§ 4.5.46 - L.R. 22 giugno 2017, n. 19.
Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 urbanistica
Data:22/06/2017
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi)
Art. 3.  (Indirizzi per la redazione del PUAD)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 – Norme sul governo del territorio)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale del 7 gennaio 1983 n. 9 - Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.)
Art. 6.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.46 - L.R. 22 giugno 2017, n. 19.

Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio

(B.U. 22 giugno 2017, n. 50)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina:

a) l’adozione di linee guida regionali per supportare gli enti locali che intendono azionare misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

b) gli indirizzi per la redazione del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (PUAD) ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

 

     Art. 2. (Linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi)

1. Al fine di perseguire indirizzi uniformi in ambito regionale, la Giunta regionale adotta linee guida non vincolanti per supportare gli enti locali nella regolamentazione ed attuazione, se ne ricorrono i presupposti, di misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell’articolo 31, comma 5 del d.p.r 380/2001. Le linee guida sono approvate dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio, con riferimento a quanto previsto dal comma 2.

2. Ferma restando l’autonoma valutazione dei Consigli comunali sull’esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla procedura di demolizione dei beni acquisiti al patrimonio comunale, i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, possono avvalersi delle linee guida di cui al presente articolo per approvare, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, atti regolamentari e d’indirizzo riguardanti:

a) i parametri e criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione;

b) i criteri per la valutazione del non contrasto dell’opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico;

c) la regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare;

d) i criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione ad onerosità differenziata fra le superfici adeguate alla composizione del nucleo familiare e quelle in eventuale eccedenza;

e) i criteri di determinazione del possesso del requisito soggettivo di occupante per necessità, anche per quanto riferito alla data di occupazione dell’alloggio;

f) i criteri di determinazione del limite di adeguatezza dell’alloggio alla composizione del nucleo familiare;

g) le modalità di accertamento degli elementi di cui alle lettere e), f) e del possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, comma 1, lettere a), b), e), f) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno);

h) le modalità di comunicazione delle delibere consiliari approvate ai sensi del dell’articolo 31, comma 5 del d.p.r 380/2001 all’autorità giudiziaria che abbia ordinato, per gli stessi immobili, la demolizione ai sensi dell’articolo 31, comma 9 del d.p.r. 380/2001 [1].

3. Per le procedure comunali nella materia regolata dal presente articolo trovano applicazione le presenti disposizioni. I procedimenti di locazione e alienazione attivati in sede comunale ai sensi dell’articolo 1, comma 65 della legge regionale del 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) restano disciplinati da tale norma, salva la facoltà delle amministrazioni comunali di applicare anche ai procedimenti non conclusi le presenti disposizioni, fatti salvi i diritti soggettivi acquisiti dai soggetti interessati.

4. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) la struttura amministrativa regionale competente in materia di vigilanza e repressione abusivismo edilizio assicura ai Comuni che ne fanno richiesta il supporto tecnico con particolare riferimento alle azioni di cui all’articolo 27 del d.p.r. 380/2001.

 

     Art. 3. (Indirizzi per la redazione del PUAD)

1. L’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) è così modificato:

a) il comma 38 è sostituito dal seguente:

“38. La Giunta Regionale approva il preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di seguito denominato PUAD, con finalità turistico-ricreative ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. In coerenza con il preliminare del PUAD la Giunta regionale adotta il PUAD, contestualmente all’avvio della valutazione ambientale strategica e alla redazione del rapporto ambientale. Entro sessanta giorni dall’adozione del PUAD, i sindaci dei Comuni interessati e le associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico balneare, possono produrre osservazioni da far pervenire alla struttura regionale competente in materia. Il PUAD, unitamente alle osservazioni ed alle relative deduzioni istruttorie, è trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le strutture regionali competenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma nonché le modalità di collaborazione fra le stesse, e conferisce il coordinamento alla struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio. I Comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri piani attuativi di utilizzazione (PAD) e nell’esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD.”;

b) al comma 39 le parole “Nelle more dell’adozione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) e fino all’anno successivo all’adozione dello stesso” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle more dell’adozione di un nuovo piano di classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi dei Comuni costieri, coerente con l’atto di adozione del PUAD di cui al comma 38”.

2. Il preliminare di piano di cui all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 1, lettera a), è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 – Norme sul governo del territorio)

1. La legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, è così modificata:

a) i commi 1 e 2 dell’articolo 40 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La direzione generale per il Governo del territorio della Giunta regionale, ai Comuni che ne fanno richiesta, fornisce per la redazione del PUC supporto tecnico e amministrativo anche mettendo a disposizione la cartografia regionale disponibile.

2. La Regione assegna periodicamente ai Comuni, con priorità per i Comuni che si associano coordinati in ambiti territoriali sovracomunali, contributi per la redazione del PUC.”;

b) all’articolo 40, aggiungere in fine il seguente comma:

“2 bis. Con provvedimento della direzione generale per il Governo del territorio della Giunta regionale sono approvati i bandi per l’attribuzione delle risorse ai fini di cui al comma 2, con suddivisione di Comuni per le seguenti fasce demografiche: fino a 5.000 abitanti, fino a 15.000 abitanti, fino a 50.000 abitanti.”;

c) i commi 2 e 3 dell’articolo 44 sono sostituiti dai seguenti:

“2. I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019. Alla scadenza dei suddetti termini perentori, si provvede ai sensi dell'articolo 39 e del relativo regolamento regionale di attuazione per l’esercizio dei poteri sostitutivi.

3. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell’articolo 9 del d.p.r. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.”;

d) al comma 4 dell’articolo 44 le parole “dalla legge regionale n. 17/82” sono soppresse;

e) dopo il comma 4 bis dell’articolo 44 è aggiunto il seguente:

“4 ter. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, nelle more dell’approvazione del Piano urbanistico comunale, per edifici regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, sono consentiti ampliamenti che determinano un rapporto di copertura complessivo fino ad un massimo del 60 per cento.”;

f) il comma 6 dell’articolo 44 è abrogato.

2. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0) nonché ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale del 7 gennaio 1983 n. 9 - Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.)

1. L’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, è cosi modificato:

a) al comma 1, dopo le parole “nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio” sono aggiunte le seguenti “fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il collaudatore non viene nominato e il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”.

 

     Art. 6. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2018, n. 140, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.