§ 41.7.363 - D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 239.
Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:11/12/2016
Numero:239


Sommario
Art. 1.  Modificazioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di prelievo venatorio


§ 41.7.363 - D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 239.

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio.

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste», e, in particolare, l'articolo 1;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di prelievo venatorio

     1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 sono aggiunti i seguenti:

     «Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non è necessario l'esercizio dell'opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale.

     La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale.

     La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali può essere consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico».