§ 5.7.26 - R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.7 sport
Data:17/01/2017
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'art. 1)
Art. 2.  (Modificazioni all'art. 2)
Art. 3.  (Modificazioni all'art. 4)
Art. 4.  (Integrazione al r.r. 6/2011)
Art. 5.  (Modificazioni all'art. 5)
Art. 6.  (Modificazione all'art. 6)
Art. 7.  (Abrogazione dell'art. 7)
Art. 8.  (Sostituzione dell'art. 8)
Art. 9.  (Modificazione dell'art. 9)
Art. 10.  (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti)


§ 5.7.26 - R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva).

(B.U. 25 gennaio 2017, n. 4)

 

Art. 1. (Modificazione all'art. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva), le parole: " può concedere " sono sostituite dalla seguente: " concede ".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'art. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 6/2011, le parole: " all'articolo 1 " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) ". ".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del r.r. 6/2011, le parole: " relativamente all'impiantistica sportiva, " sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera c) ".

 

     Art. 3. (Modificazioni all'art. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 6/2011, dopo le parole: " marzo di ogni anno " sono aggiunte le seguenti: " se l'evento o il progetto si realizza dal 1° gennaio al 30 giugno, ed entro il 30 settembre di ogni anno se l'evento o il progetto si realizza dal 1° luglio al 31 dicembre ".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2011, le parole " inoltrate dopo il termine " sono sostituite dalle seguenti: " presentate oltre i termini ".

3. Alla lettera e) del comma 4 del r.r. 6/2011, le parole: " notizie sull'affiliazione/adesione " sono sostituite dalle seguenti: " certificato di affiliazione ".

4. Il comma 6 dell'articolo 4 del r.r. 6/2011 è abrogato.

 

     Art. 4. (Integrazione al r.r. 6/2011)

1. Dopo l'articolo 4 del r.r. 6/2011 è aggiunto il seguente:

" Art. 4 bis. (Istruttoria e valutazione delle domande)

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio regionale competente entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 1.

2. La valutazione delle domande è effettuata da un Comitato tecnico di valutazione composto dal:

a) dirigente competente in materia di sport, con funzioni di coordinamento;

b) dirigente competente in materia di cultura;

c) dirigente competente in materia di istruzione e formazione professionale.

3. La segreteria ed il supporto al Comitato tecnico di valutazione è garantita dal Servizio regionale competente in materia di sport. ".

 

     Art. 5. (Modificazioni all'art. 5)

1. I commi 2, 4 e 6 dell'articolo 5 del r.r. 6/2011, sono abrogati.

2. Al comma 5 dell'articolo 5 del r.r. 6/2011, le parole: " di cui ai commi 1 e 2 " sono sostituite dalle seguenti: " di cui al comma 1 ".

 

     Art. 6. (Modificazione all'art. 6)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del r.r. 6/2011 è abrogato.

 

     Art. 7. (Abrogazione dell'art. 7)

1. L'articolo 7 del r.r. 6/2011 è abrogato.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'art. 8)

1. L'articolo 8 del r.r. 6/2011 è sostituito dal seguente:

" Art. 8 (Valutazione delle domande)

1. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 4 bis effettua la valutazione delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) per i progetti per le manifestazioni sportive sono attribuiti i seguenti punteggi:

1) rilevanza internazionale della manifestazione (6 punti);

2) rilevanza nazionale della manifestazione (4 punti);

3) coerenza con il piano triennale di cui all'articolo 8 della l.r. 19/2009 e con i programmi annuali di cui agli articoli 9 e 10 della medesima l.r. 19/2009 (da 0 a 5 punti);

4) anzianità di presenza della manifestazione sul territorio regionale (da 0 a 5 punti);

5) numero dei partecipanti differenziato per disciplina (da 0 a 10 punti);

6) capacità della manifestazione di attivare iniziative collaterali ad essa (da 0 a 5 punti);

7) durata della manifestazione (da 0 a 5 punti);

b) per i progetti di promozione sportiva sono attribuiti i seguenti punteggi:

1) promozione di nuove discipline sportive (da 0 a 5 punti);

2) corrispondenza tra la domanda ed i bisogni di pratica sportiva del contesto territoriale (da 0 a 10 punti);

3) capacità del progetto di realizzare sinergia e coinvolgimento degli enti locali ed altri soggetti pubblici (da 0 a 10 punti);

4) capacità del progetto di coinvolgimento di categorie sociali svantaggiate (da 0 a 5 punti);

5) capacità del progetto di attivare iniziative collaterali ad essa (da 0 a 5 punti);

6) coinvolgimento in fase di progettazione e di attuazione del progetto, di laureati in scienze motorie e di professionalità mirate con comprovata esperienza nel campo della promozione sportiva (da 0 a 5 punti).

2. Ai soggetti che realizzano le manifestazioni sportive in ambiente naturale ed urbano identificabili con il marchio Umbria Green Sport di cui all'articolo 21 della l.r. 19/2009 è attribuito un ulteriore punteggio (fino ad un massimo di 10 punti).

3. Alle iniziative realizzate da persone disabili, sulla base dell'attività sociale svolta nell'anno precedente alla richiesta di contributo, è attribuito altresì un ulteriore punteggio (fino ad un massimo di 10 punti).

4. Il Comitato tecnico di valutazione, dopo aver attribuito il punteggio secondo i criteri di cui al comma 1, formula la graduatoria delle domande pervenute. Tale graduatoria è approvata dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di sport. ".

 

     Art. 9. (Modificazione dell'art. 9)

1. Alla rubrica dell'articolo 9 del r.r. 6/2011, la parola: " Erogazione " è sostituita dalla seguente: "Assegnazione ".

2. Il comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 6/2011 è sostituito dal seguente:

" 1. Il Servizio regionale competente in materia di sport assegna i contributi di cui al presente regolamento sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto. ".

3. Il comma 2 dell'articolo 9 del r.r. 6/2011 è sostituito dal seguente:

" 2. L'erogazione dei contributi assegnati per le manifestazioni sportive o per la promozione sportiva è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'evento, delle fatture di spesa e di una dettagliata relazione consuntiva. La relazione deve contenere il bilancio economico finanziario dell'attività svolta con la specifica analitica delle entrate e delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo percepite, riscosse o assegnate. ".

4. I commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 9 del r.r. 6/2011 sono abrogati.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'articolo 8, comma 1, del presente regolamento trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2017.