§ 44.1.11 - R.D. 26 luglio 1942, n. 917.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, concernente l'istituzione dell'ente nazionale fascista di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:26/07/1942
Numero:917


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, concernente l'istituzione dell'"Ente nazionale fascista di previdenza ed [...]
Art. 2.      Per effettive esigenze di servizio e previo consenso del ministro competente, può essere messo a disposizione dell'ente, nella posizione di comando, personale statale [...]
Art. 3.      Il presente decreto, con l'annesso regolamento, entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno
Art. 1.      L'ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali provvede all'assistenza sanitaria per le malattie clinicamente accertate dei dipendenti [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      L'assistenza in caso di malattia viene concessa per centottanta giorni consecutivi o complessivi nell'anno solare
Art. 7.  [5]
Art. 8.  [6]
Art. 9.  [7]
Art. 10.      Le manifestazioni morbose causate da abuso di alcoolici o da stupefacenti non danno diritto alle prestazioni
Art. 11.  [8]
Art. 12.      In caso di aborto spontaneo o terapeutico della dipendente statale o della moglie di dipendente, provvede alle prestazioni prevedute per l'assistenza sanitaria dal [...]
Art. 13.      L'ente può limitare o non concedere l'assistenza sanitaria se il dipendente statale od i suoi familiari si siano avvalsi di prestazioni da parte dell'amministrazione
Art. 14.      Il dipendente statale deve denunciare, con le modalità indicate nel successivo art. 21, e malattie che lo colpiscano o che colpiscano il suo familiare
Art. 15.      Il certificato medico preveduto dal precedente art. 14 è valevole per la prognosi in esso indicata e in ogni caso per un periodo non superiore a dieci giorni; la [...]
Art. 16.      Al termine della malattia il dipendente statale deve presentare il certificato di guarigione, a meno che questa non sia constatata dagli organi di controllo domiciliari [...]
Art. 17.      Ove il dipendente statale od un suo familiare sia ammalino in luogo diverso da quello della normale residenza, la denuncia e i certificati medici indicati nei precedenti [...]
Art. 18.      In caso di ricovero in istituto di cura, la presentazione dei certificati preveduti dai precedenti articoli è sostituita dalla comunicazione all'ente della data di [...]
Art. 19.      Lo stato di gravidanza della dipendente statale o della moglie del dipendente deve essere denunciato, con le modalità indicate nel successivo art. 21, entro il sesto mese
Art. 20.      Il rimborso delle spese si effettua previa presentazione dei documenti giustificativi
Art. 21.      Le denunce ed i certificati medici preveduti dagli articoli precedenti devono essere compilati su moduli forniti dall'ente o presentati agli uffici dell'ente medesimo, [...]
Art. 22.      In qualsiasi tempo l'ente ha il diritto di controllare a mezzo di medici di sua fiducia le condizioni di salute della persona per cui è chiesta l'assistenza, anche se [...]
Art. 23.      Il giudizio espresso dal medico di controllo fa stato nei confronti dell'assistito
Art. 24.      Le spese degli accertamenti sanitari disposti dall'ente sono a carico di questo. Nel caso preveduto dal terzo comma del precedente art. 23 sono a carico dell'ente, oltre [...]
Art. 25.      Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni, l'ente ha facoltà di richiedere la presentazione di certificati anagrafici o degli uffici finanziari, per [...]
Art. 26.      Salva ogni altra azione o sanzione, in caso di malattie intenzionalmente contratte, aggravate o protratte, nonché di presentazione di documenti alterati o non veritieri, [...]
Art. 27.      I familiari preveduti ai numeri 2 e 4 dell'art. 4 della legge hanno diritto all'assistenza
Art. 28.      Agli effetti dell'art. 4 della legge, la convivenza dei familiari è presunta
Art. 29.      Gli uffici, locali o centrali, delle amministrazioni dello Stato ed i comandi di corpo o di reparto autonomo, devono denunciare, entro cinque giorni, su apposito modulo, [...]
Art. 30.      Salve le disposizioni dei successivi articoli, per le prestazioni previste dall'art. 11 della legge e per i relativi contributi si applicano le disposizioni del regio [...]
Art. 31.      Le indennità indicate nell'art. 11, n. 1, 2, 3, della legge, sono calcolate in base alla retribuzione complessiva su cui è applicato il contributo preveduto dall'art. 4 [...]
Art. 32.      Ai fini della concessione della indennità di malattia si considera come data d'inizio della malattia stessa la data della denuncia all'ente, secondo le norme dei [...]
Art. 33.      L'indennità è corrisposta all'assistito la cui malattia comporti la assoluta incapacità al lavoro
Art. 34.      E' ridotto da dieci a sette giorni il periodo fissato, di regola, dal precedente art. 20 per la presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute [...]
Art. 35.      La indennità preveduta dall'art. 11, n. 2, della legge non è dovuta per i giorni in cui la salariata presta servizio
Art. 36.      L'obbligo da parte dell'ente della corresponsione della indennità giornaliera stabilita dall'art. 11 della legge termina con la cessazione del rapporto di lavoro
Art. 37.      Salve le disposizioni dei successivi articoli, per le prestazioni ed i contributi preveduti dagli art. 12 e 13 della legge, si applicano le disposizioni del testo unico [...]
Art. 38.      Le attribuzioni del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti prevedute dal testo unico e dal regolamento sull'opera di previdenza per i personali [...]
Art. 39.      La riscossione dei contributi ed il relativo versamento a favore dell'ente sono disposti secondo le norme del titolo II, capo III, del regolamento sull'opera di [...]
Art. 40.      Presso ciascuna sezione di regia tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale denominata "ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i [...]
Art. 41.      Il consiglio d'amministrazione
Art. 42.      Il consiglio di amministrazione è convocato, di regola, ogni bimestre; in seduta straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando gliene sia [...]
Art. 43.      Il comitato esecutivo
Art. 44.      Il comitato esecutivo è convocato dal presidente, di regola, una volta la settimana: alla seduta assiste il direttore generale che ha voto consultivo
Art. 45.      Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente: presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo
Art. 46.      Il collegio dei sindaci, costituito a norma dell'art. 23 della legge, rivede la contabilità dell'ente e ne controlla la gestione; esegue le ispezioni ed il riscontro di [...]
Art. 47.      Il direttore generale è il capo degli uffici centrali e periferici dell'ente ed esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti e dal [...]
Art. 48.      In ogni capoluogo di provincia è costituito un comitato provinciale composto di due rappresentanti dell'amministrazione dello Stato designati rispettivamente dal [...]
Art. 49.      Il comitato provinciale
Art. 50.      Le adunanze degli organi collegiali dell'ente sono valutate se interviene la metà più uno dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente
Art. 51.      Il patrimonio è costituito
Art. 52.      Le entrate sono costituite
Art. 53.      L'esercizio finanziario dell'ente coincide con l'esercizio finanziario dello Stato
Art. 54.      Per ogni esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, che devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio di [...]
Art. 55.      Il fondo di riserva indicato nell'art. 27 della legge dovrà raggiungere una consistenza pari al contributo annuo dello Stato
Art. 56.      Nel determinare se i compiti degli enti, preveduti dall'art. 30 della legge, debbano essere mantenuti quali gestioni speciali dell'ente nazionale fascista di previdenza [...]
Art. 57.      I patrimoni, le entrate ed i fondi di riserva pertinenti agli enti, associazioni ed istituti i cui compiti saranno mantenuti, anche se modificati, mediante costituzione [...]
Art. 58.      Per le gestioni speciali di cui all'art. 30 delle legge, sono costituiti appositi comitati, formati dal presidente dell'ente o da un suo delegato che li presiede, e dai [...]
Art. 59.      Le attività risultanti dalle liquidazioni degli enti preveduti dall'art. 30 della legge, i cui compiti non vengano conservati quali gestioni speciali dell'ente, sono [...]
Art. 60.      I ricorsi preveduti dalla legge e dal presente regolamento sono presentati dal dipendente statale, anche per i familiari, con le modalità prevedute dal precedente art. [...]
Art. 61.      Ai fini dell'istruttoria del ricorso l'ente può richiedere la collaborazione degli uffici e degli enti pubblici, nonché degli organi di polizia giudiziaria
Art. 62.      Su richiesta e per conto delle amministrazioni dello Stato, l'ente può eseguire l'accertamento delle condizioni fisiche del personale che partecipa ai concorsi per gli [...]
Art. 63.      Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni dello Stato devono presentare all'ente la denuncia preveduta nel primo [...]
Art. 64.      Per le malattie in corso alla data che sarà stabilita per l'inizio dell'assistenza ai sensi dell'art. 33 della legge, le prestazioni prevedute dal presente regolamento [...]
Art. 65.      Fino a quando non sarà emanato il regolamento organico del personale preveduto dal precedente art. 41, l'ente provvederà all'assunzione del personale strettamente [...]


§ 44.1.11 - R.D. 26 luglio 1942, n. 917.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, concernente l'istituzione dell'ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali

(G.U. 26 agosto 1942, n. 200)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, concernente l'istituzione dell'"Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali", visto, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del governo, dal segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato, e dal ministro per le finanze.

 

          Art. 2.

     Per effettive esigenze di servizio e previo consenso del ministro competente, può essere messo a disposizione dell'ente, nella posizione di comando, personale statale nei limiti numerici e di grado che saranno determinati, ed occorrendo modificati, con decreto del segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato, d'intesa col ministro per le finanze.

     In corrispondenza del personale comandato ai sensi del precedente comma, devono essere mantenuti vacanti nei ruoli organici dell'ente i posti le cui funzioni sono esercitate dal personale medesimo.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto, con l'annesso regolamento, entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

Regolamento.

 

Titolo I

 

ASSISTENZA SANITARIA

 

Capo I

 

PRESTAZIONI

 

          Art. 1.

     L'ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali provvede all'assistenza sanitaria per le malattie clinicamente accertate dei dipendenti statali e dei loro familiari, sempre che sussistano le altre condizioni prevedute dall'art. 5 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6.

     L'assistenza in caso di malattia viene concessa per centottanta giorni consecutivi o complessivi nell'anno solare.

     Per le malattie che abbiano la stessa sede e la stessa natura, l'assistenza è concessa:

     a) a favore del dipendente statale per un periodo continuativo o complessivo di giorni trecentosessanta nel quadriennio;

     b) a favore dei familiari per un periodo continuativo e complessivo di giorni duecentoquaranta nel quadriennio.

 

          Art. 7. [5]

 

          Art. 8. [6]

 

          Art. 9. [7]

 

          Art. 10.

     Le manifestazioni morbose causate da abuso di alcoolici o da stupefacenti non danno diritto alle prestazioni.

 

          Art. 11. [8]

 

          Art. 12.

     In caso di aborto spontaneo o terapeutico della dipendente statale o della moglie di dipendente, provvede alle prestazioni prevedute per l'assistenza sanitaria dal presente regolamento.

 

          Art. 13.

     L'ente può limitare o non concedere l'assistenza sanitaria se il dipendente statale od i suoi familiari si siano avvalsi di prestazioni da parte dell'amministrazione.

     Quando l'assistito fruisca di prestazioni sanitarie, sotto forma diretta o indiretta, in virtù di assicurazioni o per altre forme di assistenza, le prestazioni dell'ente sono limitate all'eventuale eccedenza delle spese liquidabili a norma del presente regolamento.

     Nei casi in cui l'assistito abbia diritto ad indennizzo da parte di terzi, è in facoltà dell'ente di concedere l'assistenza, a condizione che l'assistito stesso assuma l'obbligo di rimborsarlo nei limiti delle somme eventualmente recuperate per il medesimo titolo.

 

          Art. 14.

     Il dipendente statale deve denunciare, con le modalità indicate nel successivo art. 21, e malattie che lo colpiscano o che colpiscano il suo familiare.

     Agli effetti della decorrenza delle prestazioni, si considera come data d'inizio della malattia quella della presentazione della denuncia.

     La denuncia di malattia deve essere, di regola, accompagnata dal certificato medico. In ogni caso detto certificato deve essere inviato all'ente non oltre il quinto giorno dalla data di presentazione della denuncia, salvo quanto disposto nel successivo art. 33. Nei casi in cui il certificato medico sia inviato dopo il termine predetto, la data d'inizio della malattia decorre, ad ogni effetto, da quella della presentazione del certificato stesso.

     Trascorso il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della denuncia, ove non sia stato prodotto il certificato medico preveduto dal comma precedente, non è riconosciuto il diritto alle prestazioni.

     Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando l'ammalato nei termini ivi indicati sia stato ricoverato in un istituto di cura oppure si sia presentato ad un ambulatorio dell'ente allo scopo di far constatare l'esistenza della malattia.

     In ogni caso non è riconosciuto il diritto alle prestazioni nelle malattie per le quali non sia stata presentata denuncia entro trenta giorni dalla data di insorgenza della malattia stessa.

     Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano quando l'omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia di malattia o del certificato medico siano determinati da assoluto impedimento.

 

          Art. 15.

     Il certificato medico preveduto dal precedente art. 14 è valevole per la prognosi in esso indicata e in ogni caso per un periodo non superiore a dieci giorni; la continuazione della malattia deve essere documentata da successivi certificati medici da inviarsi di dieci in dieci giorni.

     L'ente può sospendere le prestazioni quando la continuazione della malattia non sia documentata con i mezzi e le modalità di cui al comma precedente.

     Non sussiste l'obbligo di produrre il certificato medico di continuazione per l'assistito che sia ricoverato in istituto di cura o frequenti gli ambulatori indicati dall'ente o esibisca nei termini prescritti dal successivo art. 20, la documentazione delle spese medico-farmaceutiche, purché tale documentazione sia ritenuta sufficiente a dimostrare la continuazione della malattia e non sia contestata dall'ente nei tre giorni successivi alla presentazione della documentazione stessa.

 

          Art. 16.

     Al termine della malattia il dipendente statale deve presentare il certificato di guarigione, a meno che questa non sia constatata dagli organi di controllo domiciliari o ambulatori dell'ente, o non risulti dal certificato di uscita da un istituto di cura.

     La ricaduta che si verifichi oltre il ventesimo giorno della dichiarazione di guarigione viene considerata, a tutti gli effetti, come nuova malattia.

 

          Art. 17.

     Ove il dipendente statale od un suo familiare sia ammalino in luogo diverso da quello della normale residenza, la denuncia e i certificati medici indicati nei precedenti articoli, devono essere presentati all'ufficio dell'ente della circoscrizione nella quale l'assistito si trova durante la malattia.

     Il dipendente statale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio dell'ente, presso il quale fu inviata la denuncia preveduta dal precedente art. 14, ogni cambiamento di residenza che avvenga durante il corso della malattia.

     L'inadempienza alla norma contenuta nel comma precedente produce la sospensione della prestazioni, ove l'ente non abbia avuto la possibilità di eseguire gli accertamenti sanitari.

     In questo caso, l'ente ha inoltre la facoltà di rivalersi sul dipendente statale della spesa sostenuta per l'accesso del medico dell'ente medesimo al domicilio precedentemente dichiarato.

 

          Art. 18.

     In caso di ricovero in istituto di cura, la presentazione dei certificati preveduti dai precedenti articoli è sostituita dalla comunicazione all'ente della data di ricovero, nel termine di tre giorni dall'ingresso nell'istituto di cura, nonché della data di dimissione entro dieci giorni da questa; quest'ultima comunicazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione dell'istituto di cura attestante la durata della degenza ed il genere della malattia.

     In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, salvo che sussista assoluto impedimento, l'ente può rifiutare le prestazioni.

 

          Art. 19.

     Lo stato di gravidanza della dipendente statale o della moglie del dipendente deve essere denunciato, con le modalità indicate nel successivo art. 21, entro il sesto mese.

     I parti devono essere denunciati entro trenta giorni dall'evento.

     La mancata denuncia nei termini indicati nei commi precedenti produce la decadenza dal diritto alle prestazione prevedute dal primo comma del precedente art. 11.

     In ogni caso, alla denuncia del parto deve essere unito il certificato di nascita del neonato; alla denuncia di aborto deve essere allegato il certificato medico indicante gli estremi della denuncia presentata al medico provinciale.

 

          Art. 20.

     Il rimborso delle spese si effettua previa presentazione dei documenti giustificativi.

     Le notule mediche devono essere firmate dal medico; le prescrizioni dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici, firmate dal medico, devono recare l'indicazione del prezzo, la data dell'acquisto, e l'indicazione della farmacia che li ha forniti. Nel caso in cui, per disposizione di legge, la ricetta debba essere trattenuta dal farmacista, dovrà essere esibita una copia rilasciata dal farmacista stesso o dal medico curante.

     Per gli accertamenti diagnostici deve essere presentata, insieme alla prescrizione medica, la notula rilasciata dall'istituto o dal professionista che li ha eseguiti.

     La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata dal dipendente statale, di regola, ogni dieci giorni; in ogni caso non è ammessa al rimborso la documentazione presentata oltre il trentesimo giorno dalla data del certificato di guarigione, salvo che sussista assoluto impedimento.

     Le rette di degenza prevedute dal secondo comma del precedente art. 8 sono rimborsate dall'ente direttamente agli istituti di cura; per il rimborso delle rette di degenza prevedute dal terzo comma dell'articolo stesso, occorre che sia presentata la nota rilasciata dall'istituto di cura.

 

          Art. 21.

     Le denunce ed i certificati medici preveduti dagli articoli precedenti devono essere compilati su moduli forniti dall'ente o presentati agli uffici dell'ente medesimo, nella cui circoscrizione risiede l'assistito, salvo i casi indicati nel precedente art. 17.

     Le denunce, le richieste di prestazioni e qualsiasi altra comunicazione da farsi all'ente, sono sottoscritte dal dipendente statale, anche per i familiari, o, in caso di impedimento, da un suo incaricato.

     Le denunce, i certificati medici, e qualsiasi altra richiesta o comunicazione possono essere presentati mediante consegna all'ufficio dell'ente, che ne rilascia ricevuta, o mediante trasmissione a mezzo di raccomandata postale; in tal caso il timbro dell'ufficio postale di partenza tiene luogo della data di presentazione.

 

          Art. 22.

     In qualsiasi tempo l'ente ha il diritto di controllare a mezzo di medici di sua fiducia le condizioni di salute della persona per cui è chiesta l'assistenza, anche se ricoverata in istituto di cura.

     Il rifiuto da parte dell'assistito di sottoporsi alle visite ed agli altri accertamenti sanitari comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni. La decadenza si verifica anche se l'assistito si rifiuti di entrare in apposito istituto per gli accertamenti disposti dall'ente.

 

          Art. 23.

     Il giudizio espresso dal medico di controllo fa stato nei confronti dell'assistito.

     L'esecuzione delle visite di controllo e di ogni altro accertamento medico da parte dell'ente non costituisce presunzione di riconoscimento del diritto alle prestazioni.

     L'identità della sede e della natura della malattia, ai fini contemplati dal secondo comma del precedente art. 6, è stabilita, in caso di contestazione da parte del dipendente statale anche per il familiare assistito, mediante visita collegiale di due medici, di cui uno designato dall'ente e l'altro dal dipendente stesso. Ove si verifichi discordanza di pareri, il collegio viene integrato con un terzo medico nominato dai medici di fiducia della parti, o, in caso di disaccordo, dall'associazione fascista cui fa capo il dipendente, o dal medico provinciale per il personale militare.

     Il collegio medico decide a maggioranza; la decisione è inappellabile.

 

          Art. 24.

     Le spese degli accertamenti sanitari disposti dall'ente sono a carico di questo. Nel caso preveduto dal terzo comma del precedente art. 23 sono a carico dell'ente, oltre alle spese per il medico di sua fiducia, anche quelle per il terzo medico.

 

          Art. 25.

     Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni, l'ente ha facoltà di richiedere la presentazione di certificati anagrafici o degli uffici finanziari, per accertare il carico di famiglia del dipendente statale o la sussistenza della convivenza, a suo carico, dei familiari medesimi.

 

          Art. 26.

     Salva ogni altra azione o sanzione, in caso di malattie intenzionalmente contratte, aggravate o protratte, nonché di presentazione di documenti alterati o non veritieri, il comitato esecutivo può deliberare la decadenza dal diritto alle prestazioni, limitatamente alla malattia per la quale sono stati constatati abusi, o per un certo periodo di tempo, ovvero, nei casi più gravi o di recidiva, in modo permanente.

     I provvedimenti possono essere adottati tanto a carico del dipendente statale, quanto a carico dei suoi familiari.

 

Capo II

 

SOGGETTI

 

          Art. 27.

     I familiari preveduti ai numeri 2 e 4 dell'art. 4 della legge hanno diritto all'assistenza:

     a) fino all'età di anni diciotto, salvo che seguano un corso di studi, nel quale l'assistenza è protratta fino al compimento degli studi, ma non oltre il ventesimo anno di età;

     b) in caso di assoluta e permanente inabilità al lavoro.

 

          Art. 28.

     Agli effetti dell'art. 4 della legge, la convivenza dei familiari è presunta:

     a) per i figli ed equiparati, per i genitori, per i fratelli e le sorelle del dipendente statale, anche se celibe, i quali dallo stato di famiglia risultino facenti parte di un unico nucleo familiare convivente col dipendente stesso, ancorché questi risieda temporaneamente in località diversa da quella risultante dallo stato di famiglia;

     b) per i figli ed equiparati, per i fratelli e le sorelle che, trovandosi nelle altre condizioni necessarie per fruire dell'assistenza, vivano temporaneamente fuori famiglia per ragioni di istruzione ed educazione accertate dell'ente.

 

          Art. 29.

     Gli uffici, locali o centrali, delle amministrazioni dello Stato ed i comandi di corpo o di reparto autonomo, devono denunciare, entro cinque giorni, su apposito modulo, all'ufficio dell'ente nella cui circoscrizione le amministrazioni o i comandi stessi hanno sede, la data di effettiva ammissione in servizio del dipendente; devono anche denunciare, nei modi sopraindicati, le variazioni che intervengono nella residenza e nella posizione economica e giuridica del dipendente medesimo.

     Il dipendente statale deve presentare al predetto ufficio dell'ente, con le modalità indicate nel precedente art. 21, lo stato di famiglia rilasciato dalle competenti autorità e documentarne le successive variazioni; deve, altresì, denunciare con le suddette modalità il sorgere ed il cessare delle condizioni per l'assistenza dei familiari, nonché il sorgere ed il cessare del diritto all'assistenza sanitaria verso altri enti, in dipendenza di iscrizione del familiare stesso o di altri membri della famiglia, agli effetti del precedente art. 13.

     In caso di inosservanza alle disposizioni del comma precedente, il comitato esecutivo può deliberare la sospensione, per un periodo determinato, del diritto alle prestazioni per il dipendente statale e per i suoi familiari.

 

Titolo II

 

NORME SPECIALI RIGUARDANTI I SALARIATI DELLO STATO

 

          Art. 30.

     Salve le disposizioni dei successivi articoli, per le prestazioni previste dall'art. 11 della legge e per i relativi contributi si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 870, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, nonché le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 31 marzo 1938-XVI, n. 491, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, e con il presente regolamento.

 

          Art. 31.

     Le indennità indicate nell'art. 11, n. 1, 2, 3, della legge, sono calcolate in base alla retribuzione complessiva su cui è applicato il contributo preveduto dall'art. 4 del regio decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287.

 

          Art. 32.

     Ai fini della concessione della indennità di malattia si considera come data d'inizio della malattia stessa la data della denuncia all'ente, secondo le norme dei precedenti art. 14 e 21.

     Ai fini del calcolo della indennità predetta, gli uffici delle amministrazioni dello Stato e i comandi di corpo o di reparto autonomo, su richiesta del salariato e su apposito modulo fornito dall'ente, devono comunicare all'ente medesimo la retribuzione percepita nell'ultima giornata di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287.

 

          Art. 33.

     L'indennità è corrisposta all'assistito la cui malattia comporti la assoluta incapacità al lavoro.

     Per le categorie di cui al presente titolo, il certificato medico preveduto dal precedente art. 14 deve essere inviato all'ente non oltre il terzo giorno dalla data di presentazione della denuncia.

     Tale certificato e quelli successivi preveduti dal precedente art. 15 devono attestare l'esistenza o il permanere della incapacità lavorativa assoluta.

 

          Art. 34.

     E' ridotto da dieci a sette giorni il periodo fissato, di regola, dal precedente art. 20 per la presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute al fine della concessione settimanale degli acconti.

 

          Art. 35.

     La indennità preveduta dall'art. 11, n. 2, della legge non è dovuta per i giorni in cui la salariata presta servizio.

 

          Art. 36.

     L'obbligo da parte dell'ente della corresponsione della indennità giornaliera stabilita dall'art. 11 della legge termina con la cessazione del rapporto di lavoro.

 

Titolo III

 

NORME SPECIALI RIGUARDANTI L'OPERA DI PREVIDENZA PER I PERSONALI CIVILE E MILITARE DELLO STATO

 

          Art. 37.

     Salve le disposizioni dei successivi articoli, per le prestazioni ed i contributi preveduti dagli art. 12 e 13 della legge, si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e successive modificazioni, in quanto compatibili con la legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, nonché le disposizioni del regolamento sull'opera predetta approvato con regio decreto 7 giugno1928-VI, n. 1369, in quanto compatibili con la legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, e con il presente regolamento.

 

          Art. 38.

     Le attribuzioni del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti prevedute dal testo unico e dal regolamento sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, sono esercitate dal comitato esecutivo dell'ente, salvo che non riguardino materia di competenza del consiglio di amministrazione.

     Gli assegni vitalizi sono deliberati dal presidente.

 

          Art. 39.

     La riscossione dei contributi ed il relativo versamento a favore dell'ente sono disposti secondo le norme del titolo II, capo III, del regolamento sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, intendendosi sostituito l'ente alla direzione generale della cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 40.

     Presso ciascuna sezione di regia tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale denominata "ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - gestione dell'opera di previdenza per i personali civile e militare" alla quale affluiscono le entrate di pertinenza dell'ente.

     Presso la tesoreria centrale sono istituiti conti correnti per i servizi dell'ente indicati nel comma precedente, ai quali affluiscono le entrate versate nelle contabilità speciali predette.

     I pagamenti vengono eseguiti dalla tesoreria centrale o dalle sezioni di regia tesoreria provinciale.

 

Titolo IV

 

AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 41.

     Il consiglio d'amministrazione:

     a) delibera sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sui bilanci tecnici e sui regolamenti interni;

     b) delibera sul regolamento che stabilisce la dotazione organica, le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, e di previdenza per il personale necessario al funzionamento dei servizi centrali e periferici;

     c) delibera la costituzione e l'incremento dei fondi di riserva, gli investimenti e l'impiego di essi, nonché i prelevamenti ordinari e straordinari dei fondi medesimi;

     d) delibera la misura dei contributi dovuti per le attività previdenziali delle gestioni speciali che non siano fissati per legge o per regolamento;

     e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, l'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'ente, salvo l'autorizzazione sovrana a termini di legge;

     f) decide i ricorsi nei casi previsti dall'art. 24 della legge e dal presente regolamento;

     g) propone le eventuali modifiche al presente regolamento;

     h) svolge tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate.

     Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), sono sottoposte alla approvazione del segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato, e del ministro per le finanze.

 

          Art. 42.

     Il consiglio di amministrazione è convocato, di regola, ogni bimestre; in seduta straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

     Di ogni seduta è redatto apposito verbale che è sottoposto all'approvazione del consiglio nella seduta successiva.

     Alle sedute del consiglio di amministrazione interviene il direttore generale che ha voto consultivo.

 

          Art. 43.

     Il comitato esecutivo:

     a) esamina il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i bilanci tecnici e i regolamenti interni da sottoporre al consiglio di amministrazione;

     b) delibera la istituzione degli uffici periferici nei limiti della dotazione organica del personale stabilita col regolamento di cui al precedente art. 41;

     c) delibera i provvedimenti riguardanti la assunzione e la cessazione dal servizio del personale con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento organico di cui al precedente art. 41;

     d) delibera sulle domande per concessione, surrogazione, postergazione, riduzione e cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'ente, e sugli annotamenti relativi alle ipoteche stesse;

     e) delibera la misura, la costituzione e lo svincolo della cauzioni che debbono essere prestate dai dipendenti dell'ente;

     f) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni;

     g) approva le convenzioni con gli istituti di cura e i sanitari;

     h) dispone, entro i limiti del bilancio, le spese superiori a lire 1.000.000 [9] ;

     i) approva i contratti per le forniture di importo superiore a lire 1.000.000 e ne determina le modalità di concessione e di esecuzione [10] ;

     l) svolge tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate.

     In caso d'urgenza, e salvo ratifica, il comitato esecutivo può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione ad eccezione di quelli preveduti nelle lettere a), b), c), e d) del precedente art. 41.

 

          Art. 44.

     Il comitato esecutivo è convocato dal presidente, di regola, una volta la settimana: alla seduta assiste il direttore generale che ha voto consultivo.

 

          Art. 45.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente: presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

     Spetta al presidente:

     a) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali;

     b) impartire le disposizioni necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi;

     c) assumere i provvedimenti riguardanti il personale che non siano di competenza del comitato esecutivo;

     d) firmare, per la parte che non abbia delegato, gli atti e i documenti che importano impegni per l'ente;

     e) ordinare nei limiti del bilancio le spese inferiori a lire 1.000.000 [11] ;

     f) disporre la stipula dei contratti per le forniture di importo inferiore a lire 1.000.000 [12] ;

     g) nominare i componenti dei comitati provinciali previsti dal successivo art. 48;

     h) adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate.

     In caso di urgenza, e salvo ratifica, il presidente può esercitare le funzioni di cui alle lettere b), c), f) e g) del precedente art. 43.

     In caso di impedimento o di assenza, il presidente può farsi sostituire da un componente del comitato esecutivo.

 

          Art. 46.

     Il collegio dei sindaci, costituito a norma dell'art. 23 della legge, rivede la contabilità dell'ente e ne controlla la gestione; esegue le ispezioni ed il riscontro di cassa; esamina il conto consuntivo, riferendone, con relazione scritta, al consiglio di amministrazione.

     Il collegio dei sindaci può richiedere la convocazione del consiglio di amministrazione; i sindaci partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di intervenire alle riunioni del comitato esecutivo.

 

          Art. 47.

     Il direttore generale è il capo degli uffici centrali e periferici dell'ente ed esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti e dal presidente verso il quale risponde del normale funzionamento dell'ente.

     Il direttore generale è nominato, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente art. 41, del consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato, d'intesa col ministro per le finanze.

 

          Art. 48.

     In ogni capoluogo di provincia è costituito un comitato provinciale composto di due rappresentanti dell'amministrazione dello Stato designati rispettivamente dal prefetto e dall'intendente di finanza, e di tre rappresentanti delle associazioni nazionali fasciste, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal segretario federale.

     I componenti del comitato provinciale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; le loro funzioni sono gratuite.

 

          Art. 49.

     Il comitato provinciale:

     a) esprime il parere sui ricorsi contro i provvedimenti degli uffici periferici e sull'adozione dei provvedimenti indicati nel precedente art. 26, a carico dei dipendenti statali o dei loro familiari;

     b) esprime parere su tutte le questioni che siano ad esso sottoposte dagli organi centrali dell'ente.

     Su invito del presidente del comitato provinciale o su loro richiesta, possono partecipare, con voto deliberativo, alle riunioni del comitato provinciale i delegati delle associazioni fasciste, i cui rappresentanti non facciano parte del comitato stesso, quando siano trattate questioni riguardanti categorie o dipendenti statali da esse inquadrati.

     Il funzionario provinciale dell'ente, più elevato in grado, interviene alle riunioni del comitato, con voto consultivo.

 

          Art. 50.

     Le adunanze degli organi collegiali dell'ente sono valutate se interviene la metà più uno dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Titolo V

 

FINANZA E CONTABILITÀ

 

          Art. 51.

     Il patrimonio è costituito:

     a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell'ente;

     b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni, disposti ad incremento del patrimonio, vengano comunque in possesso dell'ente;

     c) dalle entrate previste dall'art. 29 della legge;

     d) dalle somme accantonate per riserva.

 

          Art. 52.

     Le entrate sono costituite:

     a) dai contributi e proventi previsti dalla legge;

     b) dalle rendite del patrimonio;

     c) dagli eventuali contributi e dalle somme che a qualsiasi titolo pervengano o spettino all'ente e che non siano destinati ad incremento del patrimonio.

 

          Art. 53.

     L'esercizio finanziario dell'ente coincide con l'esercizio finanziario dello Stato.

 

          Art. 54.

     Per ogni esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, che devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre.

 

          Art. 55.

     Il fondo di riserva indicato nell'art. 27 della legge dovrà raggiungere una consistenza pari al contributo annuo dello Stato.

     Gli avanzi netti di ciascun esercizio riguardanti la gestione dell'assistenza sono accantonati nel loro totale ammontare per costituire e mantenere il fondo di riserva nella consistenza indicata nel comma precedente.

 

Titolo VI

 

GESTIONI SPECIALI

 

          Art. 56.

     Nel determinare se i compiti degli enti, preveduti dall'art. 30 della legge, debbano essere mantenuti quali gestioni speciali dell'ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, nonché i limiti entro i quali i compiti stessi debbano essere modificati, si terrà conto se le prestazioni concesse dai detti enti, in base ai rispettivi ordinamenti, siano in tutto o in parte diverse da quelle concesse dall'ente predetto.

     Per l'emanazione dei decreti indicati nell'art. 30 della legge sono sentiti l'ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e le associazioni fasciste che inquadrano il personale a cui favore si svolge l'attività dell'ente da sopprimere.

 

          Art. 57.

     I patrimoni, le entrate ed i fondi di riserva pertinenti agli enti, associazioni ed istituti i cui compiti saranno mantenuti, anche se modificati, mediante costituzione di gestioni speciali dell'ente, a norma dell'art. 30 della legge, sono tenuti distinti da quelli propri dell'ente stesso.

     Restano in vigore le norme e gli ordinamenti degli enti preveduti dal comma precedente, in quanto compatibili con la legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, con il presente regolamento e con il decreto emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge medesima.

 

          Art. 58.

     Per le gestioni speciali di cui all'art. 30 delle legge, sono costituiti appositi comitati, formati dal presidente dell'ente o da un suo delegato che li presiede, e dai rappresentanti delle amministrazioni o delle categorie interessate secondo la composizione che sarà stabilita nei decreti di soppressione di cui all'art. 30 della legge.

     Il consiglio di amministrazione, tenute presenti le caratteristiche delle singole gestioni speciali, potrà delegare ai comitati predetti, all'atto della loro costituzione e ogni qualvolta se ne appalesi la necessità, compiti del comitato esecutivo dell'ente.

 

          Art. 59.

     Le attività risultanti dalle liquidazioni degli enti preveduti dall'art. 30 della legge, i cui compiti non vengano conservati quali gestioni speciali dell'ente, sono destinate in conformità degli ordinamenti degli enti medesimi.

     Qualora detti ordinamenti non dispongano in ordine alle disposizioni suddette, le attività stesse sono devolute agli aventi diritto.

 

Titolo VII

 

RICORSI

 

          Art. 60.

     I ricorsi preveduti dalla legge e dal presente regolamento sono presentati dal dipendente statale, anche per i familiari, con le modalità prevedute dal precedente art. 21; i ricorsi medesimi possono, altresì, essere presentati, con le stesse modalità, all'associazione fascista nella quale il dipendente statale è inquadrato.

 

          Art. 61.

     Ai fini dell'istruttoria del ricorso l'ente può richiedere la collaborazione degli uffici e degli enti pubblici, nonché degli organi di polizia giudiziaria.

     Il rifiuto di sottoporsi alle visite o agli altri accertamenti sanitari disposti dall'ente, comporta la decadenza del ricorso. La decadenza si verifica anche nel caso di rifiuto ad entrare in apposito istituto per gli accertamenti medesimi.

 

Titolo VIII

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 62.

     Su richiesta e per conto delle amministrazioni dello Stato, l'ente può eseguire l'accertamento delle condizioni fisiche del personale che partecipa ai concorsi per gli impieghi civili dello Stato e provvedere anche ad accertamenti dello stato di salute del personale civile di ruolo.

 

          Art. 63.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni dello Stato devono presentare all'ente la denuncia preveduta nel primo comma dell'art. 29.

 

          Art. 64.

     Per le malattie in corso alla data che sarà stabilita per l'inizio dell'assistenza ai sensi dell'art. 33 della legge, le prestazioni prevedute dal presente regolamento saranno concesse a decorrere dalla data della denuncia presentata nei modi e nei termini stabiliti dai precedenti articoli; per le stesse malattie il diritto alle prestazioni non sarà, comunque, riconosciuto ove la denuncia non venga presentata nei trenta giorni successivi alla data d'inizio dell'assistenza.

     Ai fini della concessione delle prestazioni prevedute dal precedente art. 11, la gravidanza che, alla data fissata per l'inizio dell'assistenza, abbia oltrepassato il sesto mese, dovrà essere denunciata entro i trenta giorni successivi alla data predetta.

     Per l'anno 1942 e per il quadriennio 1942-1945, i periodi massimi di assistenza preveduti dal precedente art. 6, vengono ridotti rispettivamente alla metà e ai sette ottavi. Parimenti viene ridotta alla metà, per l'anno 1942, la durata massima indicata nell'ultimo comma del precedente art. 8 per le prestazioni di ricovero in istituti di cura.

 

          Art. 65.

     Fino a quando non sarà emanato il regolamento organico del personale preveduto dal precedente art. 41, l'ente provvederà all'assunzione del personale strettamente occorrente per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi.

     Il limite numerico, le condizioni ed il trattamento economico di attività e di previdenza del personale di cui al precedente comma e di quello confermato in servizio ai sensi dell'art. 32 della legge, saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione da approvarsi dal segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato, d'intesa con il ministro per le finanze.

     Il personale assunto o confermato in servizio ai sensi dei precedenti commi potrà essere inquadrato nei vari gradi dei ruoli dell'ente secondo le apposite norme del regolamento organico del personale, avuto riguardo all'attività professionale esplicata o gli impieghi ricoperti prima dell'assunzione, alle mansioni esercitate ed all'anzianità di servizio presso l'ente, nonché ai requisiti di cui risulta provvisto.

     Al personale confermato in servizio ai sensi dell'art. 32 della legge, spetta il trattamento di quiescenza per il servizio prestato alle dipendenze degli enti soppressi, in base ai rispettivi ordinamenti. Le indennità relative sono accantonate in deposito fruttifero per essere corrisposte agli aventi diritto all'atto della cassazione del servizio presso l'ente, a meno che il trattamento di quiescenza non sia stato regolato mediante forme assicurative, nel qual caso il consiglio di amministrazione potrà disporre il mantenimento o promuovere le modificazioni.

     Uguale norma si applica per il personale proveniente dall'ente nazionale fascista "Umberto I" per le indennità prevedute dall'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 31 marzo 1938-XVI, n. 491.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147.

[9]  Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1948, n. 1554.

[10]  Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1948, n. 1554.

[11]  Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1948, n. 1554.

[12]  Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1948, n. 1554.