Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 11/12/2016 |
Numero: | 239 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di prelievo venatorio |
§ 41.7.363 - D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 239.
Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 1 del
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 del
«Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non è necessario l'esercizio dell'opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale.
La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale.
La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali può essere consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico».