§ 3.3.45 - L.R. 10 febbraio 2017, n. 4.
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e disposizioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:10/02/2017
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.
Art. 2.  Disposizioni transitorie relative alle funzioni riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e di ricorsi amministrativi.
Art. 3.  Norma di abrogazione.
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 3.3.45 - L.R. 10 febbraio 2017, n. 4.

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e disposizioni transitorie riguardanti sanzioni amministrative e ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca.

(B.U. 10 febbraio 2017, n. 16)

 

Art. 1. Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1. [1]

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 10 febbraio 2018.

2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie relative alle funzioni riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e di ricorsi amministrativi.

1. Fino alla compiuta definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo derivante dalla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, previsto dall’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della medesima legge regionale, le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, tutela delle risorse idrobiologiche, della fauna ittica e disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto, continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, che ne introitano i proventi.

2. Nelle more della definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo in materia di caccia e pesca, così come previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, ed al fine di consentire la esperibilità e la definizione dei ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Province nell’esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, è ripristinata la vigenza dell’articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dell’articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

 

     Art. 3. Norma di abrogazione.

1. La legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” è abrogata.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 2018, n. 4.