Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 11/12/2016 |
Numero: | 251 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 41.7.365 - D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251.
Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria».
(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio
Visto il
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione Siciliana, espresse nella riunione del 3 ottobre 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Al
a) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:
a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:
1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonchè dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.»;
b) dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.»;
c) il secondo comma dell'articolo 7 è abrogato.
1. La copertura finanziaria degli effetti prodotti dall'articolo 1 sui saldi di finanza pubblica sarà assicurata dalle disposizioni legislative adottate ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione e dell'articolo 19 dello Statuto della Regione Siciliana.