Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.1 normativa istituzionale |
Data: | 06/04/2017 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio) |
Art. 2. (Conferenze di servizi in materia di territorio, urbanistica e ambiente) |
Art. 3. (Modificazioni di norme) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco)) |
Art. 5. (Norma transitoria) |
Art. 6. (Abrogazione di norme) |
Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.1.96 - L.R. 6 aprile 2017, n. 7.
Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio e disposizioni normative di adeguamento
(B.U. 12 aprile 2017, n. 5)
Art. 1. (Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio)
1. Il Comitato Tecnico Regionale per il territorio di cui alla
Art. 2. (Conferenze di servizi in materia di territorio, urbanistica e ambiente)
1. In attesa dell’adeguamento complessivo della normativa regionale in materia di conferenze di servizi, qualora nell'ambito dell’istruttoria dei procedimenti in materia di territorio, urbanistica e ambiente sia necessario acquisire le valutazioni o i pareri di altre strutture dell'Amministrazione regionale, la struttura procedente indice, di regola, una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 19 della
2. Alle conferenze di servizi cui partecipano altre amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni della
3. Alla seduta illustrativa della conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipa, a titolo gratuito, un rappresentante degli ordini professionali degli agronomi e dottori forestali, architetti, avvocati, biologi, geologi, ingegneri, nominato dai rispettivi ordini, di comprovata esperienza nei rispettivi settori, unitamente ai relativi supplenti, per fornire contributi scientifici per la trattazione delle pratiche.
Art. 3. (Modificazioni di norme)
1. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 14, le parole: “, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio”, sono soppresse;
b) al comma 7 dell’articolo 14, le parole: “, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio”, sono soppresse;
c) al comma 2 dell’articolo 14 bis, le parole “, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio”, sono soppresse;
d) al comma 7 dell’articolo 14 bis, le parole “, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio”, sono soppresse;
e) al comma 7 dell’articolo 22, le parole: “, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio“, sono soppresse.
2. Alla
a) al comma 6 dell’articolo 2, le parole: “, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 12,”, sono soppresse;
b) il comma 4 dell’articolo 11 è abrogato;
c) al comma 2 dell’articolo 13, le parole: “, sentito il Comitato di cui all’articolo 12,”, sono soppresse;
d) al comma 6 dell’articolo 13, le parole: “sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12”, sono soppresse;
e) al comma 7 bis dell’articolo 13, le parole: “sono sottoposte all’esame del Comitato tecnico per la VIA di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della
f) al comma 1 dell’articolo 14, le parole: “, partecipando in questi casi ai lavori del Comitato in qualità di correlatore”, sono soppresse;
g) al comma 1 dell’articolo 15, le parole: “, sulla base del parere reso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12,”, sono soppresse.
3. Al comma 2 dell’articolo 19 della
4. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 5, le parole: “, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla
b) al comma 4 dell’articolo 5, le parole: “, sentito il Comitato Tecnico Regionale,”, sono soppresse;
c) al comma 1 dell’articolo 19, le parole: “, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla
5. Alla
a) al comma 3 dell’articolo 5, le parole: “e della sezione del Comitato di cui all'articolo 12”, sono soppresse;
b) al comma 1 dell’articolo 10, le parole: “, e le sottopone al Comitato VAS di cui all'articolo 12”, sono soppresse;
c) al comma 2 dell’articolo 10, le parole: “acquisito il parere del Comitato VAS,”, sono soppresse;
d) l’articolo 12, è abrogato;
e) il comma 5 dell’articolo 17, è abrogato.
6. All’articolo 18, comma 1, della
7. E’ soppresso ogni altro riferimento al Comitato Tecnico Regionale di cui alla
Art. 4. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Al secondo e al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 5. (Norma transitoria)
1. La Sezione per la VAS del Comitato di cui all’articolo 1 continua ad operare fino alla conclusione dei procedimenti di VAS avviati ai sensi dell’articolo 9 della
Art. 6. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la legge regionale 6 aprile 1999, n.11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio);
b) la
c) l’articolo 20 della
Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.