§ 4.2.170 - L.R. 26 gennaio 2017, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n.8 in materia di UREGA


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:26/01/2017
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifiche agli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
Art. 2.  Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.2.170 - L.R. 26 gennaio 2017, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n.8 in materia di UREGA

(G.U.R. 3 febbraio 2017, n. 5 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Modifiche agli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1. La rubrica dell'articolo 8, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è così sostituita: "Commissione aggiudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

 

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

3. L'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori

1. È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA).

2. L'Ufficio di cui al comma 1 è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto e di contratti di concessione di lavori pubblici. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e di funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo.

3. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane o dei liberi Consorzi comunali. Il predetto Ufficio costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.

4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione per lavori e le opere di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero liberi Consorzi comunali con importo a base d'asta superiore a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni nonché attività di coordinamento delle sezioni territoriali.

5. Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione per i lavori e le opere di interesse di area vasta, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Gli enti appaltanti possono avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto o della concessione.

7. Presso ciascuna sezione territoriale è costituita una commissione di gara composta da tre componenti in possesso di adeguata professionalità e, per il componente di cui alla lettera c), è indicato un supplente nel caso di impedimento permanente del titolare. I componenti ed i supplenti sono scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'Amministrazione statale anche in quiescenza esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati in quiescenza provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali;

b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza contestualmente alla richiesta di cui al comma 19.

8. Il presidente di ciascuna sezione territoriale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

9. Nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 8, le composizioni delle due commissioni sono le seguenti:

a) la prima commissione è composta:

1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 7, che la presiede;

2) da un dirigente della segreteria tecnico amministrativa della sezione territoriale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 7;

b) la seconda commissione è composta:

1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 7, che la presiede;

2) da un dirigente della segreteria tecnicoamministrativa della sezione territoriale diverso da quello di cui al punto

2) della lettera a);

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 7.

10. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 8.

11. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni territoriali interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da almeno tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza della commissione di gara sono assunte da altro presidente di sezione territoriale, individuato nell'ordine previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici , e successive modifiche ed integrazioni.

12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.

13. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni presenta dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

14. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, senza che ciò comporti deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 17.

15. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, di area vasta o dagli enti territoriali interessati.

16. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

17. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori due anni. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

18. Ai componenti esterni delle commissioni di gara di nomina regionale spetta l'indennità annua lorda di funzione determinata con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Ai componenti delle commissioni di gara, dipendenti dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

19. Il procedimento istruttorio propedeutico all'espletamento della gara è concluso dalle Sezioni territoriali competenti ovvero dalla sezione centrale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, che può essere inoltrata dalla stazione appaltante soltanto a conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi di propria competenza; eventuali integrazioni ovvero correzioni del bando e del disciplinare di gara sono inoltrate alla sezione territoriale competente ovvero alla sezione centrale, entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, sono attivati i relativi procedimenti disciplinari.

20. Per tutte le procedure di gara, ivi comprese quelle da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le attività riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni, del possesso dei requisiti generali e speciali con l'eventuale soccorso istruttorio, sono svolte dalla competente commissione di gara, fatte salve le verifiche a cura della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo n. 50/2016.

21. Le commissioni di gara costituite ai sensi dei commi 7 ed 8 svolgono le gare d'appalto di lavori da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

22. Nel caso di procedura di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da tre componenti e, per ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un supplente, il quale sostituisce il componente titolare esclusivamente nel caso di comprovato impedimento permanente. La commissione è così costituita:

a) il presidente è individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in cui sono iscritti d'ufficio i componenti di cui al comma 7, lettere a) e b), e i dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell'UREGA nonché, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del genio civile e presso i servizi territoriali del Dipartimento regionale della protezione civile ed i dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale che ne facciano richiesta;

b) il secondo componente è individuato mediante sorteggio fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo dall'albo di cui all'articolo 8, comma 7, ed utilizzando i criteri stabiliti dallo stesso articolo 8, comma 6;

c) il terzo componente è nominato dalla stazione appaltante, entro lo stesso termine indicato per il sorteggio di cui al comma 23.

23. Il sorteggio pubblico è svolto dal presidente di turno della sezione centrale, entro il termine di sette giorni lavorativi, inclusi i tempi di pubblicità, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ed ha luogo fra gli iscritti all'albo istituito ai sensi del comma 22, lettera a), e fra i componenti tecnici esterni iscritti all'albo di cui al comma 22, lettera b), appartenenti tutti ai comprensori territoriali di seguito individuati: comprensorio territoriale 1 (sezioni territoriali dell'UREGA di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta), comprensorio territoriale 2 (sezioni territoriali dell'UREGA di Enna, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa). La medesima procedura è adottata nel caso in cui per qualsiasi causa sia necessario sostituire uno dei componenti sorteggiati; in tale ipotesi, il termine per il sorteggio decorre dalla data di comunicazione della causa che rende necessaria la sostituzione. Il sorteggio dei componenti ha luogo fra i soggetti che non siano già impegnati in due commissioni. La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sui siti istituzionali della stazione appaltante, dell'UREGA competente e del Dipartimento regionale tecnico.

24. In casi eccezionali, su esplicita determinazione della stazione appaltante giustificata dalla complessità dell'appalto, la commissione giudicatrice è integrata da ulteriori due componenti, il primo sorteggiato nei modi e nei termini previsti dal comma 23 fra i componenti tecnici esterni, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo all'albo di cui all'articolo 8, comma 7, il secondo nominato dalla stazione appaltante.

25. All'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun componente della commissione giudicatrice dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50/2016. La commissione giudicatrice così costituita si insedia immediatamente dopo la conclusione delle attività previste al comma 20. Alla conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette alla commissione di gara, costituita ai sensi dei commi 7 e 8, un verbale contenente l'esito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico per gli adempimenti di cui al comma 33.

26. L'importo del compenso da corrispondere a ciascun componente tecnico esterno di cui al comma 22, lettera b), oltre IVA ed oneri riflessi, è correlato al numero di concorrenti ammessi all'esame dell'offerta tecnica ed economica, prescinde dal numero delle sedute ed è determinato come segue:

a) 3.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia inferiore o uguale a cinque e le operazioni siano concluse nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice;

b) 6.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a cinque ed inferiore o uguale a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice;

c) 10.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice.

27. I compensi di cui al comma 26 sono corrisposti ai presidenti delle commissioni giudicatrici sorteggiati fra i dirigenti tecnici iscritti all'albo istituito ai sensi del comma 22, lettera a). Tale compenso non è dovuto ai presidenti di cui al comma 7, lettere a) e b), ed ai dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell'UREGA.

28. Nel caso in cui i termini indicati dal comma 26 siano superati per indisponibilità del componente tecnico esterno, il compenso spettante a questi è ridotto del 30 per cento qualora il ritardo sia inferiore o uguale al doppio del termine assegnato, ovvero del 50 per cento qualora il ritardo superi il doppio dello stesso termine. Nella seconda ipotesi il componente tecnico esterno è sospeso dal relativo albo per dodici mesi. Le medesime riduzioni dei compensi sono applicate nei confronti dei presidenti di cui al comma 27, che abbiano titolo a percepirli, ove il ritardo sia causato da una loro indisponibilità, fatto salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione disciplinare.

29. Le spese correlate all'insediamento del presidente e dei componenti tecnici esterni sono individuate fra le somme a disposizione del quadro economico dell'appalto.

30. Per gli appalti e le concessioni di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché dai relativi provvedimenti di attuazione. Sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 50/2016, per gli appalti e le concessioni di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dal presente articolo.

31. All'esito dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette una relazione all'UREGA competente, nella quale sono indicati i tempi per l'espletamento dell'attività, le date delle sedute, pubbliche e riservate, e le eventuali criticità riscontrate.

32. Tutte le procedure di gara si svolgono senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

33. La competente commissione di gara presso l'UREGA, costituita ai sensi del comma 7 ovvero del comma 8, adotta la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alla stazione appaltante. Restano di competenza della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

34. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione territoriale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto o di concessione di competenza di questa ad altra sezione territoriale. La facoltà di affidare ad altra sezione territoriale l'espletamento di una gara è esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

35. Con cadenza semestrale, ciascuna sezione territoriale dell'UREGA trasmette al Dipartimento regionale tecnico, per il tramite della sezione centrale, una tabella riassuntiva nella quale sono indicate le procedure di gara richieste dalle stazioni appaltanti, le procedure iniziate e quelle concluse, con indicazione per ciascuna di esse dei tempi per l'espletamento delle attività amministrative e dei lavori da parte della commissione giudicatrice. Le tabelle sono pubblicate sul sito istituzionale dell'UREGA, del Dipartimento regionale tecnico e dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.".

 

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, è istituito l'albo di cui al comma 22, lettera a), dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011, come sostituito dal presente articolo, e sono determinate le modalità di iscrizione allo stesso dei dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale che ne facciano richiesta.

 

5. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011, come sostituito dal presente articolo, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8

1. L'articolo 24, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, si applicano sino alla concreta attivazione dell'albo prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.