§ 5.4.313 - L.R. 4 maggio 2016, n. 6.
Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016-2018


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:04/05/2016
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di armonizzazione contabile
Art. 2.  Stato di previsione delle entrate 2016-2018
Art. 3.  Accertamento e riscossione
Art. 4.  Stato di previsione delle spese 2016-2018
Art. 5.  Impegni e pagamenti
Art. 6.  Allegati
Art. 7.  Variazioni di bilancio
Art. 8.  Autonomia contabile del Consiglio regionale
Art. 9.  Avanzo di amministrazione
Art. 10.  Ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014
Art. 11.  Ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015
Art. 12.  Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio
Art. 13.  Fondo di riserva per spese obbligatorie
Art. 14.  Fondo di riserva per spese impreviste
Art. 15.  Fondo di riserva di cassa
Art. 16.  Fondo rischi derivanti da pagamenti cedole Bond IRS
Art. 17.  Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 5.4.313 - L.R. 4 maggio 2016, n. 6. [1]

Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016-2018

(B.U. 5 maggio 2016, n. 16)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di armonizzazione contabile

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione Molise si adegua ai nuovi schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. Stato di previsione delle entrate 2016-2018 [2]

1. E' approvato in euro 2.209.707.216,89 lo stato di previsione di competenza ed in euro 2.770.994.395,98 lo stato di previsione di cassa delle entrate del bilancio della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2016.

2. E' approvato in euro 1.627.871.383,57 lo stato di previsione di competenza delle entrate del bilancio della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2017.

3. E' approvato in euro 1.514.565.752,53 lo stato di previsione di competenza delle entrate del bilancio della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2018.

 

     Art. 3. Accertamento e riscossione

1. Sono autorizzati, in base agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 118/2011, l'accertamento e la riscossione delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione ed afferenti all'esercizio finanziario 2016.

 

     Art. 4. Stato di previsione delle spese 2016-2018 [3]

1. E' approvato in euro 2.209.707.216,89 lo stato di previsione di competenza ed in euro 2.580.817.058,01 lo stato di previsione di cassa delle uscite del bilancio della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2016.

2. E' approvato in euro 1.627.871.383,57 lo stato di previsione di competenza delle spese del bilancio della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2017.

3. E' approvato in euro 1.514.565.752,53 lo stato di previsione di competenza delle spese del bilancio della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2018.

 

     Art. 5. Impegni e pagamenti

1. Sono autorizzati, in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, gli impegni ed i pagamenti per le spese della Regione ed afferenti all'esercizio finanziario 2016, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2016, a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili, al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

3. Per l'esercizio finanziario 2017, in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono autorizzati impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Per l'esercizio finanziario 2018, in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono autorizzati impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4, comma 3.

 

     Art. 6. Allegati

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale 2016-2018 di seguito indicati:

a) il prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2016/2018 per titoli e tipologie (Allegato 1);

b) il prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2016/2018 per missioni e programmi (Allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli (Allegato 3);

d) il riepilogo generale delle spese per titoli (Allegato 4);

e) il riepilogo generale delle spese per missioni (Allegato 5);

f) il quadro generale riassuntivo (Allegato 6);

g) il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato 7);

h) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (Allegato 8);

i) il prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio di riferimento del bilancio (Allegato 9);

l) il prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 10);

m) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 11);

n) l'elenco dei capitoli di spesa di natura obbligatoria classificati per missioni e programmi (Allegato 12);

o) nota integrativa al bilancio pluriennale 2016/2018 (Allegato 13);

p) l'elenco dell'avanzo di amministrazione immediatamente utilizzabile (Allegato 14);

q) la nota informativa sui derivati (Allegato 15);

r) prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 16);

s) elenco delle risorse vincolate e loro utilizzo (Allegato 17);

t) elenco delle risorse a libera destinazione (Allegato 18);

u) elenco delle spese finanziate da risorse a libera destinazione (Allegato 19);

v) elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione Molise (Allegato 20).

2. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, all'individuazione dei capitoli all'interno, rispettivamente, di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio.

 

     Art. 7. Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 51 del d. lgs n. 118/2011, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2016-2018:

a) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione, previste dall'articolo 51, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 118/2011;

b) le variazioni di bilancio relative a prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e impreviste e dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 48 del d. lgs. n. 118/2011;

c) le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011;

d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati che non rientrano nella lettera c);

e) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

f) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

h) le variazioni compensative fra i capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione pluriennale;

i) le variazioni riguardanti l'istituzione di nuove tipologie nel bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

l) le variazioni per l'istituzione di nuovi capitoli, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti pubblici o privati, e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

m) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto delle finalità della spesa definite nel provvedimento di assegnazione delle risorse o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata ovvero per l'attuazione dei programmi operativi regionali e/o cofinanziati da fondi europei e nazionali;

n) le variazioni relative alla reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, ai sensi dell'articolo 42 del d. lgs. n. 118/2011;

n-bis) le variazioni relative ai prelievi dai fondi per residui perenti e la relativa reiscrizione al capitolo di provenienza [4].

2. Tra le variazioni di cui alla lettera i) del comma 1 sono incluse anche quelle che comportano ricorso all'indebitamento autorizzato da provvedimenti statali, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa tra capitoli anche di programmi diversi, qualora tali variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, ovvero si rendano necessari per l'attuazione dei Programmi Operativi regionali e/o cofinanziati da fondi europei e nazionali.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, il responsabile finanziario, in caso di necessità e su richiesta motivata del dirigente responsabile della materia, ai sensi dell'articolo 51 del d. lgs. n. 118/2011, può effettuare con proprio provvedimento:

a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste all'articolo 3, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011 che sono comunque approvate con delibera di Giunta regionale;

b) [le variazioni relative ai prelievi dai fondi per residui perenti e la relativa reiscrizione al capitolo di provenienza] [5];

c) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

 

     Art. 8. Autonomia contabile del Consiglio regionale

1. La spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita, per l'anno 2016, in euro 5.700.000,00 ed iscritta nella Missione 1, Programma 1.

 

     Art. 9. Avanzo di amministrazione [6]

1. Il saldo finanziario vincolato presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è determinato in euro 561.263.943,12.

2. L'ammontare del saldo finanziario vincolato applicato al bilancio 2016 è determinato in euro 313.126.703,31.

 

     Art. 10. Ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura del 31 dicembre 2014 ancora da ripianare al 1° gennaio 2016 è pari a euro 20.979.558,32.

2. Il disavanzo di amministrazione di cui al comma 1 viene ripianato in 9 (nove) esercizi, così come stabilito dall'articolo 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)', con quote costanti pari ad euro 2.331.062,54.

 

     Art. 11. Ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015

1. Il maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 ancora da ripianare al 1° gennaio 2016 è pari a euro 219.014.451,13.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M. Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 2 aprile 2015 e in conformità alla deliberazione del Consiglio regionale n. 293 del 10 novembre 2015 il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di cui al comma 1, avviene in 29 (ventinove) esercizi a partire dal 2016 sino al 2044 attraverso quota costante di euro 7.552.222,45.

 

     Art. 12. Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio

1. È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2016 della somma di euro 128.536.919,44 a titolo di 'Giacenze di cassa all'inizio dell'esercizio 2016'.

 

     Art. 13. Fondo di riserva per spese obbligatorie

1. Nello stato di previsione delle spese alla Missione 20, Programma 1, è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di euro 500.000,00 a titolo di 'Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine', con uguale dotazione di cassa.

2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nell'Allegato 12.

3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'articolo 54 del d.lgs. n. 118/2011.

 

     Art. 14. Fondo di riserva per spese impreviste

     1. Nello stato di previsione delle spese alla Missione 20, Programma 1, è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza e di cassa di euro 570.269,26 a titolo di 'Fondo di riserva per spese impreviste', con uguale dotazione di cassa.

2. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'articolo 54 del d.lgs. n. 118/2011.

 

     Art. 15. Fondo di riserva di cassa

1. Nello stato di previsione delle spese alla Missione 20, Programma 3, è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di euro 3.000.000,00 a titolo di 'Fondo di riserva di cassa'.

2. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'articolo 48 del d.lgs. n. 118/2011 [7].

 

     Art. 16. Fondo rischi derivanti da pagamenti cedole Bond IRS

1. Nello stato di previsione delle spese alla Missione 20, Programma 3, è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di euro 2.049.500,00 a titolo di 'Fondo rischi derivanti da pagamenti cedole Bond IRS'.

2. L'autorizzazione al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 e la conseguente iscrizione nello stanziamento di competenza alla Missione 20, Programma 3, sono disposte dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. Con lo stesso provvedimento, ai fini della gestione e della rendicontazione, è indicato specificatamente il capitolo o i capitoli di spese interessati all'iscrizione delle somme.

 

     Art. 17. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

 

     Art. 18. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 2016, n. 279, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 dicembre 2016, n. 17.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 dicembre 2016, n. 17.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2016, n. 17.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2016, n. 17.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2016, n. 17.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 dicembre 2016, n. 17.