§ 3.4.55 - L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.
Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:17/01/2017
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 2.  Modifica della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e [...]
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 3.4.55 - L.R. 17 gennaio 2017, n. 1. [1]

Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

(B.U. 17 gennaio 2017, n. 8)

 

Art. 1. Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo l’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è inserito il seguente:

“Art. 35 bis. Disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e molestie agli esercenti l’attività venatoria.

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell’esercizio dell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto dell’articolo 842 del Codice Civile.”.

 

     Art. 2. Modifica della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Dopo l’articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998 n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” è inserito il seguente:

“Art. 33 ter. Disturbo all’esercizio dell’attività piscatoria e molestie agli esercenti l’attività piscatoria.

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.”.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 2018, n. 148, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.