§ 1.1.96 - L.R. 6 aprile 2017, n. 7.
Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio e disposizioni normative di adeguamento


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:06/04/2017
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio)
Art. 2.  (Conferenze di servizi in materia di territorio, urbanistica e ambiente)
Art. 3.  (Modificazioni di norme)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco))
Art. 5.  (Norma transitoria)
Art. 6.  (Abrogazione di norme)
Art. 7.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.1.96 - L.R. 6 aprile 2017, n. 7.

Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio e disposizioni normative di adeguamento

(B.U. 12 aprile 2017, n. 5)

 

Art. 1. (Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio)

1. Il Comitato Tecnico Regionale per il territorio di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

 

     Art. 2. (Conferenze di servizi in materia di territorio, urbanistica e ambiente)

1. In attesa dell’adeguamento complessivo della normativa regionale in materia di conferenze di servizi, qualora nell'ambito dell’istruttoria dei procedimenti in materia di territorio, urbanistica e ambiente sia necessario acquisire le valutazioni o i pareri di altre strutture dell'Amministrazione regionale, la struttura procedente indice, di regola, una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle conferenze di servizi cui partecipano altre amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Alla seduta illustrativa della conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipa, a titolo gratuito, un rappresentante degli ordini professionali degli agronomi e dottori forestali, architetti, avvocati, biologi, geologi, ingegneri, nominato dai rispettivi ordini, di comprovata esperienza nei rispettivi settori, unitamente ai relativi supplenti, per fornire contributi scientifici per la trattazione delle pratiche.

 

     Art. 3. (Modificazioni di norme)

1. Alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 14, le parole: “, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio”, sono soppresse;

b) al comma 7 dell’articolo 14, le parole: “, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio”, sono soppresse;

c) al comma 2 dell’articolo 14 bis, le parole “, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio”, sono soppresse;

d) al comma 7 dell’articolo 14 bis, le parole “, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio”, sono soppresse;

e) al comma 7 dell’articolo 22, le parole: “, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio“, sono soppresse.

2. Alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell’articolo 2, le parole: “, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 12,”, sono soppresse;

b) il comma 4 dell’articolo 11 è abrogato;

c) al comma 2 dell’articolo 13, le parole: “, sentito il Comitato di cui all’articolo 12,”, sono soppresse;

d) al comma 6 dell’articolo 13, le parole: “sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12”, sono soppresse;

e) al comma 7 bis dell’articolo 13, le parole: “sono sottoposte all’esame del Comitato tecnico per la VIA di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale con il supporto delle altre strutture regionali qualora sia necessario acquisire le loro valutazioni”;

f) al comma 1 dell’articolo 14, le parole: “, partecipando in questi casi ai lavori del Comitato in qualità di correlatore”, sono soppresse;

g) al comma 1 dell’articolo 15, le parole: “, sulla base del parere reso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12,”, sono soppresse.

3. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Con il regolamento di cui all’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “Con provvedimento della Giunta regionale”.

4. Alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina estrattiva) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 5, le parole: “, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni”, sono soppresse;

b) al comma 4 dell’articolo 5, le parole: “, sentito il Comitato Tecnico Regionale,”, sono soppresse;

c) al comma 1 dell’articolo 19, le parole: “, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla l.r. 11/1999 e successive modificazioni e integrazioni”, sono soppresse.

5. Alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 5, le parole: “e della sezione del Comitato di cui all'articolo 12”, sono soppresse;

b) al comma 1 dell’articolo 10, le parole: “, e le sottopone al Comitato VAS di cui all'articolo 12”, sono soppresse;

c) al comma 2 dell’articolo 10, le parole: “acquisito il parere del Comitato VAS,”, sono soppresse;

d) l’articolo 12, è abrogato;

e) il comma 5 dell’articolo 17, è abrogato.

6. All’articolo 18, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2008, n. 1308 (D.P.C.M. 3519/2006. Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria)” sono inserite le seguenti: “e successive modifiche e aggiornamenti”.

7. E’ soppresso ogni altro riferimento al Comitato Tecnico Regionale di cui alla l.r. 11/1999 e successive modificazioni e integrazioni contenuto in altre disposizioni regionali non espressamente richiamate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco))

1. Al secondo e al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 17/2012, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sei” e alla fine del comma sono aggiunte le parole: “Entro aprile 2017 si dà inizio al tavolo di lavoro”.

 

     Art. 5. (Norma transitoria)

1. La Sezione per la VAS del Comitato di cui all’articolo 1 continua ad operare fino alla conclusione dei procedimenti di VAS avviati ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 6 aprile 1999, n.11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio);

b) la legge regionale 1 ottobre 1999, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio));

c) l’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015).

 

     Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.