Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.2 disciplina generale |
Data: | 15/03/2017 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 10.2.84 - L. 15 marzo 2017, n. 33.
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.
(G.U. 24 marzo 2017, n. 70)
1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera e), e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al comma 4, lettera h), tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del
a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale; tale misura, denominata reddito di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonchè all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i principi di cui alla lettera f) del presente comma;
b) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla
c) definizione dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), prevedendo un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, del beneficio di cui alla lettera b) del presente comma nonchè delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della
d) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della
e) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di cui alla lettera a) nonchè al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;
f) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera a) siano predisposti da una equipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della
g) previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che può avvalersi anche dei collegamenti con l'anagrafe tributaria e con gli strumenti e sistemi informativi di cui al comma 4, lettera i); da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
h) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera b), prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di cui alla lettera a), nonchè delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), prevedendo il loro assorbimento nella misura di cui al comma 1, lettera a), e prevedendo altresì, con riferimento alla carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del
b) applicazione dei requisiti previsti in esito al riordino di cui alla lettera a) a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;
c) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino di cui al presente comma siano destinate all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della
d) previsione che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi; dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b) previsione che l'organismo di cui alla lettera a) consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà;
c) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale; previsione che il medesimo Ministero, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a), effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà, pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti nel proprio sito internet istituzionale;
d) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
e) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
f) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della
g) riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
h) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonchè attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni;
i) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinchè siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della
6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 1, alinea, e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.