Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 19/05/2017 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 |
Art. 2. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 |
Art. 3. Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
Art. 5. Disposizioni transitorie |
§ 41.7.369 - D.Lgs. 19 maggio 2017, n. 77.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti le modalità di nomina e la composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano.
(G.U. 8 giugno 2017, n. 131)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 1° dicembre 2016;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 del
1. L'articolo 4 del
«1. I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco.
2. I quattro magistrati nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. La selezione viene effettuata da una commissione composta da uno dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14, designato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da un magistrato amministrativo designato dal Presidente della sezione autonoma di Bolzano, da un avvocato che abbia effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell´albo degli avvocati per almeno dieci anni, designato dal Consiglio dell'ordine di Bolzano, e da un professore universitario di prima fascia in materie giuridiche, in ruolo da almeno dieci anni, designato dal consiglio provinciale. Ai membri della commissione è richiesta un'eccellente conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. La commissione è insediata presso il consiglio provinciale, ed è presieduta dal consigliere di Stato. La commissione, ricevuti i curricula dei candidati appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 2, sulla base della valutazione comparativa degli stessi, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo richiesto e degli esiti di un colloquio sulle materie di diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto civile e diritto processuale civile, stila in ordine alfabetico un elenco di candidati idonei. Il consiglio provinciale, individuati i candidati da nominare nell'ambito dell'elenco predisposto dalla commissione, provvede su conforme proposta della maggioranza dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici.
3. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unità che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla
Art. 2. Modifica dell'articolo 5 del
1. All'articolo 5, comma 1, del
Art. 3. Modifica dell'articolo 6 del
1. Il comma 1 dell'articolo 6 del
«Il presidente della sezione autonoma di Bolzano è nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma.».
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Tutti gli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente allo svolgimento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1, sono posti a carico del consiglio provinciale di Bolzano.
Art. 5. Disposizioni transitorie
1. Le modificazioni previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto non si applicano ai procedimenti di nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa avviati prima dell´entrata in vigore del presente decreto.