Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 17/03/2017 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 |
Art. 2. Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 58.14.200 - D.L. 17 marzo 2017, n. 25. [1]
Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonchè per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
(G.U. 17 marzo 2017, n. 64)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 48, 49 e 50 del
Visto l'articolo 29 del
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di superare l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonchè di modificare la disciplina della responsabilità solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del
1. Gli articoli 48, 49 e 50 del
2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Art. 2. Modifica dell'articolo 29 del
1. All'articolo 29, comma 2, del
a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse;
b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della