§ 5.2.195 - L.R. 21 febbraio 2017, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:21/02/2017
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.


§ 5.2.195 - L.R. 21 febbraio 2017, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".

(B.U. 24 febbraio 2017, n. 21)

 

Art. 1. Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.

1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è sostituito dal seguente:

“4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità:

a) i bambini portatori di disabilità;

b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione [1].”.

2. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “menomati o disabili” sono sostituite dalle parole: “portatori di disabilità”.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 2018, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.