Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 04/05/2017 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. Commissioni d'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina |
Art. 2. Attestato di conoscenza delle due lingue |
Art. 3. Abrogazioni |
Art. 4. Parificazione |
§ 41.7.368 - D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano.
(G.U. 8 giugno 2017, n. 131)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.» e, in particolare, l'articolo 12;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Commissioni d'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina
1. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del
«2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui all'articolo 4, nonchè le modalità di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia.
4. Tutti i commissari devono avere eccellente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.».
2. Il comma 5 dell'articolo 3 del
«5. Il Commissario del Governo può consultare l'elenco in formato digitale dei candidati e delle candidate che hanno superato l'esame.».
3. I commi 6 e 7 dell'articolo 3 del
«6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. La conoscenza della lingua ladina viene accertata, in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego e ai livelli di competenza linguistica indicati all'articolo 4, comma 3, con prova scritta e colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o più commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo. I criteri disciplinanti le modalità di svolgimento delle prove nonchè l'organizzazione delle commissioni d'esame sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.».
4. Il comma 9/bis dell'articolo 3 del
«9/bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono rispettivamente equipollenti. Le prove per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui all'articolo 4 si orientano altresì al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e sono seguite da un comitato scientifico nominato dalla Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui all'articolo 4 è attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.».
5. Il comma 9/quinquies dell'articolo 3 del
«9/quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e 9/quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano o il tedesco.».
6. Dopo il comma 9/sexies dell'articolo 3 del
«9/septies. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori costituiscono attestato di conoscenza delle tre lingue corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo e all'articolo 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana o di lingua tedesca, congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in istituzioni scolastiche delle località ladine della provincia di Bolzano e a fronte di un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle località ladine.».
Art. 2. Attestato di conoscenza delle due lingue
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 del
«2. Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioè:
1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.».
2. Nel comma 4 dell'articolo 4 del
Art. 3. Abrogazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del
2. Il comma 1 dell'articolo 6 del
Art. 4. Parificazione
1. Dopo il comma 19 dell'articolo 12 del
«19-bis. Per il personale direttivo, docente, pedagogico ed educativo del sistema educativo di istruzione e formazione delle località ladine, l'esame di ladino di cui al comma 6, svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale presso l'Intendenza scolastica ladina, è equiparato a tutti gli effetti all'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina di cui all'articolo 3, comma 7, del