§ 4.8.56 - L.R. 5 luglio 2017, n. 25.
Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell’ attività di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:05/07/2017
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione della l.r. 4/2017)
Art. 2.  (Reviviscenza del comma 1 dell’articolo 2 della l. r. 2/2003)
Art. 3.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.8.56 - L.R. 5 luglio 2017, n. 25. [1]

Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell’ attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “bed and breakfast”).

(B.U. 5 luglio 2017, n. 64)

 

Art. 1. (Abrogazione della l.r. 4/2017)

1. La legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003,n.2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata“Bed and Breakfast”) è abrogata.

 

     Art. 2. (Reviviscenza del comma 1 dell’articolo 2 della l. r. 2/2003)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 (Disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “Bed and Breakfast”), nella seguente formulazione: “1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad una massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come “B&B”.

 

     Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 7 agosto 2018, n. 34.