Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.1 inquinamento acustico |
Data: | 17/02/2017 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 |
Art. 5. Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 |
Art. 6. Disposizioni di attuazione |
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 56.1.38 - D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41.
Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
(G.U. 4 aprile 2017, n. 79)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2006, n. 182, recante modifiche dell'allegato I - Parte b, del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 22 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
Art. 2. Modifiche all'articolo 12 del
1. All'articolo 12 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1» e alla lettera c), le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonchè le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.»;
e) al comma 5 le parole: «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».
Art. 3. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
Art. 4. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15 del
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b) e parte c), per le quali è riscontrato da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»;
b) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».
Art. 5. Modifiche all'allegato IX del
1. All'allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento»;
3) dopo il punto 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidità, pressione atmosferica, temperatura, velocità del vento).»;
4) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della
2. All'allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) L'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»;
3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».
Art. 6. Disposizioni di attuazione
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce le caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.