§ 43.1.46 - D.P.R. 24 gennaio 1984, n. 185.
Dichiarazione di pubblica utilità per alcuni immobili da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:24/01/1984
Numero:185


Sommario
Art. 1.      Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Roma, località Castel di Decima, sono dichiarate di [...]
Art. 2.      All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle [...]


§ 43.1.46 - D.P.R. 24 gennaio 1984, n. 185.

Dichiarazione di pubblica utilità per alcuni immobili da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Roma.

(G.U. 31 maggio 1984, n. 149).

 

Art. 1.

     Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Roma, località Castel di Decima, sono dichiarate di pubblica utilità.

     Le sistemazioni, di cui al precedente comma, rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

 

     Art. 2.

     All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

     Il termine, entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.