostituzione dei membri decaduti si provvede secondo le norme del codice civile.

 

          Art. 13.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

     Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 5 maggio 1949, n. 178.