Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 informazione e cultura |
Data: | 18/05/2017 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Principi generali) |
Art. 2. (Interventi regionali) |
Art. 3. (Ambiti di intervento) |
Art. 4. (Compagnie di produzione) |
Art. 5. (Centri di produzione teatrale) |
Art. 6. (Distribuzione) |
Art. 7. (Festival) |
Art. 8. (Sistema regionale delle residenze teatrali) |
Art. 9. (Formazione) |
Art. 10. (Progetti speciali) |
Art. 11. (Registro regionale del teatro) |
Art. 12. (Programmazione regionale) |
Art. 13. (Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti) |
Art. 14. (Regolamento di attuazione) |
Art. 15. (Norma finanziaria) |
Art. 16. (Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2004, n.3) |
Art. 17. (Entrata in vigore) |
§ 3.4.52 - L.R. 18 maggio 2017, n. 19.
Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale.
(B.U. 18 maggio 2017, n. 48)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Principi generali)
1. Il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.
2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro, promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.
3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.
4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove progetti a tutela del repertorio classico del teatro grecoromano, anche per valorizzare le aree archeologiche e i beni culturali presenti sul territorio; promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese; favorisce le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di progettualità in partenariato con soggetti o istituzioni operanti in ambito teatrale, in contesti internazionali.
5. La Regione riconosce, altresì, il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.
Art. 2. (Interventi regionali)
1. La Regione interviene con l'erogazione di finanziamenti ai soggetti riconosciuti quali beneficiari, attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati ed incentivando la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché le attività di educazione e di formazione del pubblico.
2. La Regione favorisce l'accesso al credito da parte di tutti i soggetti ammessi a contributo attraverso apposite convenzioni con la società finanziaria della Regione Calabria e gli istituti bancari con essa convenzionati.
3. Tutti gli interventi avvengono nell'ambito della programmazione triennale prevista dall’articolo 12.
TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRALE REGIONALE CALABRESE
Art. 3. (Ambiti di intervento)
1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12, eroga finanziamenti ad associazioni, enti pubblici, privati, imprese e fondazioni operanti nel territorio calabrese, nel settore teatrale, con caratteristiche di continuità e professionalità.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nei seguenti settori di espressione teatrale:
a) produzione;
b) distribuzione;
c) formazione.
3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:
a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali;
b) la promozione e la diffusione del teatro calabrese in ambito nazionale e internazionale, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri;
c) l'organizzazione di festival e rassegne;
d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;
e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori, in particolare calabresi, e dell'espressione artistica dei giovani;
f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del settore, anche mediante attività di networking su scala europea;
g) la ricerca, nell'ambito della produzione teatrale, a supporto dell’interdisciplinarietà e della multimedialità, dell'innovazione e della sperimentazione di nuovi stili e tecniche.
4. La Regione può, inoltre, concedere finanziamenti per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali, attraverso specifici contributi, in base alla programmazione di cui all'articolo 12, nella misura stabilita dal regolamento di attuazione, per acquisto dei seguenti impianti e beni strumentali:
a) impianti audio e luci;
b) attrezzature e ausili tecnici per macchinisteria e illuminotecnica;
c) impianti per la realizzazione di costumi e scenografie, anche virtuali;
d) mezzi di locomozione e trasporto di scene e costumi.
5. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12 la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione delle attività teatrali svolte dagli organismi che siano in possesso del riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi delle normative vigenti, sostenendone l'attività.
Art. 4. (Compagnie di produzione)
1. La Regione sostiene, mediante l'erogazione di finanziamenti, l'attività delle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei seguenti requisiti:
a) progetto produttivo che abbia particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;
b) autonomia organizzativa e gestionale, desumibile dallo statuto o dai dati di bilancio;
c) elevata qualificazione artistica;
d) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;
e) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative.
2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge, la Regione sostiene finanziariamente un numero massimo complessivo di tredici compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, nonché, in deroga a quanto previsto nelle lettere d) ed e) del medesimo comma, dei seguenti:
a) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di un minimo di quindici giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della SIAE;
b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno centocinquanta giornate lavorative.
3. Per ogni triennio successivo a quello di applicazione della presente legge, sono concessi finanziamenti, entro il limite delle risorse di bilancio disponibili, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 12, a:
a) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che nei trienni precedenti non abbiano mai beneficiato di finanziamenti previsti dal presente articolo, nel numero massimo di cinque.
4. I soggetti di cui al presente articolo, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi annuali definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.
5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti, di cui ai commi 1 e 2, relativi alle giornate effettuate, con le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.
Art. 5. (Centri di produzione teatrale)
1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale.
2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.
Art. 6. (Distribuzione)
1. La Regione, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e la formazione del pubblico sul territorio regionale, promuove lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo e incentiva la circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 11 e, a tale fine, sostiene l’attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) stabile e autonoma struttura organizzativa;
b) programmazione nell'anno di almeno cento giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi iscritti al Registro regionale del teatro e non beneficiari di finanziamenti;
c) coinvolgimento prioritario di teatri e spazi pubblici e privati già operanti, con carattere di continuità, nell’attività di esercizio teatrale in ambito regionale;
d) programmazione articolata su almeno dieci piazze, distribuite uniformemente sul territorio regionale, ed effettuata in sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni.
Art. 7. (Festival)
1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione, nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta, in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto presentato.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il progetto risponde ai seguenti:
a) supporto di almeno un ente pubblico;
b) direzione artistica ed organizzativa in esclusiva e di comprovata qualificazione professionale;
c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura artistico-tecnico-organizzativa commisurata al progetto presentato;
d) programmazione di un numero di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale;
e) programmazione di almeno uno spettacolo, coerente con l'obiettivo del progetto, prodotto dal soggetto proponente.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti di cui ai precedenti commi nonché i criteri di selezione dei progetti.
Art. 8. (Sistema regionale delle residenze teatrali)
1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, definisce e sostiene finanziariamente il sistema delle residenze teatrali con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attribuisce alle compagnie teatrali in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto richiesta, la residenza triennale in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un progetto caratterizzato da:
a) attività di produzione;
b) attività di formazione;
c) attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà e un numero di spettacoli predefiniti;
d) attività di formazione ed educazione del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;
e) sostegno alla creazione contemporanea, attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza;
f) attività che promuovano il confronto e la mobilità interregionale o internazionale degli operatori;
g) un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.
3. La residenza di cui al comma 2 può essere rinnovata per uguale periodo, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.
4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.
Art. 9. (Formazione)
1. Al fine di professionalizzare le risorse umane nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione può sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11.
2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l’elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 11 per il settore della formazione.
Art. 10. (Progetti speciali)
1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:
a) qualificata e comprovata esperienza della direzione artistica e organizzativa del progetto;
b) sostenibilità e congruità economica;
c) finalità di:
1) valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria;
2) valorizzazione dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o riqualificazione di borghi antichi;
3) inclusione sociale;
4) formazione del pubblico o attrazione di nuovo pubblico;
d) svolgimento di rappresentazioni anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale;
e) ricerca di linguaggi innovativi, con particolare riferimento all’interazione tra diverse forme artistiche.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce gli elementi indicati al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti.
Art. 11. (Registro regionale del teatro)
1. La Regione, al fine di garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale regionale, istituisce il Registro regionale del teatro, distinto per i settori di cui all'articolo 3, comma 2, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti in ambito teatrale nel territorio regionale da almeno tre anni.
2. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.
3. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 definisce i requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale del teatro, le modalità per dimostrare e verificare il possesso degli stessi e per effettuare la tenuta del Registro.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Art. 12. (Programmazione regionale)
1. La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare permanente, che è espresso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso.
2. Il piano di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge, determina:
a) le finalità generali, le modalità d'intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi di cui al Titolo II;
b) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.
3. La Giunta regionale adotta annualmente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, il programma esecutivo del piano triennale di cui al comma 1, ripartendo tra gli interventi di cui al Titolo II le risorse finanziarie disponibili sulla base degli stanziamenti, nel bilancio di previsione predetto, per le finalità di cui alla presente legge.
4. Entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di cui al comma 3 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali pubblica sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria un avviso relativo ai finanziamenti previsti nel piano predetto.
Art. 13. (Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)
1. Le modalità di presentazione delle istanze dirette alla concessione dei benefici e dei finanziamenti di cui al Titolo II, i parametri, quantitativi e qualitativi, per la valutazione di tali domande, nonché i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici predetti, l'erogazione, in acconto e a saldo, e la revoca dei finanziamenti, sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei limiti fissati dalla medesima e dei seguenti principi:
a) la valutazione quantitativa afferente alle voci di costo, indicate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento, è basata su elementi coerenti con l'attività teatrale;
b) la valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre in misura superiore al quindici per cento il risultato della valutazione quantitativa;
c) l'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere, in ogni caso, superiore al sessanta per cento del totale dei costi ritenuti ammissibili;
d) la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione non può, in ogni caso, eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.
2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari, determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua erogazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI
Art. 14. (Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.
Art. 15. (Norma finanziaria)
1. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli 4, 8 e 13, comma 2, quantificati complessivamente in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio 2017-2019, si provvede con le risorse allocate al programma U.05.02 dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.
2. Negli esercizi successivi, il finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma è demandato alla legge di bilancio e alla effettiva disponibilità di risorse autonome.
3. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 comma 4 e agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 della presente legge, si provvede, per l’esercizio 2017, con le risorse stanziate dal Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020, per l’importo di euro 1.000.000,00 allocate al Programma 5.03 dello stato di previsione del bilancio 2017-2019, annualità 2017.
4. Negli esercizi successivi, al finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma, si provvede nei limiti delle disponibilità esistenti sull’Asse 6, Azione 6.7.1 del Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante “Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategiche, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”.
Art. 16. (Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2004, n.3)
1. E' abrogata la
Art. 17. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.