Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Data: | 15/09/2017 |
Numero: | 145 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento |
Art. 4. Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento |
Art. 5. Sanzioni |
Art. 6. Autorità competente |
Art. 7. Clausola di mutuo riconoscimento |
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 24.1.107 - D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 145.
Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.
(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 36 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
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Visto il
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 aprile 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al
2. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 119 del
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «alimento» di cui all'articolo 2 del
Art. 3. Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento
1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del
2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonchè i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purchè tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
Art. 4. Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento
1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo l del presente decreto, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento.
2. L'indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.
3. L'indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:
a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del
b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del
c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.
4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del
Art. 5. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 3 del presente decreto, non riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto, non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 6. Autorità competente
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 2 è riassegnato, per una quota pari al 35 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per una quota del 15 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. Clausola di mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.
3. Al
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera f) è abrogata;
b) l'articolo 11 è abrogato;
c) all'articolo 18, comma 3, la parola: «11» è soppressa.
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.