§ 1.7.22 - L.R. 28 febbraio 2017, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare
Data:28/02/2017
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.
Art. 3.  Abrogazioni.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 1.7.22 - L.R. 28 febbraio 2017, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".

(B.U. 28 febbraio 2017, n. 23)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 sono aggiunte le parole: “Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all’articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie.”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Campagna informativa.

1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente commissione consiliare.”.

 

     Art. 3. Abrogazioni.

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le parole: “comma 2 bis,” sono soppresse.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 12.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.