§ 44.1.3 - R.D. 12 luglio 1934, n. 1312.
Norme per i patronati scolastici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:12/07/1934
Numero:1312


Sommario
Art. 1.      L'amministrazione del patronato scolastico è affidata, nei comuni capoluoghi di provincia, al comitato provinciale dell'Opera nazionale Balilla, e, negli altri comuni, [...]
Art. 2.      Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono sottoposti alla approvazione del presidente dell'Opera nazionale Balilla per i patronati scolastici delle città [...]
Art. 3.      Lo statuto del patronato scolastico è proposto dal locale comitato dell'Opera nazionale Balilla ed è approvato dall'assemblea del patronato. Esso non è esecutivo se non [...]
Art. 4.      L'art. 219 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato con l'art. 4 del regio decreto 17 marzo 1930, n. 394, è sostituito dal [...]
Art. 5.      Il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha facoltà di adottare, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti necessari per il passaggio [...]
Art. 6.      Sono abrogati il regio decreto 17 marzo 1930, n. 394, e ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto, che entrerà in vigore nel trentesimo giorno [...]


§ 44.1.3 - R.D. 12 luglio 1934, n. 1312.

Norme per i patronati scolastici.

(G.U. 18 agosto 1934, n. 193)

 

 

     Art. 1.

     L'amministrazione del patronato scolastico è affidata, nei comuni capoluoghi di provincia, al comitato provinciale dell'Opera nazionale Balilla, e, negli altri comuni, al comitato comunale dell'Opera stessa. Nell'amministrazione del patronato scolastico, il comitato comunale agisce sotto la sorveglianza e la tutela del comitato e del presidente provinciale dell'Opera nazionale Balilla; il comitato provinciale sotto quella del presidente dell'Opera.

     Il bilancio del patronato scolastico viene riportato in allegato a quello del comitato dell'Opera nazionale Balilla che ne ha l'amministrazione.

 

          Art. 2.

     Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono sottoposti alla approvazione del presidente dell'Opera nazionale Balilla per i patronati scolastici delle città capoluoghi di provincia e del presidente del comitato provinciale per gli altri patronati.

 

          Art. 3.

     Lo statuto del patronato scolastico è proposto dal locale comitato dell'Opera nazionale Balilla ed è approvato dall'assemblea del patronato. Esso non è esecutivo se non sia intervenuta l'approvazione del presidente dell'Opera nazionale Balilla, udito, per i patronati amministrati dai comitati comunali, il presidente provinciale competente.

     Il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha facoltà di predisporre lo statuto-tipo dei patronati e di apportare ogni due anni a tale statuto-tipo le modificazioni eventualmente necessarie. Le relative deliberazioni sono soggette alla approvazione del ministro per l'educazione nazionale, che decide sentito il consiglio di Stato.

     I patronati scolastici devono uniformare i loro statuti allo statuto-tipo entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione del medesimo e devono analogamente uniformarli, entro lo stesso termine, alle eventuali necessarie modificazioni disposte ai sensi del comma precedente.

 

          Art. 4.

     L'art. 219 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato con l'art. 4 del regio decreto 17 marzo 1930, n. 394, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Sono abrogati gli art. 220 e 224 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

 

          Art. 5.

     Il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha facoltà di adottare, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti necessari per il passaggio dell'amministrazione dei patronati scolastici delle città capoluoghi di provincia dalle giunte ai comitati provinciali dell'Opera nazionale Balilla.

 

          Art. 6.

     Sono abrogati il regio decreto 17 marzo 1930, n. 394, e ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto, che entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.