Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.4 beni e attività culturali |
Data: | 14/03/2017 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 6 della L.R. 36/1999) |
Art. 2. (Invarianza finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 5.4.281 - L.R. 14 marzo 2017, n. 18.
Modifica alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 36 (Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati).
(B.U. 31 marzo 2017, n. 42 Speciale)
Art. 1. (Modifica all’articolo 6 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 36 (Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati) è inserito il seguente:
"1 bis. Per i progetti già ammessi a contributo, per l’anno 2012, ai sensi della presente legge e per i quali alla data di entrata in vigore del presente comma non sia stato espresso il parere sul raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del Comitato di valutazione, in quanto decaduto, nelle more della ricostituzione dello stesso, la liquidazione del saldo è autorizzata sulla base del parere espresso dalla competente Soprintendenza Archivistica a seguito di sopralluogo che dia conto del conseguimento degli obiettivi prefissati.".
Art. 2. (Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).