§ 5.3.92 - L.R. 28 giugno 2017, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:28/06/2017
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )
Art. 2.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )
Art. 3.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )
Art. 4.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )
Art. 5.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )
Art. 6.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.3.92 - L.R. 28 giugno 2017, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica).

(B.U. 29 giugno 2017, n. 26 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), le parole "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018".

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )

1. All'articolo 3, comma 1, della l.r. 20/2009, le parole ", e ai regolamenti edilizi" sono soppresse.

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )

1. All'articolo 4, comma 1, della l.r. 20/2009, le parole ", e ai regolamenti edilizi" sono soppresse.

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )

1. All'articolo 5, comma 8, della l.r. 20/2009, le parole "o regolarizzati al catasto edilizio urbano" sono soppresse.

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )

1. All'articolo 7, comma 2, della l.r. 20/2009, le parole ", e ai regolamenti edilizi" sono soppresse.

 

     Art. 6. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.