Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 esercizio delle funzioni trasferite dallo stato |
Data: | 06/04/2017 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Mantenimento annuale degli stabilimenti balneari. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 17/2005) |
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 1.3.9 - L.R. 6 aprile 2017, n. 7.
Mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari. Modifiche alla l.r. 17/2005.
(B.U. 7 aprile 2017, n. 32)
Art. 1. (Mantenimento annuale degli stabilimenti balneari. Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 5 dell’articolo 9 della
“5. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell’interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l’intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell’amministrazione concedente.
5 bis. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l’intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell’addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime.
5 ter. Il mantenimento per l’intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all’acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.
5 quater. Le concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 possono essere revocate dai comuni, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari, dopo l’approvazione del Piano comunale spiaggia, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del Piano spiaggia medesimo.”.
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).