§ 3.4.56 - L.R. 8 agosto 2017, n. 27.
Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:08/08/2017
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 7.  Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 8.  Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 9.  Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 10.  Abrogazioni.
Art. 11.  Norme transitorie.
Art. 12.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 3.4.56 - L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

(B.U. 11 agosto 2017, n. 77)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: “, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio”.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l’adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all’articolo 9 e” sono sostituite dalle seguenti: “e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6;”.

3. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e” sono sostituite dalle seguenti: “Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.

4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;

f) l’identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna;

g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell’articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8 della legge n. 157/1992.”.

5. Dopo la lettera a) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:

“a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;”.

6. Dopo la lettera b) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:

“b bis) l’indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992;”.

7. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogata.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.

2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province sono delegate” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale provvede”.

3. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

4. Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “delle Province e, previo assenso, della Regione e” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province,”.

3. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

4. Al comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province sono delegate” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale provvede” e le parole: “dall’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ISPRA”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.

2. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “la Provincia, sentito l’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale, sentito l’ISPRA” e le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla stessa Giunta regionale”.

3. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “delle Province” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

3. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituita dalla seguente:

“d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione;”.

4. Al comma 14 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “al Presidente della Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria” e le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: “, purché inclusi nel Veneto”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “su proposta delle Province interessate,” sono soppresse e le parole: “provvedono le Province” sono sostitute dalle seguenti: “provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

2. Al comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l’attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l’altro prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare”.

3. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “, da parte della Giunta provinciale,” sono soppresse.

4. Al comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre”.

5. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “della Provincia,” sono soppresse.

6. Al comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “del territorio provinciale” e le parole: “di altre Province anche” sono sostituite dalle seguenti “, anche”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “provinciale ai sensi del comma 3 dell’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “faunistico-venatorio regionale”.

3. Al comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale” e le parole “ con l’articolo 14” sono sostituite “col comma 4 dell’articolo 14”.

4. Al comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “provinciale” è sostituita dalle seguenti: “faunistico-venatorio regionale”.

5. Al comma 7 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

6. Al comma 8 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “con le altre Province” sono sostituite dalle seguenti: “tra le Province contermini”.

 

     Art. 10. Abrogazioni.

1. L’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è abrogato.

 

     Art. 11. Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

 

     Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.