Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 08/08/2017 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 5. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 6. Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 7. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 8. Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 9. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 10. Abrogazioni. |
Art. 11. Norme transitorie. |
Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 3.4.56 - L.R. 8 agosto 2017, n. 27.
Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
(B.U. 11 agosto 2017, n. 77)
Art. 1. Modifiche all’articolo 8 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della
3. Al comma 4 dell’articolo 8 della
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della
“4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell’articolo 11 della
4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:
a) le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
e) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della
f) l’identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna;
g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell’articolo 23 della
h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8 della legge n. 157/1992.”.
5. Dopo la lettera a) del comma 5 dell’articolo 8 della
“a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;”.
6. Dopo la lettera b) del comma 5 dell’articolo 8 della
“b bis) l’indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992;”.
7. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 8 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della
3. Al comma 4 dell’articolo 10 della
4. Al comma 5 dell’articolo 10 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della
3. Al comma 4 dell’articolo 11 della
4. Al comma 5 dell’articolo 11 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della
3. Al comma 4 dell’articolo 13 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 21 della
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della
“1. La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 21 della
3. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 21 della
“d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione;”.
4. Al comma 14 dell’articolo 21 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 22 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 23 della
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della
2. Al comma 3 dell’articolo 23 della
3. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 23 della
4. Al comma 4 dell’articolo 23 della
5. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 23 della
6. Al comma 5 dell’articolo 23 della
Art. 9. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della
“1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della
3. Al comma 4 dell’articolo 24 della
4. Al comma 6 dell’articolo 24 della
5. Al comma 7 dell’articolo 24 della
6. Al comma 8 dell’articolo 24 della
Art. 10. Abrogazioni.
1. L’articolo 9 della
Art. 11. Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 8 della
Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 13. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.