§ 2.5.43 - L.R. 29 marzo 2017, n. 9.
Nomina e funzionamento delle Commissioni per la determinazione dell'indennità di espropriazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:29/03/2017
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Istituzione)
Art. 2.  (Compiti)
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 4.  (Disposizioni transitorie)
Art. 5.  (Abrogazioni)
Art. 6.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.5.43 - L.R. 29 marzo 2017, n. 9.

Nomina e funzionamento delle Commissioni per la determinazione dell'indennità di espropriazione.

(B.U. 6 aprile 2017, n. 40)

 

Art. 1. (Istituzione)

1. Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità è istituita in ogni territorio provinciale, ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), la Commissione per la determinazione dell’indennità di espropriazione.

2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Provincia o suo delegato, che la presiede;

b) l’ingegnere capo dell’Agenzia del territorio o suo delegato;

c) il dirigente dell’ufficio regionale ex Genio civile o suo delegato;

d) il direttore dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica (ERAP Marche) o suo delegato;

e) due esperti effettivi e due supplenti in materia urbanistica ed edilizia, scelti tra il personale regionale;

f) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, scelti dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;

g) un funzionario della struttura organizzativa regionale competente in materia di edilizia pubblica, designato dal dirigente.

3. Per la determinazione dell’indennità relativa ad aree comprese nei centri edificati o ad aree aventi suscettibilità edificatoria la Commissione è integrata dal Sindaco del Comune interessato o suo delegato.

4. Le deleghe sono comunicate per iscritto al Presidente della Giunta regionale, hanno validità di un anno e si intendono tacitamente rinnovate in caso di mancata revoca, da comunicarsi nello stesso modo.

5. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica fino al termine della legislatura nel corso della quale è stata nominata.

6. La Commissione ha sede presso gli uffici regionali ubicati nei capoluoghi di Provincia.

7. La funzione di segretario è svolta da un funzionario con qualifica funzionale non inferiore alla D, designato dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di edilizia pubblica.

8. Le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente della Commissione vale doppio.

9. Ai soli componenti esperti esterni di cui alla lettera f) del comma 2, spettano un gettone di presenza pari ad euro 30,00 e il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa).

10. La Giunta regionale detta gli indirizzi per la disciplina dell’attività e del funzionamento della Commissione.

 

     Art. 2. (Compiti)

1. La Commissione:

a) determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore agricolo medio (VAM), nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell’ambito delle singole regioni agrarie;

b) esprime parere su richiesta dell’autorità espropriante in ordine alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione o di asservimento, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del d.p.r. 327/2001, anche nelle ipotesi di procedura d’urgenza di cui agli articoli 22 e 22 bis del D.P.R. 327/2001;

c) determina l’indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, ai sensi dell’articolo 21, comma 15, del d.p.r. 327/2001;

d) determina l’indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del d.p.r. 327/2001, nel caso di determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

e) determina l’indennità definitiva di espropriazione o di asservimento nel caso di determinazione dell’indennità provvisoria ai sensi dell’articolo 22 bis del d.p.r. 327/2001;

f) determina il corrispettivo della retrocessione totale o parziale, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del d.p.r. 327/2001;

g) determina l’indennità per l’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del d.p.r. 327/2001;

h) adempie a ogni altro compito o funzione previsti dalla normativa vigente.

2. Entro quindici giorni dall’adozione, la Commissione trasmette la tabella dei VAM, determinata ai sensi del comma 1, lettera a), alla struttura organizzativa regionale competente, la quale provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dal ricevimento.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione di questa legge, valutati rispettivamente in euro 4.594,00 per il 2017 ed euro 2.452,00 per il 2018 e per il 2019, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019 a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva” e corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”.
2. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale le variazioni necessarie ai fini della gestione.

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui all’articolo 1, comma 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 5. (Abrogazioni)

1. Alla Tabella B allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale), la voce: “Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio (art. 6, l.r. n. 2/1988)” è soppressa.

2. L’articolo 48 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), è abrogato.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.