§ 46.12.12 - D.L. 29 aprile 2017, n. 54.
Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.12 servizi diversi
Data:29/04/2017
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del G7
Art. 2.  Copertura finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 46.12.12 - D.L. 29 aprile 2017, n. 54. [1]

Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.

(G.U. 29 aprile 2017, n. 99)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 377, che ha autorizzato, per l'anno 2017, l'impiego di personale delle Forze armate da destinare a servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7) che si svolgerà a Taormina il 26 e 27 maggio 2017;

     Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare ulteriormente i dispositivi di sicurezza indispensabili per lo svolgimento del predetto vertice;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del G7

     1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

 

     Art. 2. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 21 giugno 2017, n. 96. Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 29 giugno 2017, n. 150).